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Abusi del congedo parentale - Cass. sez. Lavoro, 16 giugno 2008, n. 16207

Lunedì, 16 Giugno 2008
Giurisprudenza | Congedi parentali | Legittimità

Costituisce giusta causa di licenziamento la prestazione di attività lavorativa nel periodo di congedo parentale.

Ove si accerti che il periodo di congedo consentito nei primi otto anni di vita del figlio dall'art. 32 comma 1 lett. b del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia utilizzato dal padre lavoratore non per il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza ad un pieno inserimento nella famiglia ma per l'esercizio di una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

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