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- Cass. Sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934

Lunedì, 18 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

L'assegnazione della casa familiare è subordinata all'esistenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti sia in sede di separazione che di divorzio e, in difetto di figli, non può essere disposta per riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi

Il previgente articolo 155 del codice civile, nel testo in vigore sino all'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, e il vigente articolo 155 quater del codice civile in tema di separazione, come l'articolo 6 della legge 898/1970, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156 del codice civile che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.

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