inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

- Cass. sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3798

Venerdì, 15 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Minori | Legittimità

L'audizione del minore nel procedimento di rimpatrio è prevista solo ove il giudice accerti che il minore abbia adeguata capacità di discernimento

L'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori riguarda un'ipotesi di esclusione dell'ordine di rimpatrio che ricorre allorché il minore vi si oppone, sempre che costui abbia raggiunto "un'età ed un grado di maturità" tali da giustificare il rispetto della sua opinione. Nell'indagine sul raggiungimento da parte del minore di un'adeguata capacità di discernimento, al fine di esprimere una volontà idonea ad opporsi al rimpatrio, il giudice non è tenuto a procedere all'audizione del minore secondo modalità particolari, in particolare procedendo all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, purché le ragioni del rifiuto siano adeguatamente motivate.

autore: