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Cognome, ultimo atto: il principio dell’accordo tra genitori e la regola legale del doppio cognome

autore: A. Ottavia Cozzi

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NOTE

1 Un’analisi dell’evoluzione storica del nome che evidenzia la costante tensione tra dimensione pubblica e privata degli interessi che vi convergono è con- dotta da U. BRECCIA, Il Diritto al nome, sub Art. 6, in Commentario del codice civile, a cura di A. SCIAJOLA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1988, 373 ss., spec. 378-388. In generale sui principi costituzionali in materia di famiglia, con un’analisi anche delle vicende legate al cognome, E. FRONTONI, Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale, Napoli, 2019, 73 ss.; F. PATERNITI, Figli e ordinamento costituzionale, Napoli, 2019, spec. 149 ss.; i contributi in F. GIUFFRÉ, I. NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, Atti del convegno dell’Associazione Gruppo di Pisa di Catania, 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, in particolare F. BIONDI, Quale modello costituzionale, ivi, 3 ss.; F. PATERNITI, Lo status costituzionale dei figli, ivi, 83 ss.; E. LAMARQUE, Famiglia e filiazione, ivi, 591 ss., e T. AULETTA, Dai principi costituzionali al “diritto vivente”. Riflessioni sullo sviluppo del diritto di famiglia e sulle prospettive future, ivi, 625 ss. Su problematiche del rapporto genitori figli diverse dal cognome, B. LIBERALI, (Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli “ossimori” costituzionali nella cura dei figli, in Rivista del Gruppo di Pisa, gruppodipisa.it, 2018, 3, 22 dicembre 2018, e E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio del best interest of the child in una prospettiva costituzionale, Milano, 2016. Sulle relazioni di genere e la famiglia, i contributi in B. PEZZINI (a cura di), Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, Napoli, 2008, in particolare B. PEZZINI, Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rap- porti di genere e sul paradigma eterosessuale del matrimonio secondo la Costituzione italiana, ivi, 91-118, per l’analisi dei principi costituzionali in tema di famiglia come spazio di autonomo sviluppo della personalità e i suoi limiti.

2 Questo passaggio è puntualmente ripreso in Corte cost., 16 febbraio 2006,

n. 61, p. 2.1. Cons. dir., mentre non è più richiamato in Corte cost. 31 maggio 2022, n. 131, che si limita a citare l’ord. n. 176 del 1988, cit., nel passaggio successivo, di apertura a una diversa regola legale. Vi è spesso nella giurisprudenza costituzionale una tendenza a mostrare continuità, per la certezza del diritto e insieme per la salvaguardia della legittimazione e autorevolezza del giudice costituzionale, anche quando continuità non c’è. Un esempio è dato proprio dalla sentenza n. 61 del 2006, cit., che richiamava a sostegno della parità tra uomo e donna il vincolo imposto da fonti convenzionali, l’art. 16, c. 1, lett. g), Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena rea- lizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che andavano nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse). Come si vede dalle date, alcuni di questi materiali normativi, vincolanti e non vincolanti, erano già presenti nel 1988, e pure l’orientamento della Corte era stato diverso. Lo stesso ragionamento può farsi per il rapporto tra eguaglianza e unità familiare, per cui in Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, l’interpretazione convergente dei due principi è motivata citando un precedente del 1970 non valorizzato né nell’ordinanza del 1988, né nella sentenza del 2006 e pure presentato dalla Corte come vigente “ora come allora”; cfr. infra nota 9. 3 L’attribuzione del cognome trova il suo fondamento non in un atto di volontà dei genitori, ma direttamente nella legge, ex art. 6, c. 1, c.c.: “Ogni persona ha il diritto al nome che le è per legge attribuito”. L’esigenza che nessuno sia privato per motivi politici del nome, d’altra parte, è principio costituzionale ai sensi dell’art. 22 Cost., insieme alla capacità giuridica e alla cittadinanza. Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, ha precisato che l’art. 6 c.c. rinvia a norme che regolano il riconoscimento di uno status familiae e solo indirettamente determinano l’as- sunzione del nome. Questi argomenti non escludono che la legge stessa possa prevedere l’autonomia come regola regale, definendone condizioni e limiti.

4 Corte cost. n. 61 del 2006, cit., p. 2.2. Cons. dir. i cui principi sono stati ribaditi in Corte cost. (ord.), 27 aprile 2007, n. 145.

5 L’accertamento non seguito da dichiarazione di incostituzionalità fu criticato da E. PALICI DI SUNI, Il nome di famiglia: la Corte si tira ancora una volta indie- tro, ma non convince, in Giur. cost., 2006, 1, 552-558; su questa sentenza anche

I. NICOTRA, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, in Consultaonline.it, 16 febbraio 2006; V. CARFI, Il cognome del figlio al vaglio della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 1, parte I, 35 ss.; L. DE GAETANO, Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile, in Giust. civ., 2007, 5, 1061 ss.

