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L'esenzione fiscale prevista per i trasferimenti immobiliari in sede di divorzio si estende anche ai trasferimenti nell'interesse dei figli. - Cass. sez. V, 30 maggio 2005 n. 11458

- Trasferimenti immobiliari -
L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio si estende a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.

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