Esclusione del coacquisto - Cass. sez. II, 8 marzo 2008, n. 6120
La
mancata contestazione della natura personale del bene acquistato dall'altro coniuge può essere rimossa
per errore di fatto o per violenza
In caso di acquisto di un bene immobile o mobile registrato
effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, l'articolo 179, comma 2 c.c., al fine di escludere
la comunione legale richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) d)
ed f) del comma 1 dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di
acquisto purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione da parte di
quest'ultimo in detta sede ovvero l'esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di
quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta ha carattere
ricognitivo e non negoziale; e tuttavia costituisce sempre un atto giuridico volontario e consapevole
cui il legislatore attribuisce valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una
presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da
tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza
nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione.
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