- Cass. sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322
Il giudice che pronuncia
l'interdizione può recepire le conclusioni di una relazione medica senza necessità di esporre le
ragioni per le quali ritenga di accoglierle
Nel giudizio di interdizione è riservato al giudice
del merito l'accertamento in concreto dell'esistenza e della misura della patologica alterazione delle
capacità mentali e della conseguente incapacità, da parte dell'interdicendo, di provvedere ai propri
interessi e, a tal fine, il giudice può recepire le conclusioni del consulente d'ufficio, senza
necessità di esporre dettagliatamente tutte le ragioni per le quali ritenga di doverle accogliere.
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