Un coniuge risponde delle obbligazioni contratte dall'altro quando l'apparenza induce a ritenere che egli sia stato d'accordo. - Cass. sez. III, 6 ottobre 2004, n. 19947
Mercoledì, 6 Ottobre 2004
Giurisprudenza
| Accordi di separazione e di divorzio
| Legittimità
| Merito
- Responsabilità -
La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le
obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia; il marito, tuttavia, è responsabile delle
obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in
forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere
una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la
moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. (Nella
specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco, la S.C ha
confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un obbligo del marito, non
essendo emerso né che la moglie avesse assunto l'obbligazione in nome del coniuge, né che la stessa
avesse da lui ricevuto mandato, né che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse
ritenere che ella operasse per conto del marito, né infine che fosse emersa una responsabilità del
coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 cod. civ. per obbligazioni relative all'indirizzo
concordato).
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