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La sopravvenuta morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno, dopo il giudicato di divorzio, determina la cessazione della materia del contendere? Finalmente la parola delle Sezioni Unite (Nota a Cass. Civ., Sez. Un., sent. 24 giugno 2022, n. 20495)

autore: F. Ferrandi

2022_2_8

NOTE

1 Il testo integrale della sentenza è reperibile su https://www.osservatoriofa- miglia.it/.

2 Cfr. Cass. civ., sez. VI-1, ord., 20 gennaio 2022, n. 1814, in https://www. osservatoriofamiglia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022).

3 La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico, creato dalla giurisprudenza, che conduce alla definizione del processo conseguente- mente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta, ab initio, in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto. Conduce, quindi, alla definizione della vertenza, in quanto con essa viene meno l’interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come avanzata o come venuta ad evolversi nel corso dello stesso.

4 Le riflessioni che seguiranno saranno limitate al giudizio di divorzio, in quanto la giurisprudenza formatasi riguardo alla tematica oggetto di indagine, si muove sulla scia di quella affermatasi in tema di separazione; ciò trova, infatti, conferma nelle relative massime giurisprudenziali, talvolta redatte con riguardo ad entrambe le ipotesi, e con la segnalazione che trattasi di affermazione senza valore assoluto, dovendosi verificare, volta per volta, la possibilità che residuino, nonostante la sopravvenuta morte di uno dei coniugi, rapporti patrimoniali che necessitano la prosecuzione del giudizio. Cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092, in Fam. e dir., 2019, 3, 287; Cass. civ., sez. VI, 8 novembre

2017, n. 26498 e meno recentemente Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 1990, n. 740 entrambe in https://online.leggiditalia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022).

5 Tuttavia, come noto, prima di tale statuizione può essere riconosciuto sì un assegno, ma solo in via provvisoria, sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 8, l. n. 898 del 1970, secondo cui: “Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, an- che d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di com- parizione e trattazione dinanzi a questo”. Sul punto, per una disamina aggiornata agli ultimi interventi normativi in materia di provvedimenti provvisori cfr. M.A. LUPOI, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, C. CECCHELLA (a cura di), Torino, 2022, 135 ss.

6 Cfr. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2009, n. 16801, in Dir. fam. pers., 2010, 1126.

7 Cfr. A. ARCERI, I diritti di contenuto economico azionati nel giudizio di divorzio e loro sopravvivenza alla morte dell’obbligato, in Fam. e dir., 2007, 1134 ss.; più recentemente v. D. ACHILLE, Morte del coniuge in pendenza del giudizio di divorzio, in Familia, 2017, 14 novembre 2017 e L. PARLANTI, Effetti della morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione e divorzio, in ilfamiliarista, 13 aprile 2018.

8 Cfr. F. DANOVI, Il processo di separazione e divorzio, Milano, 2015, 136 ss.; ID., Il “venir meno” della parte nei giudizi di stato intrasmissibili, in Dir. fam. pers., 2002, 253 ss. e L. BARBIERA, Separazione e divorzio, Padova, 2003.

9 Art. 325 c.p.c. (Termini per le impugnazioni): “Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposi- zione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta”. Per un approfondimento v.

F.P. LUISO, Diritto processuale civile, vol. 2, Milano, 2021; AA.VV., Le impugnazioni civili, F.P. LUISO, R. VACCARELLA (a cura di), Torino, 2013 e R. VACCARELLA, La notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione e i loro effetti ai fini della decorrenza del termine breve, in Riv. dir. proc., 2011, 4, 1011.

10 Cfr. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130; Cass. civ., sez. V, 20 no- vembre 2008, n. 27566; Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2006, n. 9689; Cass. civ., sez.

I, 4 aprile 1997, n. 2944, tutte in https://online.leggiditalia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022) e Cass. civ., sez. I, 19 giugno 1996, n. 5664, in Dir. fam. pers., 1997,

543. In dottrina v. G. BONILINI, La morte di uno dei coniugi intervenuta durante il procedimento di divorzio, in Fam., Pers. e Succ., 2009, 242 ss.

