Sono ammissibili le prove ematologiche anche senza previa prova sul celamento della
gravidanza
Nell'ipotesi di azione di disconoscimento della paternità promossa ai sensi
dell'art. 235, comma 1, n. 3 seconda ipotesi (celamento della gravidanza), è ammissibile la prova
ematologica anche senza previa prova dell'avvenuto celamento della gravidanza.
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