Attribuzione - Cass. sez. I, 21 maggio 2008, n. 13058
Ai fini
dell'attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tenere conto dei mutamenti intervenuti dopo
separazione
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tenere conto dei
mutamenti intervenuti dopo separazione (nella fattispecie l'inizio di una attività lavorativa della
moglie).
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