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- Cass. sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26476

Venerdì, 14 Dicembre 2007
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

L'assegnazione della casa coniugale è ammissibile solo a tutela dei figli e non può essere disposta per sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge più debole.

Anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11 che ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati.

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