Gli accordi di trasferimento immobiliare hanno causa atipica. - Tribunale di Salerno, sez. I, 4 luglio 2006
- Trasferimenti immobiliari -
L'atto con
cui un coniuge nel contesto della separazione si obbliga a trasferire all'altro determinati beni non
configura una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 162 c.c. che presuppone lo svolgimento
normale della vita coniugale con oggetto una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un
contratto di donazione avente come causa tipica ed esclusiva uno scopo di liberalità, bensì un
contratto atipico con propri presupposti e finalità.
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