- Cass. sez. I, 30 novembre 2007, n. 25010
La ricostituzione di
un'altra famiglia non è di per sé motivo di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile
Ove,
a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri
familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle
sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che
la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i
nuovi oneri. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendo la motivazione, la sentenza di merito
che aveva negato rilievo alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'obbligato i cui
mezzi patrimoniali erano consistenti).
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