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Art. 709 ter c.p.c. - Tribunale Pisa, 19 dicembre 2007

Mercoledì, 19 Dicembre 2007
Giurisprudenza | Processo civile | Merito

Il provvedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c. è di competenza del collegio e non del giudice istruttore

In pendenza del giudizio di separazione personale, per la soluzione delle controversie previste dall'articolo 709-ter del Cpc è competente il tribunale in composizione collegiale. Ciò in quanto la locuzione <>(da intendersi come giudice titolare del procedimento) opera sia come criterio di competenza, individuando tra più tribunali quello investito della decisione, sia come criterio di assegnazione del procedimento, individuando tra più giudici all'interno del medesimo ufficio quello a cui affidare la controversia, nel chiaro intento di concentrare le decisioni inerenti a una famiglia in un unico giudice, evitando che le parti si trovino sempre di fronte a un nuovo interlocutore. Peraltro, il giudizio di separazione è di attribuzione collegiale e non monocratica, nel senso esattamente che il collegio è il dominus del procedimento, residuando al giudice istruttore limitati poteri, circoscritti allo svolgimento dell'istruttoria (articoli 175 e seguenti del Cpc) e all'adozione di provvedimenti urgenti.

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