Il coniuge che assume un'obbligazione non pone l'altro nella veste di debitore solidale. - Cass. sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3471
- Responsabilità -
Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 151/1975, l'obbligazione
assunta da un coniuge, per soddisfare i bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di
debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non
produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i
coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il
diverso profilo della invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o
del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) c.c. Nella
disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi
nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 c.c., voglia agire anche nei
confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello
stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e
che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta
esclusivamente a suo carico. In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che ha
contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell'apparenza del diritto, al fine di
sostenere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto
dell'altro coniuge solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) uno stato di fatto non
corrispondente allo stato di diritto; b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da
errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica; ne consegue che, per poter
invocare il principio dell'apparenza del diritto il terzo deve comunque poter provare la propria buona
fede e la ragionevolezza dell'affidamento, non essendo invocabile il principio in questione da chi
versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con la stessa legge oltre che con le norme
di comune prudenza, la realtà delle cose.
autore:
Giovedì, 16 Dicembre 2021
Art. 179 cod. civ. La partecipazione all'atto del coniuge non acquirente non ... |
Giovedì, 2 Dicembre 2021
Conflitto fra regime successorio e regime di comunione legale - Tribunale di ... |
Giovedì, 28 Ottobre 2021
Presupposti art. 170 c.c.: l'onere della prova spetta a chi intenda avvalersi ... |
Venerdì, 22 Ottobre 2021
Non può parlarsi di mutuo se le rimesse patrimoniali si inseriscono in ... |