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- Cass. sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322

Il giudice che pronuncia l'interdizione può recepire le conclusioni di una relazione medica senza necessità di esporre le ragioni per le quali ritenga di accoglierle

Nel giudizio di interdizione è riservato al giudice del merito l'accertamento in concreto dell'esistenza e della misura della patologica alterazione delle capacità mentali e della conseguente incapacità, da parte dell'interdicendo, di provvedere ai propri interessi e, a tal fine, il giudice può recepire le conclusioni del consulente d'ufficio, senza necessità di esporre dettagliatamente tutte le ragioni per le quali ritenga di doverle accogliere.

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