6 In chiave generale prima di Corte cost. n. 286 del 2016, cit., M. TRIMARCHI, Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma, in Fam. e dir., 2013, 3, 243 ss.

7 Corte cost. n. 286 del 2016, cit., avente ad oggetto la norma desumibile dagli artt. 237, 262, 299 c.c., art. 72, c. 1, r.d. 1238 del 1939 e artt. 33 e 34

d.P.R. n. 396 del 2000. La dottrina a commento della sentenza è numerosa: E. AL MUREDEN, L’attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio, in Fam. e dir., 2017, 3, 218 ss.; F. ASTONE, Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d’arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare, in Giur. cost., 2017, 1, 485 ss.; V. CARBONE, Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d’accordo, in Il Corriere giuridico, 2017, 2, 167 ss.; G. CASABURI, La Corte costituzionale apre al cognome materno, ma restano molte questioni irrisolte, in Foro it., 2017, 1, parte I, 6 ss.; R. FAVALE, Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore, in Giur. it., 2016, 4, 815 ss.; C. FAVILLI, Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 6, 823 ss.; C. FIORAVANTI, Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio del legislatore parlano le Corti, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 3, 626 ss.; C. INGENITO, L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (nota a Corte costituzionale n. 286/2016), in Osservatorio costituzionale, Rivistaaic.it, 2017, 2; A. FUSCO, “Chi fuor li maggior tui?”: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull’attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, ivi, 3; S. SCAGLIARINI, Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli, in Rivistaaic.it, 2017, 2; L. TULLIO, Il cognome del figlio tra pari dignità dei genitori e diritto all’identità del minore, in Rass. dir. civ., 2018, 1, 294 ss.

8 Corte cost. n. 286 del 2016, p. 3.4.1. Cons. dir., che si apre con l’affermazione per cui: “Il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell’art. 2 Cost.”. Quello che la Corte stessa definisce “processo di valorizzazione dell’identità personale” del figlio è motivato facendo riferimento a precedenti sentenze in tema di cognome: sul mantenimento dell’originario cognome del figlio, anche in caso di modificazioni del suo status derivanti da successivo riconoscimento o da adozione, come autonomo segno distintivo della sua identità personale (Corte cost., 23 luglio 1996, n. 297) e “tratto essenziale della sua personalità” (Corte cost., 24 giugno 2002, n. 268 e Corte cost., 11 maggio 2001, n. 120). Sempre nelle parole della Corte, questo processo ha trovato il suo culmine nella sentenza 22 novembre 2013, n. 278, relativa al diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona”, per cui, anche sulla scorta del precedente Corte EDU, Cusan e Fazzo, del 2014: “La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del co- gnome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno”.

9 Corte cost. n. 286 del 2016, cit., p. 3.4.2. Cons. dir., con richiamo a Corte cost. 13 luglio 1970, n. 133, che prosegue: “La perdurante violazione del principio di uguaglianza ‘morale e giuridica’ dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell’unità familiare, indi- viduata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno. Tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica” (corsivo nostro nel testo).

10 Che l’eguaglianza sia la regola, mentre l’unità familiare l’eccezione, da in- tendersi in senso stretto, era già stato espresso da C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Studi in onore di A. Cicu, Milano, 1951, ora in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 135 ss., spec. 141-142. R. BIAGI GUERINI, Famiglia e Costituzione, Milano, 1989, spec. 150, 213 ss., aveva già constatato che, dopo la riforma del diritto di famiglia, il limite dell’unità familiare aveva nella giurisprudenza costituzionale perso gran parte del suo significato; al fine di evitare un’interpretazione abrogatrice, l’A. proponeva una rilettura del concetto di unità alla luce dell’intero disposto dell’art. 29 Cost.: l’unità è da un lato garanzia della stabilità del rapporto coniugale, giustificando misure limitative dell’autonomia personale che rendano difficoltosi la formazione e lo sciogli- mento del vincolo matrimoniale; dall’altro, è garanzia di coesione del rapporto, autorizzando il ricorso al giudice come strumento istituzionalmente previsto per risolvere le temporanee patologie della coppia.

11 Corte cost. n. 286 del 2016, cit., p. 6. Cons. dir., aveva espressamente specificato che: “in assenza dell’accordo dei genitori, residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità”.

12 Questi sono i fattori generalmente individuati in dottrina. Per esempio, insiste sul ruolo determinante del tempo, unito all’inerzia legislativa in tema di cognome, come vicenda paradigmatica del fatto che l’incostituzionalità non sia dato istantaneo, ma fenomeno di graduale conformità della legge alla Costituzione, E. FRONTONI, Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?, in Osservatorio costituzionale, Rivistaaic.it., 2020, 4, 6 luglio 2021, 276-291, spec. 289, rinviando a F. MODUGNO, Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008,

157. Su che cosa debba intendersi per evoluzione della coscienza sociale, e qua- le il soggetto atto a coglierne il mutamento, tra giudici e legislatore, a partire proprio dalla vicenda del cognome, N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivistaaic.it, 2017, 4, 21 novembre 2017, e di recente N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, 2021, 3, 27 gennaio 2021, ora in Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del Giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni, a cura di

B. CARAVITA, Torino, 2021, 155-168; inoltre, V. MARCENÒ, Il Giudice delle leggi in ascolto. Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 2021, 2, 377-398. In merito a Corte EDU, Cusan e Fazzo c. Italia del 2014 e al suo rilievo nella giurisprudenza costituzionale, E. MALFATTI, Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?, in Consultaonline.it, 10 marzo 2014 e, in seguito a Corte cost. n. 286 del 2016, cit., EAD, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenza europea) non fa il quadro, in Forumcostituzionale.it, 5 gennaio 2017: G.P. DOLSO, La questione del cognome familiare tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. cost., 2014, 1, 738 ss.; inoltre, S. STEFANELLI, Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, in Fam. e dir., 2014, 3, 221 ss. Per una analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul cognome ante 2014, in cui erano già presenti i principi poi sviluppati in Cusan e Fazzo, e della Corte di giustizia UE, intervenuta più volte in tema di cognome attraverso la cittadi- nanza europea e la circolazione delle persone, pur non rientrando il regime dei cognomi tra le attribuzioni del diritto europeo, A.O. COZZI, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 9, Parte seconda, 449-466. Più in generale, sugli effetti della CEDU sul diritto di famiglia, M.C. ZARRO, Gli effetti sul diritto civile del dialogo tra Corte EDU e Corte costituzionale con particolare riferimento alle relazioni familiari e alla filiazione, in Rass. dir. civ., 2018, 1, 256 ss.

13 Per la precisione, con Corte cost. n. 286 del 2016, cit., l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, c. 1, c.c. era stata dichiarata in via consequenziale, ai sen- si dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, secondo cui la Corte, in uno con la decisione della questione principale “dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata”. L’illegittimità consequenziale era stata estesa anche all’art. 299, c. 3, c.c.

14 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 5. Cons. dir.

15 In linea generale sull’autorimessione in rapporto alla qualità della Corte come giudice a quo, all’ampliamento dell’oggetto del giudizio costituzionale rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al principio del contraddittorio, e in rapporto all’autonomia di questo giudizio rispetto al giudizio principale, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2001, 135 ss., spec. 138, in cui si dà conto delle autorimessioni riferite a vizi “pre-ordina- ti” rispetto a quello denunciato; M. PATRONO, Corte costituzionale, giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990; G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, spec. 257 ss., sul rapporto tra autorimessione, rilevanza e de- terminazione del thema decidendum, e 307 ss. su accentramento, obiettività e astrattezza come caratteri tendenziali della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni. Per un commento a Corte cost. (ord.) 11 febbraio 2021, n. 18, E. FRONTONI, Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?, cit.; E. MALFATTI, Ricostruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a sorpresa), in Nomos-leattualitaneldiritto.it, 2021, 1, 1-13.; specificamente sui profili processuali, inoltre, G. MONACO, Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2021, 11, 21 aprile 2021, e A. PATRONI GRIF- FI, Forza e limiti dell’autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. n. 18/2021), in Quad. cost., 2021, 2, 414-417.

16 L’accoglimento volto ad introdurre anche il cognome della madre poteva essere l’epilogo atteso per E. MALFATTI, Ricostruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a sorpresa), cit., 2, 5; l’A. ragiona in prima battuta sull’illegittimità consequenziale, già attinta nel 2016, come soluzione alternativa all’autorimessione per colpire l’automatismo legale, poiché utilizzata nella giurisprudenza costituzionale in chiave estensiva anche nei confronti di disposizioni diverse da quelle oggetto dell’ordinanza di rinvio, ma contrarie alla stessa ratio decidendi espressa in precedenti decisioni, come in Corte cost. 31 luglio 2020, n. 186 in tema di divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.

17 Corte cost. n. 18 del 2021, cit., ragiona di rapporto di “presupposizione e di continenza” tra la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano per aversi il solo cognome materno in caso di accordo tra genitori e la questione sull’obbligatorietà del patronimico, essendo quest’ultima “logicamente pregiudiziale e strumentale” per poter definire la prima.

18 Sul superamento, a partire dal 2018, della “barriera delle crisafulliane ‘rime obbligate’”, R. ROMBOLI, Il sistema di costituzionalità tra “momenti di accentramento” e “momenti di diffusione”, in Rivista del Gruppo di Pisa, gruppodipisa. it, 2020, 2, 26 maggio 2020. Questo superamento è avvenuto inizialmente in materia penale, in merito alla proporzionalità della pena, su cui D. TEGA, La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a felix culpa, a gabbia troppo restrittiva, in Sistemapenale.it, 2021, 2. La dottrina delle rime obbligate nasceva dall’esigenza, fatta propria dalla stessa Corte costituzionale, di giustificare e insieme di circoscrivere i margini della propria creatività sul tessuto normativo, per non invadere la discrezionalità del legislatore. Il suo superamento si inserisce sempre nel medesimo contesto del rapporto tra Corte e legislatore, quale ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di preservare l’insuperabile ambito della scelta politica e, insieme, di non lasciare vuoti di tutela causati dall’inattuazione legislativa della Costituzione, in specie ove sono in gioco diritti fondamenta- li e la Corte abbia già rivolto un monito al legislatore rimasto inascoltato; in questo senso, M. RUOTOLO, Oltre le “rime obbligate”?, in Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del Giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni, a cura di B. CARAVITA, cit., 117-127, spec. 124, e già ID, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. m. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivistaaic.it, 2019, 2, 644 ss., spec. 664, per cui, se così non fosse, sarebbe lo stesso giudice costituzionale ad abdicare al suo ruolo di dare preminenza alla Costituzione anche a fronte di vuoti normativi. Sempre sulla centralità dei diritti fondamentali e l’inerzia legislativa che, protratta nel tempo, diventa subita ingiustizia, G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, 2020, III, in Consultaonline.it, 3 febbraio 2020, spec. 6-7. Senza soffermarci ulteriormente sui profili processuali, la stessa scelta processuale dell’autorimessione è parsa un ossequio alla discrezionalità del legislatore. Si condivide l’orientamento, già espresso in dottrina subito dopo l’ordinanza n. 18 del 2021, per cui l’autorimessione ha rappresentato una forma di pressione sul Parlamento a intervenire prima della decisione della questione, secondo una strategia simile a quella alla base dello strumento processuale di recente introdotto della incostituzionalità prospettata, a partire dal cosiddetto caso Cappato, ord. n. 207 del 2018 e sent. n. 242 del 2019, ripreso in materia di responsabilità penale del giornalista per diffamazione a mezzo stampa e di ergastolo ostativo. In questo senso, G. MONACO, Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale, cit., 170-175. Si è trattato di una abile manovra per guadagnare un tempo indefinito e indefinibile e insieme per offrire un ponte al legislatore anche per E. MALFATTI, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a sorpresa), cit., 12, con il vantaggio di aver indica- to al legislatore direttamente nel dispositivo dell’ordinanza di autorimessione la regola costituzionalmente orientata sostitutiva del patronimico, ossia il doppio cognome, e di non dover neppure fissare un termine per l’intervento legislativo, come accade invece nello schema della incostituzionalità prospettata, tanto più che nel giudizio a quo il decorso del tempo non provocava un pregiudizio alle parti, perché l’ufficiale dello stato civile aveva già formato l’atto di nascita con il cognome della sola madre. Una conferma della correttezza di questi rilievi dottrinali si è avuta a posteriori da un indizio per così dire interno alla Corte: nel corso del podcast Il cognome della madre nelle decisioni della Corte dal 1988 al 2021, 11 febbraio 2022 – parte della Libreria dei podcast della Corte costituzionale, nuovo strumento di informazione e diffusione al pubblico di sentenze che “ci hanno cambiato la vita” – il giudice Daria De Pretis aveva espresso l’auspicio che il legislatore intervenisse prima che la questione autorimessa fosse decisa, in www.spreaker.com/user/11851781/de-pretis-cognome-materno?utm_campaign=e- pisode-title&utm_medium=app&utm_source=widget (ultimo accesso 10 luglio 2022). Si veda ora il nuovo podcast, sempre pronunciato dalla giudice De Pretis, La sentenza 131/2022 sul doppio cognome, 15 luglio 2022, in www.cortecostituzio- nale.it/podcast.do (ultimo accesso 18 luglio 2022).

19 Il dispositivo dell’ordinanza di autorimessione Corte cost. n. 18 del 2021, cit., aveva ad oggetto l’art. 262, c. 1, c.c. “nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome pa- terno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori”.

20 Per un commento alla sentenza n. 131 del 2022, M. SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome, in Giusti- ziainsieme.it, 13 luglio 2022.

21 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 7.1. Cons. dir., con riferimento all’art. 144 c.c. antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e a sua volta identico all’art. 131 c.c. del Regno d’Italia del 1865, per cui “[i]l marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cogno- me ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la residenza”.

22 Per riferimenti al dibattito dottrinale sul fatto che, per il figlio nato in costanza di matrimonio, il patronimico trovi fondamento normativo in una consuetudine o in una norma implicita sottesa a diverse disposizioni normative,

L. CAROTA, Il diritto al nome e all’immagine, Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. SESTA, V. CUFFARO, Napoli, 2006, 49 ss., spec. 59.

23 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 9. Cons. dir., richiamando i precedenti di cui alla nota 8, supra.

24 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 9 e p. 10 Cons. dir.

25 Per M. SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio, cit., la Corte opera un “singolare capovolgimento” del tenore letterale dell’art. 29, c. 2, Cost., in cui l’unità familiare giustifica limiti all’eguaglianza; questa osservazione, tuttavia, non fa i conti con lo stato dell’arte della giurisprudenza costituzionale, che ha da tempo invertito questo rapporto, come da paragrafo 2.

26 In tema, R. BIN, L’interpretazione della Costituzione in conformità alle leggi. Il caso della famiglia, in Fam. e dir., 2022, 514 ss., sulla evoluzione dei principi costituzionali in tema di famiglia nella giurisprudenza costituzionale come esempio paradigmatico di osmosi semantica tra livelli di normazione costituzionale e legislativa. Vi si evidenziano i limiti di questo processo, a rischio di cristallizzazione, come avvenuto per l’art. 29 Cost. nella vicenda del matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Corte cost., 10 aprile 2010, n. 138, riconducendo, tuttavia, la sua causa ultima alla debolezza del legislatore e alla mancata emersione delle istanze sociali nel circuito politico rappresentativo, cosicché i giudici sono costretti a farsi carico di nuove domande di giustizia attraverso il materiale normativo esistente.

27 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 10.1 Cons. dir.

28 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 11.2. Cons. dir.

29 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 11 Cons. dir. La Corte si fa forza qui di due elementi, la sentenza della Corte EDU, León Madrid c. Spagna, 26 ottobre 2021, che aveva sanzionato l’anteposizione del cognome del padre, in caso di disaccordo, in quanto regola troppo rigida e discriminatoria verso le donne; il diritto comparato, poiché l’ordine concordato dei cognomi è soluzione adottata, afferma la Corte, anche negli altri paesi europei che prevedono l’attribuzione del doppio cognome. Per un’analisi comparata, C. BASSU, Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di eguaglianza. Un’analisi comparata, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2016, 3, 545-581, e il dossier del Servizio Biblioteca del Senato, Ufficio legislazione straniera, XVII Legislatura, AA.CC. nn. 360, 1943, 2123 L’attribuzione del cognome ai figli nei principali paesi europei, 29 maggio 2014, in www.camera.it/temiap/d/leg17/ NIS17012 (ultimo accesso 10 luglio 2022).

30 Nella XVII legislatura (2013-2018), il riferimento è a AS 1628, Disposizioni sul cognome dei figli, approvato alla Camera dei deputati e al Senato in Commissione Giustizia, senza, tuttavia, terminare l’iter parlamentare, che introduceva un nuovo art. 143 quater c.c. secondo cui era attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile: o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome di entrambi, nell’ordine concordato; in caso di mancato accordo al figlio erano attribuiti, in ordine alfabetico, i cognomi di entrambi i genitori; i figli degli stessi genitori, nati successivamente, avrebbero portato lo stesso cognome attribuito al primo figlio; il figlio al quale era stato attribuito il cognome di entrambi i genitori poteva trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. Cfr. per una sintesi la nota breve del Servizio studi del Senato n. 143, in www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1000360/indexhtml?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1 (ultimo accesso 10 luglio 2022). Sui d.d.l. presentati nel corso della XVIII legislatura (2018-in corso), nessuno an- dato a buon fine, cfr. il dossier del Servizio Studi del Senato n. 502, Disposizioni in materia di cognome dei figli, in https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOS- SIER/0/1332313/index.html?part=dossier_dossier1 (ultimo acceso 10 luglio 2022).

31 Conviene ribadire che la Corte costituzionale ha ancorato il cognome uni- co solo all’accordo, escludendo testualmente che, in caso di mancato accordo, il cognome unico possa conseguirsi in via giudiziale. L’intervento giudiziale è, perciò, limitato all’ordine dei cognomi. Secondo l’art. 316, c. 3, c.c., se il contra- sto tra genitori permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Osserva M. SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio, cit., che la bozza di decreto attuativo della delega contenuta nell’art. 1, c. 23, lett. ii), l. 26 novembre 2021, n. 206, Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, prevede una modifica dell’art. 316

c.c. nel senso che il giudice assumerebbe direttamente la decisione. Se la modi- fica andasse a buon fine, dovrebbe intendersi, in caso di conflitto sul cognome, che la decisione giudiziale attenga sempre soltanto all’ordine dei cognomi, e non possa mai giungere al cognome unico.

32 M. SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio, cit., richiama anche il pe- ricolo di ritardo nella formazione dell’atto di nascita.

33 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 11.1 Cons. dir.

34 In particolare, il dispositivo dichiara l’illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 299, c. 3, c.c., nella parte in cui prevede che “l’adottato assume il cognome del marito”, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, rag- giunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; dell’art. 27, c. 1, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cogno- me di uno di loro soltanto.

35 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 16 Cons. dir.

36 In Corte cost. 286 del 2016, cit., l’intervento legislativo fu definito “in- differibile”, in quanto unico in grado di intervenire sulla sopravvissuta regola generale del patronimico con soluzioni consone al principio di parità; in Corte cost. n. 131 del 2022, cit., “impellente”, poiché “a partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi”, su cui la nota che segue.

37 La Corte è puntuale, in questo passaggio, nell’indicare le circolari già intervenute in materia: circolare n. 21 del 30 maggio 2006 del Ministero dell’Interno relativa all’attribuzione del cognome materno, successiva a Corte cost. n. 61 del 2006, cit., ove l’incostituzionalità del patronimico era già stata accertata, benché non dichiarata – su cui, se si vuole, A.O. COZZI, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, cit., 460-461 – circolare n. 15 del 12 novembre 2008, recante chiarimenti sulle istanze di cambiamento del cognome ex art. 84 d.P.R. n. 396 del 2000; circolare n. 14 del 21 maggio 2012, sul d.P.R. n. 54 del 2012, di modifica del d.P.R. n. 396 del 2000, che hanno complessivamente allentato i requisiti per l’aggiunta del cognome della madre. Sui problemi di attuazione generati da Corte cost. n. 286 del 2016, cit., per tutti

G.P. DOLSO, La questione del cognome familiare tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., e M. FINOCCHIARO, Omessa la valutazione delle conseguenze pratiche, in Guida dir., 2017, 5, 77 ss.

38 Sono i dispositivi delle sentenze della Corte, correttamente, a essere ri- portati in calce alle singole disposizioni nei codici e nelle banche dati, sicché a livello di conoscibilità e comprensione delle norme risultanti da una sentenza della Corte costituzionale il loro rilievo è determinante.

39 Lo stesso schema del “fatto salvo” è previsto nelle successive tre dichiara- zioni di incostituzionalità pronunciate in via di illegittimità consequenziale per il figlio nato in costanza di matrimonio e l’adottato maggiorenne e minorenne, riportate supra nel paragrafo 5.6.

40 L’espressione “fatto salvo” accompagnata dal sostantivo è indicata in S. NOVELLI, Le buroparole per (non) dirlo, in treccani.it/magazine/lingua_italiana/arti- coli/scritto_e_parlato/buroparole, come esempio del burocratese, ossia “la lingua che complica le cose, quando dovrebbe semplificarle”, fatto grave perché “il documento scritto in burocratese arrivato tra le mani del cittadino ha la forza dirompente (quasi magica) di un sovvertitore di destini, un rimescolatore di esistenze”, comunicando notizie in ordine ad aspetti essenziali della vita. Nel testo ragioniamo di una sentenza e non di un documento amministrativo, ma il tema del linguaggio è ben presente anche in relazione alla giurisdizione. Cfr. la Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020, 29 gennaio 2021, 160 ss., nel paragrafo intitolato proprio “Linguaggio”, in www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/ cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf, in cui la comprensibilità della sentenza è ricondotta a un principio di rango costituzionale, il giusto processo ex art. 101 Cost., che si realizza anche attra- verso la comprensione della giurisdizione da parte del cittadino, nel cui nome la giustizia viene amministrata. Il concetto è ripreso nella Relazione illustrativa del Presidente della Corte in ordine al programma di gestione per l’anno 2021 dei procedimenti civili e penali ex art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, 6 maggio 2021, par. 11, La motivazione dei provvedimenti, 102 ss., in www.giustiziainsieme.it/easyarticles/images/users/367/programma-di-ge- stione-anno-2021-senza-pagina-iniziale.pdf (ultimo accesso 11 luglio 2022). Per un commento a quest’ultima Relazione sotto questo profilo, nell’ambito di un forum che la rivista ha dedicato al tema, M. BRANCACCIO, Oltre il linguaggio giuri- dico, per un rinnovamento culturale della motivazione delle sentenze, in Giustiziainsieme.it, 14 luglio 2021, e la bibliografia ivi citata.

41 In sede politica, le due diverse vie dell’eguaglianza come risultante di un atto di libertà e dell’eguaglianza prescritta ex lege emergevano chiaramente dall’analisi dei disegni di legge sul cognome dei figli presentati nel corso della XIV (2001-2006), XV (2006-2008) e XVI legislatura (2008-2013), in A.O. COZZI, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, cit., 464-466.

42 Il fatto che Corte cost. n. 131 del 2022 abbia reso il doppio cognome nor- ma “cedevole” all’accordo è condiviso da M. SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio, cit.

43 I giudizi introdotti dalle tre ordinanze di rimessione alla base di Corte cost. n. 131 del 2022, cit., compresa l’autorimessione, sono stati riuniti e il dispositivo finale è unitario. Se si immaginassero dispositivi distinti, per la questione di legittimità logicamente prioritaria, sollevata con autorimessione, la Corte avrebbe potuto dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, c. 1, c.c., nella parte in cui prevede che il figlio assume il cognome del padre, anziché il co- gnome di entrambi i genitori; per la questione conseguente, sollevata dal Tribunale di Bolzano, l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, c. 1, c.c., nel testo risultante dalla questione precedente, nella parte in cui non prevede che il figlio assume il co- gnome concordato tra i genitori e, in caso di mancato accordo, il cognome di entrambi.

