- Cass. sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26476
L'assegnazione della
casa coniugale è ammissibile solo a tutela dei figli e non può essere disposta per sopperire alle
esigenze di sostentamento del coniuge più debole.
Anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987,
n. 74, art. 11 che ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione contenuta nel
comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di
diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di
siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a
quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora
provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni,
coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo
interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima
non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo
scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a
garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in
parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati.
autore:
Venerdì, 29 Marzo 2024
Comodato gratuito della casa familiare e spoglio da parte del suocero - ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, ... |
Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei ... |
Martedì, 31 Ottobre 2023
Diritto di visita flessibile ed elastico nell’interesse del figlio. Tribunale di Benevento ... |