Mediazione dei conflitti commerciali e mediazione familiare
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di Gianfranco
Dosi
La miniriforma del processo civile operata con la legge 69/2009 aveva delegato all'art. 60 il Governo a predisporre una regolamentazione della mediazione e della conciliazione nelle controversie civili e commerciali e il decreto delegato n. 28/2010 disciplina ora compiutamente l'accesso alle procedure di mediazione al fine di tentare la conciliazione di una controversia concernente diritti disponibili. Le procedure di mediazione si svolgeranno, fino a nuova regolamentazione, di fronte agli organismi pubblici e privati iscritti nel registro che il Ministero della giustizia istituì nel 2004 – e a quelli che vi si aggiungeranno, ivi compresi quelli istituti dai consigli degli ordini forensi - e devono garantire imparzialità, rapidità e informalità.
La
novità
rispetto al passato sta nel raccordo previsto oggi dal
decreto delegato tra le procedure di
mediazione e il contenzioso
nelle aule di giustizia. D'ora in avanti, infatti, secondo la
legge,
prima di promuovere una causa civile o commerciale l'avvocato
dovrà informare il suo assistito
della possibilità di avvalersi di
procedure di mediazione altrimenti rischia l'annullamento del
mandato
difensivo (art. 4 del decreto delegato) con la conseguente perdita
del diritto al
compenso professionale (ovvero la sanzione
disciplinare, secondo le proposte di modifica formulate
recentemente
dal CNF).
il testo integrale della
relazione