44 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 13 Cons. dir., secondo periodo, corsivo nostro nel testo.

45 Si condivide quanto aveva già osservato S. NICCOLAI, Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell’uguaglianza, in Giur. cost., 2006, 1, 558 ss., per cui le variegate istanze dei genitori proposte all’epoca alla Corte EDU per scegliere il cognome dei figli con- fermerebbero che l’eguaglianza è uno schema giuridico insufficiente a ricostruire le relazioni tra sessi, in quanto fondato sull’idea di continue simmetriche rivendicazioni e compensazioni; dietro la pretesa dell’eguaglianza, si nasconderebbe- ro infatti le più varie aspirazioni dei singoli a riflettere un’idea di sé, pretese cui la regola dell’eguaglianza formale non riesce a dare risposta. La tesi dell’A. è che la questione del cognome abbia a che fare con l’idea di famiglia e con il significato di paternità, più che di maternità, richiedendo di superare la necessità di un legame artificiale (cognome appunto, come segno di riconoscimento sociale di un rapporto incerto in natura), per un legame fondato sugli affetti. Le tensioni che solleva non dovrebbero, dunque, essere risolte dall’alto con una regola di eguaglianza imposta, bensì dal basso con una ponderazione degli interessi del singolo caso avanti al giudice. Nella stessa linea, S. NICCOLAI, Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre: il caso Cusan e Fazzo c. Italia, in Quad. cost., 2014, 2, 453-456, ponendo l’accento sul minor peso della tradizione, come strumento di formazione dell’ordinamento, nel giudizio della Corte di Strasburgo sul divieto di discriminazione, rispetto alla giurisprudenza costituzionale e al parametro della ragionevolezza.

46 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 10.1, sesto capoverso, Cons. dir.

47 Si dice questo nella consapevolezza che, in Corte cost. n. 286 del 2016, cit., Corte EDU, Cusan e Fazzo, è stata richiamata nella motivazione relativa all’interpretazione dei parametri costituzionali interni, artt. 2 e 3 Cost., dichiarando assorbita la violazione dell’art. 117, c. 1, Cost., ma essa ha comunque contribuito a motivare l’incostituzionalità. Si discutono le ragioni di questa tecnica argomentativa, definita una forma di collaborazione silente, in A.O. COZZI, The Implicit Cooperation between the Strasbourg Court and the Constitutional Courts: A Silent Unity?, in Italian Journal of Public Law, 2018, 2, Constitutional Adjudication In Europe Between Unity And Pluralism, a cura di Pietro Faraguna, Cristina Fasone, Giovanni Piccirilli, 226-253. Sul fatto che la Corte debba dare voce, per quanto possibile, al parametro interno, ricorrendo all’art. 117, c. 1, in via residuale quando la norma entrante non sia ricavabile da altro disposto costituzionale e sempre che il suo rispetto determini una estensione, e non una diminuzione di tutela, pur rimanendo nell’ottica di una leale collaborazione tra Corti e di una integrazione tra parametri, M. RUOTOLO, L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale. Il “caso” dell’art. 27, comma 3, Cost., in Rivistaaic. it, 2013, 2, 19 aprile 2013, spec. 7-8. Contra, proprio in tema di cognome, E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenza europea) non fa il quadro, cit., per cui l’assorbimento della giurisprudenza convenzionale nel parametro interno avrebbe prodotto un sostanziale annacquamento della “forza propulsiva” della CEDU. Sul desiderio di conciliare il rispetto delle sentenze di Strasburgo con una autonoma valuta- zione dei diritti costituzionali interni, G. AMATO, Corte costituzionale e Corti euro- pee. Fra diversità nazionali e visione comune, con la collaborazione di B. BARBISAN, Bologna, 2015, spec. 61-89. Amato è stato giudice redattore di Corte cost. n. 286 del 2016, cit. In Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 13 Cons. dir., invece, l’incostituzionalità è stata dichiarata per violazione degli artt. 2, 3 Cost., ma anche 117, c. 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU; non sono stati, inve- ce, neppure richiamati gli artt. 7 e 21 CFFUE, pure invocati dall’ordinanza di Bolzano, probabilmente in quanto trattavasi di situazione interamente interna all’ordinamento nazionale, non rientrante nell’ambito di applicazione del diritto UE e, dunque, della Carta.

