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- Cass. sez. I, 29 novembre 2007, n. 24932

Giovedì, 29 Novembre 2007
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

L'assegno di separazione decorre dalla domanda giudiziale ove non sia indicata dal giudice una decorrenza diversa

Quando la sentenza di separazione non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, deve valere il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

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