Art. 709 ter c.p.c. - Tribunale Pisa, 19 dicembre 2007
Il
provvedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c. è di competenza del collegio e non del giudice
istruttore
In pendenza del giudizio di separazione personale, per la soluzione delle
controversie previste dall'articolo 709-ter del Cpc è competente il tribunale in composizione
collegiale. Ciò in quanto la locuzione <>(da intendersi come
giudice titolare del procedimento) opera sia come criterio di competenza, individuando tra più
tribunali quello investito della decisione, sia come criterio di assegnazione del procedimento,
individuando tra più giudici
all'interno del medesimo ufficio quello a cui affidare la
controversia, nel chiaro intento di concentrare le decisioni inerenti a una famiglia in un unico
giudice, evitando che le parti si trovino sempre di fronte a un nuovo interlocutore. Peraltro, il
giudizio di separazione è di attribuzione collegiale e non monocratica, nel senso esattamente che il
collegio è il dominus del procedimento, residuando al giudice istruttore limitati poteri, circoscritti
allo svolgimento dell'istruttoria (articoli 175 e seguenti del Cpc) e all'adozione di provvedimenti
urgenti.
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