Comunione legale dei beni - Cass. Sezioni Unite, 24 agosto 2007, n. 17952
Il coniuge del promissario venditore di un bene della comunione è litisconsorte necessario
nel giudizio per l'esecuzione specifica dell'obbligo a vendere quel bene
Nell'azione prevista
dall'art. 2932 cc promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i
danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime
di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge,
quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che,
qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da
ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di
questo principio, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici
sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso
concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa,
nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai
sensi dell'art. 383, comma terzo, cpc).
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