48 Il passaggio è richiamato puntualmente in Corte cost. n. 131 del 2022,

cit., p. 10.2. Cons. dir. 49 Dopo Corte cost. n. 286 del 2016, cit., in merito alle formalità del consenso, di fronte al dubbio se il padre dovesse presentarsi con una dichiarazione scritta della madre, la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 17 giugno 2017, in https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circola- re-n7-del-14-giugno-2017 (ultimo accesso 10 luglio 2022) lo escludeva per tutti i nuovi nati, fuori o dentro al matrimonio, in quanto in assenza di apposite di- sposizioni normative, gli uffici dello stato civile non avrebbero potuto richiedere oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento, essendo rimaste invariate le fonti di settore, codice civile, d.P.R. n. 396 del 2000, n. 396 e decreto del Ministro dell’Interno 5 aprile 2002, recante le formule per la reda- zione degli atti e dei processi verbali da inserire nei registri e da conservare negli archivi. Si osservava, inoltre, che la disciplina dell’attribuzione del prenome al nuovo nato faceva perno da sempre sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori, riconducendo dopo la sen- tenza a questo schema anche l’attribuzione del cognome, come atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. Tale volontà, si osservava, si colloca su un piano del tutto diverso dalle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12 d.l. n. 132 del 2014, conv. l. n. 164/2014). Per un commento, D. BERLOCO, Attribuzione del cognome della madre in aggiunta a quello del padre ai nuovi nati. Circolare del ministero dell’interno n. 7 del 14 giugno 2017, in Lo Stato Civile Italiano, 2017, 9, 9-16.

50 Cfr. circolare DAIT n. 63 del 1 giugno 2022, in https://dait.interno.gov.it/ servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n63-del-1deg-giugno-2022 (ultimo accesso 10 luglio 2022), che riprende testualmente il dispositivo della sentenza, il passaggio della motivazione per cui il cognome collega l’individuo alla forma- zione sociale che lo accoglie tramite status filiationis e deve, perciò, rispecchiare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori, e conclude: “Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto”. Lo schema è sempre del doppio cognome, fatto salvo l’accordo. Invece, dopo Corte cost. n. 286 del 2016, cit., la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 17 giugno 2017, di cui alla nota precedente, sul presupposto dell’assimilazione del cognome alla previgente disciplina del prenome, qualificava l’attribuzione del cognome come atto di esercizio della responsabilità genitoriale derivante non da un effetto ope legis, ma dalla previa e concorde scelta dei genitori, dando centralità all’accordo, pure presunto per il figlio nato in costanza di matrimonio.

51 Critica la mancata obbligatorietà del doppio cognome a favore dell’accordo M. SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio, cit., sotto il profilo non dell’eguaglianza, ma dell’identità personale e familiare del figlio: la tensione ver- so l’eguaglianza sposata dalla Corte costituzionale avrebbe reso preponderanti le prerogative dei genitori rispetto al superiore interesse del minore, mentre la vo- lontà, peraltro non sottoposta ad alcun vaglio del giudice quando condivisa, non dovrebbe bastare ad oscurare una delle due linee familiari attraverso la scelta del cognome singolo, scelta che il minore subisce passivamente; conclude l’A. che non avrebbe dovuto esserci alcuna deroga di natura potestativa in capo ai genito- ri alla regola del doppio cognome, se non eccezionalmente e in situazioni sinda- cabili dal giudice nell’interesse del minore, eventualmente rappresentato da un curatore speciale. Non si condivide questa tesi innanzitutto perché assolutizza, essa stessa, non l’eguaglianza, ma il superiore interesse del minore, assumendo aprioristicamente che esso si traduca nella visibilità delle due linee familiari. Invece l’identità è un processo in formazione costruito da ciascuna storia indivi- duale, sicché sia l’eguaglianza che il superiore interesse del minore, se riempiti di un contenuto predeterminato e calato dall’altro, imbrigliano e non emancipano, non parendo in grado di dare risposte alle sollecitazioni e modulazioni dei casi.

52 Sulle varianti del concetto liberale di libertà e dei suoi ostacoli, non solo come elementi esterni, ma anche come freni interni, costituiti dai pregiudizi e dalle forme di pressione intima che l’individuo porta con sé per il contesto culturale e sociale in cui si è formato e vive, la bella voce di I. CARTER, Positive and Negative Liberty, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, in plato.stanford.edu/ entries/liberty-positive-negative/, prima pubblicazione 27 febbraio 2003, revisione sostanziale 19 novembre 2021 (ultimo accesso 10 luglio 2022), a partire dall’analisi degli orientamenti dottrinali che hanno dato seguito a I. BERLIN, Two Concepts of Liberty, in I. Berlin, Four Essays on Liberty, London, 1969, nuova edizione 2002.

53 E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Ba- ri, 2012, 112 ss.

54 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 10.1. Cons. dir., corsivo nostro nel testo.

55 Corte cost. n. 131 del 2022, cit., p. 10.1. Cons. dir., corsivo nostro nel testo, che si conclude di seguito con: “A fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno, non è più tollerabile”.

56 Corte cost. n. 131 del 2022, p. 11.1. Cons. dir., corsivo nostro nel testo.