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L'una tantum è un accordo che ha natura transattiva e aleatoria. - Cass. sez. I, 5 settembre 2003, n. 12939

- Una tantum -
L'articolo 5 della legge 789/1970, nel testo di cui alla legge 74/1987, conferisce ai coniugi la facoltà di sostituire all'assegno periodico di divorzio l'attribuzione di una somma forfetaria, o di un bene, o di altra utilità, definendo in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali in proposito. A tutela del coniuge economicamente più debole è previsto che l'accordo debba essere delibato dal Tribunale, che ne deve controllare l'equità. Trattasi di un negozio di natura sostanzialmente transattiva e aleatoria, previsto e autorizzato dalla legge che ne subordina l'efficacia all'approvazione da parte del tribunale. Con la conseguenza che, una volta che esso si sia perfezionato e sia stato delibato dal giudice che lo recepisce in sentenza che ne accerta la congruità, diventa definitivamente efficace, conferendo al coniuge beneficiario il diritto all'attribuzione patrimoniale pattuita, sia essa una somma forfetariamente stabilita, ovvero il trasferimento di un diritto reale o di altra utilità. Da tale momento, essendo divenuto efficace il negozio intercorso tra le parti, stante il carattere definitivo dell'attribuzione transattiva, disciplinata dalle norme che regolano i contratti, le vicende personali dei coniugi diventano irrilevanti rispetto a essa, cosicché il mutamento delle rispettive condizioni economiche, la morte, ovvero il passaggio a nuove nozze dell'avente diritto, non influiscono in alcun modo sulla sorte del diritto che ne forma oggetto.

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