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Sulla entrata in vigore anticipata della riforma del processo civile

autore: C. Cecchella

L’emendamento della legge di bilancio 2022, art. 1, comma 380, pubblicato in G.U. 29 dicembre 2022, anticipa l’entrata

in vigore della d.lgs. n. 149 del 2022, già fissata nell’art. 35 al 30 giugno 2023.

È rimasto inascoltato l’appello dell’Avvocatura del Csm perché la norma fosse ritirata, ma le esigenze economiche imposte dall’Europa ha reso necessario l’immediata entrata in vigore.

L’anticipazione prevede che tutti i processi introdotti dopo il 28 febbraio 2023 (quindi con citazione notificata o ricorso depositato dal 1° marzo 2023, per il caso nostro), saranno soggetti alla nuova normativa.

Lo spartiacque è quindi fissato alla data del 1° marzo 2023.

Alcune disposizioni, come già indicato nel regime transitorio originario del d. lgs. n. 149, in particolare quelle sulla udienza a trattazione scritta e in video conferenza, entreranno in vigore il 1° gennaio 2023 e saranno applicabili anche ai processi pendenti (in tal modo consolidando regole nate durante la pandemia Covid, che erano state prorogate sino al 31 dicembre 2022).

È sorprendente, tuttavia, che ciò avvenga anche innanzi al tribunale per i minorenni, quando il processo telematico non

è ancora stato ancora applicato nei procedimenti relativi: è da domandarsi come i giudici, che dovranno emettere in forma materiale i provvedimenti e ricevere nella stessa forma gli atti, potranno rispettare i termini per l’opzione verso la trattazione scritta oppure, in mancanza di un terminale informatico, condurre l’udienza in conferenza audiovisiva, tra l’altro anche nei procedimenti pendenti. Sarebbe stato necessario conservare, come per il deposito telematico degli atti, dei provvedimenti e

dei documenti (Capo I del titolo V-ter delle disp. att., c.p.c.), la data del 30 giugno 2023. Peraltro nella vecchia disciplina,

prudenzialmente per il tribunale per i minorenni, l’entrata in vigore delle regole del processo telematico sarebbe stata fissata quindici giorni successivi alla pubblicazione in G.U. di un decreto ministeriale che avesse accertato la funzionalità dei

servizi telematici della giustizia presso tale organo. Questa la soluzione che avrebbe dovuto essere applicata in via generalizzata per tutti gli organi giurisdizionali ancora non soggetti alle regole del processo telematico.

Venendo alle impugnazioni, le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sull’appello si applicano alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, mentre in precedenza il riferimento era il deposito della sentenza da impugnare (dopo

il 30 giugno 2023), allargando la forbice della applicazione. Per il ricorso per cassazione, invece, le nuove norme sulla camera di consiglio si introducono a partire dal 1° gennaio

2023, per i procedimenti in cui non è ancora stata fissata la camera di consiglio a quella data, secondo la previsione originaria del d.lgs. n. 149.

Dunque: due pesi e due misure. La norma sul rinvio interpretativo pregiudiziale innanzi alla

Corte di cassazione, segue un regime transitorio ancora diverso: entra subito in vigore il 1° gennaio 2023, anche per i

procedimenti pendenti a quella data.

Per il processo della famiglia e dei minori, l’entrata in vigore “di schianto” della radicale riforma, essendo ricompresa nell’ipotesi di cui all’art. 35, comma 1, è fissata per il 28 febbraio

2023, senza che il tribunale per i minorenni abbia applicato in toto le regole del processo telematico, manifestando gravi

problematiche applicative che rischiano di essere concretamente insolubili e di minare alla radice l’effettività del nuovo rito unitario.

La normativa concernente invece l’ordinamento dei mediatori familiari inserita nelle disposizioni di attuazione (titolo II,

capo I-bis), entra in vigore dal 30 giugno 2023.

Insomma un vero guazzabuglio, che metterà a dura prova gli uffici e il coordinamento delle norme dei poveri operatori

di giustizia che applicheranno il nuovo testo dell’art. 35.