Trasferimenti immobiliari - Cass. Sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914
Gli accordi in sede di separazione e divorzio di trasferimento della proprietà possono essere oggetto
di azione revocatoria
È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto
con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli
obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.
La domanda di revoca del contratto
di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari
stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia
proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i
presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione.
La valutazione relativa alla
sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento
sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
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