Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) - Cass. penale, sez. III, 30 gennaio 2008, n. 4730
La moglie che non impedisce al marito di abusare dei figli risponde
penalmente per i reati commessi dall'uomo
Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in
quanto investito di una posizione di "garanzia"in ordine alla tutela della integrità psico-fisica
degli stessi, risponde penalmente degli atti di violenza sessuale compiuti dai coniugi sui figli,
quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza conoscibilità dell'evento; b) dalla
conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) dalla possibilità
oggettiva di impedire l'evento.
La posizione di garanzia verso i propri figli è costituita
dall'art. 147 c.c. e comporta l'obbligo per il genitore di tutelare la vita, l'incolumità e la
moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure
più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Trai i suddetti "doverosi" interventi
rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell'autore del reato ed il suo allontanamento
dall'abitazione coniugale.
La posizione di "garanzia" del genitore impone a questi di porre in
essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l'attività delittuosa nei confronti dei
figli, posto che l'obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura
assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza.
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