- Cass. sez. I, 23 novembre 2007, n. 24412
Contro il provvedimento
della Corte d'appello che dispone misure di natura economica in pendenza di delibazione della sentenza
ecclesiastica non è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge
Il provvedimento con
il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario, disponga, a norma dell'articolo 8, n. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato Lateranese, misure economiche provvisorie
a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti
aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, ed è subordinata all'accertamento,in via di
deliberazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennità e degli alimenti,
nonché del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere
davanti al giudice competente per la decisione sulla materia; ne deriva che avverso detto
provvedimento interinale, per la sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudizio, non è
esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione,
ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali che siano definiti e abbiano
carattere decisorio, ossia attitudine a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive
di natura sostanziale.
autore:
Venerdì, 16 Febbraio 2024
Al momento della celebrazione del matrimonio la buona fede dei nubendi si ... |
Martedì, 23 Gennaio 2024
Sentenze ecclesiastiche di nullità. Non delibabili se non è accertata la ... |
Sabato, 14 Ottobre 2023
Ai fini dell'annullamento del matrimonio l'incapacità naturale va considerata al momento dell'atto. ... |
Martedì, 19 Settembre 2023
La convivenza coniugale per almeno tre anni non impedisce la delibazione della ... |