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Condotta successiva alla cessazione della convivenza - Cass. sez. I, 28 maggio 2008, n. 14042

La condotta successiva alla cessazione della convivenza può avere rilevanza i fini dell'addebito della separazione solo ove serva ad illuminare sulla condotta precedente

Fermo il principio che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri di cui all'articolo 143 c.c., necessitando la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati e la cessazione della convivenza, la condotta contraria ai doveri coniugali, ove successiva al venir meno della convivenza, sia pure immediatamente prossima alla cessazione della stessa, può avere rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito solo ove essa costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.

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