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Esclusione del coacquisto - Cass. sez. II, 8 marzo 2008, n. 6120

Sabato, 8 Marzo 2008
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

La mancata contestazione della natura personale del bene acquistato dall'altro coniuge può essere rimossa per errore di fatto o per violenza

In caso di acquisto di un bene immobile o mobile registrato effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, l'articolo 179, comma 2 c.c., al fine di escludere la comunione legale richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) d) ed f) del comma 1 dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione da parte di quest'ultimo in detta sede ovvero l'esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta ha carattere ricognitivo e non negoziale; e tuttavia costituisce sempre un atto giuridico volontario e consapevole cui il legislatore attribuisce valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione.

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