Scelta del cognome in seguito a riconoscimento tardivo - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15087
In caso di riconoscimento tardivo da parte del padre naturale il figlio
maggiorenne o il tribunale per i minorenni, in caso di minore età del figlio, hanno il potere di
decidere se il figlio debba acquisire o meno il cognome paterno e, in caso affermativo, se il cognome
paterno debba essere aggiunto o sostituito
La ratio dell'art. 262 c.c. è quella di assicurare,
in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il
diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli
naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo
del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della
persona. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del
1994, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela
costituzionale, oltre che ai sensi dell'art. 22 Cost., anche ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto
segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta
radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da
irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria
identità (Corte cost., sentenze nn. 297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché anche l'art. 262 cod. civ.
va interpretato alla luce di tali principi. Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma
dell'art. 262, ha statuito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui
filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta - valutando direttamente il proprio interesse
al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre,
senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta. Ove, invece, il figlio sia minore di
età, detta scelta va compiuta, in forza del terzo comma dell'art. 262, dal giudice, che dovrà valutare
l'interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto alla
già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito
dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di
discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore, all'uopo tenendo
conto di ogni specifico elemento della fattispecie concreta (Cass. 1 agosto 2007, n. 16989; 27 aprile
2001, n. 6098).
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