- Cass. Sez. I, 19 febbraio 2008 n. 4199
Lo stato di adottabilità
può essere revocato solo è venuta meno la situazione di abbandono e se sussiste un interesse del
minore
L'articolo 21 della legge 184/1983 va interpretato nel senso che esso prevede per la
revoca dello stato di adattabilità due requisiti concorrenti:l'interesse del minore e il venir meno
della situazione di abbandono. L'interesse del minore va valutato in senso oggettivo, avuto riguardo
al possibile pregiudizio che, dal reinserimento nella famiglia naturale possa derivare alle condizioni
psicofisiche del minore.Tale indagine comporta una valutazione caso per caso che va condotta dal
giudice con riferimento alle caratteristiche proprie della fattispecie sottoposta al suo esame,
tenendo anche conto delle aspirazioni del minore.
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