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Il legittimario pretermesso che impugna per simulazione un atto posto in essere dal de cuius, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce come terzo. Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2019, n. 30079

Domenica, 12 Gennaio 2020
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2019, n. 30079 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ex art. 564 c.c., per l'esercizio dell'azione di riduzione, opera soltanto per il legittimario che abbia al contempo tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.

Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto posto in essere dal de cuius, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, come terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione.

autore: Zadnik Francesca