11 Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092, cit.; Cass. civ., sez. VI-1, 24 luglio 2014, n. 16951; Cass. civ., sez. VI-1, 11 aprile 2013, n. 8874, entrambe in https://online.leggiditalia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022) e Cass. civ., sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041, in Fam. e dir., 2008, 6, 577 con nota di

S. LA ROSA, La scelta volontaria di pensionamento può costituire motivo di revisione dell’assegno di divorzio.

12 Cfr. Art. 447 c.c. (Inammissibilità di cessione e di compensazione): “Il credito alimentare non può essere ceduto. L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Per un approfondimento F. TIZI, Regime giuridico dell’assegno di mantenimento del coniuge separato e poteri del giudice dell’opposizione all’esecuzione in ordine a modi- fica e interpretazione del titolo giudiziale, in Esec. forz., 2021, 2, 416 (1); F. CERRI, Assegno di mantenimento: l’importo a favore del coniuge è compensabile con altri crediti, in Corr. giur., 2021, 5, 641 (1) e, meno recentemente, M. SALA, Gli alimenti, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, II, 2a ed., Torino, 2007, 603.

13 Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092, cit. e Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26498, cit.

14 Cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 11 aprile 2013, n. 8874, cit.

15 Cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 24 luglio 2014, n. 16951, cit.

16 Cfr. Art. 149 c.c. (Scioglimento del matrimonio): “Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83 e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge”. Per un approfondimento v. G. BONILINI, Lo scioglimento dell’unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti, in Fam. e dir., 2017, 6, 596 e F. DANOVI, Morte della parte prima del giudicato di divorzio: i rimedi per il coniuge superstite, in Fam. e dir., 2017, 3, 259.

17 Cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI-1, 2 dicembre 2019, n. 31358; Cass. civ., sez. VI-1, 8 novembre 2017, n. 26498, cit., entrambe in https://www.osservatorio- famiglia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022); Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130, cit.; Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2008, n. 27556, cit.; Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2006, n. 9689, cit. e Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1997, n. 2944, cit.

18 In proposito, per una disamina completa ed aggiornata ai recentissimi interventi legislativi che hanno interessato anche la materia processuale familiare, mi sia consentito rinviare ad un mio recente scritto F. FERRANDI, La sentenza immediata, la sentenza parziale e la sentenza finale, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, C. CECCHELLA (a cura di), Torino, 2022, 169 ss.

19 Con la sentenza Cass. civ., sez. VI-1, 12 dicembre 2017, n. 29669, in https://online.leggiditalia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022), gli Ermellini hanno precisato che: “la morte di uno dei coniugi, in pendenza di giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e tra- volge tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi”.

20 Sul punto cfr. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130 cit., e Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2009, n. 16801, cit.

21 Sul punto cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI-1, 17 febbraio 2022, n. 5236, in https://www.osservatoriofamiglia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022) ove si ribadisce che: “l’azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico – nella specie estranee alla lite – inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte”.

22 Cfr. Art. 4, commi 12, 13 e 14, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (art. sostitu- ito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80).

23 Cfr. Art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, il quale, come noto, prevede che qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, con procedimento in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni sulla misura e sulle modalità dell’assegno.

24 Cfr. Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2022, n. 20495, cit., 8.

25 Cfr. Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2022, n. 20495, cit., 8

26 Cfr. Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Giur it., 2018, 8-9, 1843 ss., con nota di C. RIMINI, Il nuovo assegno divorzile: la funzione compensativa e perequativa; in Corr. giur., 2018, 10, 1186, con nota di S. PATTI, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite; in Foro it., 2018, I, 2699 ss., con nota di G. CASABURI, L’assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica “terza via” e ivi 2703 ss., con nota di M. BIANCA, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi in tema di assegno divorzile: una storia compiuta? e in Fam e dir., 2018, 11, 983 ss., con nota di S. SESTA, Attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare.

27 Cfr. Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2022, n. 20495, cit., 11.

28 Cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2021, n. 30750, in https://www.osserva- toriofamiglia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022), dove la prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione controversa: “se il coniuge divorziato abbia o meno diritto alla pensione di reversibilità, o ad una sua quota, quando il diritto all’assegno divorzile non venga riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare), per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva, non senza tacere degli ulteriori risvolti in tema di legittimazione processuale e sostanziale dell’altro coniuge e degli eredi del coniuge deceduto e di riassunzione del processo nei loro confronti”.

29 Cfr. Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2022, n. 20494, in https://www. osservatoriofamiglia.it/ (consultato in data 4 luglio 2022).