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- Cass. sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4527

Venerdì, 22 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

L'assegno di mantenimento costituendo una prestazione di carattere alimentare oggetto di consumazione non deve essere restituito ove percepito in buona fede in misura superiore al dovuto

La regola posta dall'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile trova applicazione, per analogia, con riguardo all'assegno di divorzio e di ogni altra prestazione pecuniaria percepita, senza dolo o colpa grave, in base a provvedimenti giurisdizionali attinenti al diritto di famiglia, destinati a soddisfare esigenze di carattere alimentare e comunque ad assicurare i mezzi economici necessari a far fronte alle esigenze della vita del percettore, così da essere normalmente consumati per adempiere a tale loro destinazione (nella specie erano state percepite, mensilmente, 650mila lire in più rispetto all'ammontare dovuto di un milione mensile, per 78 mesi: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto l'irripetibilità dell'importo).

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