Abbandono della casa coniugale - Cass. sez. I, 5 febbraio 2008, n 2740
L'abbandono della casa familiare è causa di addebito se non ha giustificazione nel
comportamento dell'altro coniuge.
L'abbandono della casa familiare, ove attuato dal coniuge
senza il consenso dell'altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce
violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove
provoca l'impossibilità della convivenza, mentre non concreta una simile violazione quante volte sia
stato cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in
cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di
tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale.
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