- Cass. sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1743
Il difetto di connessione
tra la domanda di separazione e quella di restituzione di somme di denaro può essere sollevato o
rilevato d'ufficio solo entro la prima udienza di trattazione
Proposta nei confronti del
coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale una domanda di restituzione di somme di
denaro al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui gli articoli 31, 32, 34, 35 e 36
del codice di procedura civile, la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai
sensi del comma 3 dell'articolo 40 del codice di procedura civile, la trattazione unitaria delle
cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia
a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 40, di talché essa non può essere sollevata dalla parte o
rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda
di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado.
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