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- Cass. sez. I, 10 agosto 2007, n. 17645

Venerdì, 10 August 2007
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità

L'atto di appello nella separazione ove introdotto con citazione deve essere depositato (e non semplicemente notificato) nel termine perentorio stabilito per l'impugnazione

Ai sensi dell'articolo 23 della legge 74/1987, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo -ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 Cpc, con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini.

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