- Cass. Sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934
L'assegnazione della casa
familiare è subordinata all'esistenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti sia in sede
di separazione che di divorzio e, in difetto di figli, non può essere disposta per riequilibrare le
condizioni economiche dei coniugi
Il previgente articolo 155 del codice civile, nel testo in
vigore sino all'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, e il vigente articolo 155 quater del
codice civile in tema di separazione, come l'articolo 6 della legge 898/1970, subordinano
l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli,
minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia
che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo
coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione
della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156 del codice civile che non prevede tale
assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
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