Assegnazione di alloggi popolari e separazione - Cass. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16627
Solo il provvedimento di assegnazione in sede di separazione può far nascere il
diritto del coniuge non orignariamente locatario a subentrare nel contratto di locazione di edilizia
residenziale pubblica
Le norme che regolano gli effetti della separazione personale e i
rapporti di locazione di natura privata sono applicabili anche in materia di edilizia residenziale
pubblica. Il coniuge separato ha pertanto diritto alla conservazione del contratto di locazione in
corso (nella specie locazione agevolata di immobile urbano residenziale pubblico di proprietà IACP)
solo quando l'alloggio gli è stato assegnato con provvedimento del giudice. In mancanza di tale
espressa attribuzione l'alloggio rimane assegnato all'originario avente diritto ed eventuali
provvedimenti caducativi dell'assegnazione non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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