- Cass. sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21293
Il potere del giudice di
disporre d'ufficio mezzi istruttori è limitato alle questioni relative all'affidamento dei
figli
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, non è configurabile un generale
potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori, essendo al giudice consentito di
derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata
da finalità di ordine pubblicistico, che ricorrono nell'ipotesi di provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell'art. 155, settimo comma,
cc, ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di
uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.
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