Messa alla prova - Cass. penale, sez. II, 10 aprile 2008, n. 15090
Il
beneficio della sospensione del processo con messa alla prova è consentito solo nei casi in cui sia
formulabile un giudizio prognostico positivo sulla
rieducazione del minore
In tema di
processo penale minorile il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova (articolo 28
del DPR 22 settembre 1988, n. 448) è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di
rieducazione.
In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed
è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione
del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la
condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo del minorenne, superabile
attraverso l'impegno di un progetto di vita socialmente integrato. La relativa valutazione va fondata
sul tipo di reato commesso, le sue modalità di
attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti
penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e ogni altro elemento utile per la formulazione
dell'indicato giudizio.
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