- Cass. sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3798
L'audizione del minore
nel procedimento di rimpatrio è prevista solo ove il giudice accerti che il minore abbia adeguata
capacità di discernimento
L'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla
sottrazione internazionale di minori riguarda un'ipotesi di esclusione dell'ordine di rimpatrio che
ricorre allorché il minore vi si oppone, sempre che costui abbia raggiunto "un'età ed un grado di
maturità" tali da giustificare il rispetto della sua opinione. Nell'indagine sul raggiungimento da
parte del minore di un'adeguata capacità di discernimento, al fine di esprimere una volontà idonea ad
opporsi al rimpatrio, il giudice non è tenuto a procedere all'audizione del minore secondo modalità
particolari, in particolare procedendo all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, purché
le ragioni del rifiuto siano adeguatamente motivate.
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