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Gli accordi tra coniugi in vista della separazione non necessariamente vanno ritenuti condizionati alla omologa della consensuale. - Cass. sez. I, 6 febbraio 2009, n. 2997

- Accordi contestuali alla separazione -
Qualora una coppia decida di sottoscrivere una scrittura privata per regolare i rapporti economici in caso di futura separazione, l'esecuzione integrale di tale accordo non può essere condizionata alla sola separazione consensuale (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso del marito contro la sentenza della Corte di Appello, la quale aveva ritenuto che la scrittura privata non fosse sottoposta alla condizione della separazione consensuale dei coniugi. Lo scopo dell'accordo, infatti, era quello di regolare i rapporti economici più importanti della coppia, prima di rivolgersi al giudice della separazione, eliminando così le controversie su questioni non strettamente attinenti alla fine dell'unione. Ma non solo, l'intento della scrittura privata era anche quello di definire i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avevano nulla a che vedere. Pertanto, la Corte di merito ha escluso che la separazione consensuale costituisse il presupposto della scrittura privata).

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