- Cass. sez. I, 14 febbraio 2008, n. 3709
E' ammissibile la
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità quando l'esclusione di uno dei bona matrimonii da
parte di un coniuge era conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge
Nelle sentenze di nullità
matrimoniale emesse dal tribunale ecclesiastico, i principi di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole non sono violati allorché la riserva mentale anche di uno dei coniugi in
ordine all'esclusione di uno dei bona metrimonii (nella specie l'indissolubilità del vincolo) fosse
conosciuta o conoscibile (applicando l'ordinaria diligenza) dall'altro coniuge.
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