inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La negoziazione assistita nelle controversie sulla crisi delle relazioni familiari dopo la riforma con legge n. 206 del 2021

autore: C. Cecchella

SOMMARIO. 1. I problemi suscitati dalla legge n. 162 del 2014. - 2. Le soluzioni offerte dalla legge n. 206 del 2021. - 3. L’assunzione stragiudiziale di mezzi istruttori. - 4. Il problema della difesa e dell’ascolto del minore. - 5. L’attuazione degli accordi di negoziazione assistita.



1. I problemi suscitati dalla legge n. 162 del 2014



La legge n. 162 del 2014, di conversione del d.l. n. 132 del 2014, ammette, con un’articolata disciplina, alle procedure di negoziazione assistita anche le controversie sulla crisi della fa

miglia, limitatamente alla famiglia fondata sul matrimonio e con l’integrazione, dovuta alla l. n. 76 del 2016, art. 1, comma venticinquesimo, delle controversie sulla crisi delle unioni civili1.

Resta esclusa la materia della crisi delle relazioni familiari fondate sulla convivenza civile, pur regolate con la stessa l. n. 76 del 2016.

Ne risulta, pertanto, l’esclusione di un settore rilevante del contenzioso familiare, che deve essere avviato necessariamente innanzi al giudice, limitando intensamente la ratio sottesa alla legge, quella di favorire l’accordo tra le parti delle rela

zioni familiari, senza imporre che l’accordo medesimo, per essere efficace, debba passare al vaglio di un giudice (più opportunamente concentrato sulla controversia). La degiurisdizionalizzazione del contenzioso incontrava, dunque, una remora di non poco conto nel diritto di famiglia2. I conviventi, fossero essi di sesso differente o dello stesso sesso, dovevano sempre avviare un procedimento contenzioso, pur avendo raggiunto un accordo con l’aiuto dei propri difensori, al fine di tradurre (necessariamente) i contenuti negoziali condivisi in un provvedimento giurisdizionale, il quale soltanto poteva produrre effetti giuridici, pur essendo essi fondati sul consen

so delle parti.

Al contrario, nelle controversie fondate su una relazione fa

miliare che nasceva dal matrimonio o dall’unione civile, l’ac

cordo raggiunto con la negoziazione degli avvocati, ai sensi dell’art. 6, comma 3°, della l. n. 162 del 2014, consegue effetti identici a quelli dei provvedimenti giudiziali, senza percor

rere la via giurisdizionale, con il solo nulla osta o, nei casi in cui l’accordo coinvolgesse diritti del minore, con la sola autorizzazione del p.m.

Viene così introdotta quella che i “pratici” chiamano “giurisdizione forense”, e cioè l’idoneità di un accordo, perfezionato sotto la guida e la condivisione degli avvocati, di conseguire esattamente gli stessi effetti di un provvedimento giurisdizionale, con il solo controllo di un organo amministrativo, costituito dal Procuratore della Repubblica.

Peraltro, l’accordo conserva la sua matrice negoziale, potendo essere impugnato solo attraverso le azioni contrattuali di nullità o annullabilità ovvero risoluzione, con una stabilità maggiore rispetto al provvedimento giurisdizionale, impugnabile con l’appello e il reclamo, che consentono un sinda cato non solo di legittimità, ma anche di merito.

Il discrimine della legge istitutiva della negoziazione assisti

ta, diventava – com’era inaccettabile consuetudine dei mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti – discrimine altresì verso i figli nati fuori dal matrimonio che non potevano godere dello stesso trattamento agevolato delle soluzione negoziata.

L’irrazionale limitazione degli ambiti di espansione della ne

goziazione assistita prosegue, in linea interpretativa, nel riser

vare al giudice alcune soluzioni della crisi, quali, dal punto di vista economico, la contribuzione di mantenimento o di un assegno divorzile versati una tantum, perché necessitan

ti per legge di una valutazione del giudice. Eppure, a parer dello scrivente3, l’ampia assimilazione voluta all’art. 6 della legge n. 162 del 2014 dei contenuti e degli effetti dell’accordo al provvedimento giurisdizionale, consente l’accordo anche sulla determinazione una tantum del contributo economico. D’altra parte, l’accordo può perfezionarsi anche in relazione alla regolamentazione di diritti indisponibili, quali i diritti del minore, senza alcun limite4. Ciò nondimeno, prevale una let tura restrittiva5.

Proprio in relazione all’esplicita possibilità di un accordo tra i genitori in ordine ai diritti nascenti dalle relazioni con i propri figli minori, che ha il solo effetto di modificare un controllo di regolarità formale del Procuratore della Repubblica in un controllo di merito, destinato ad una vera e propria autorizzazione in senso amministrativo, emerge un’ulteriore grave lacuna della disciplina previgente.

Sulla base di principi, fondati in particolare sulla disciplina sovrannazionale, circa la circolazione dei titoli esecutivi nell’Unione Europea6, ma anche sulla base di un preciso orientamento del giudice di legittimità in applicazione della legge nazionale7, la regolamentazione dei diritti del minore, contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non può validamente esprimersi senza che sia consentito, nel corso del procedimento, l’ascolto del minore.

In mancanza di uno svolgimento di tale fase, ritenuta necessaria a pena di nullità degli atti processuali, non solo la sentenza finale risulta invalida, ma essa non può neppure circolare, agli effetti esecutivi, nei Paesi dell’Unione Europea. La disciplina sulla negoziazione assistita si presenta, proprio sotto questo profilo, carente di una valutazione, nel contesto della trattativa, degli interessi del minore da parte del suo titolare attraverso la percezione dell’opinione del minore sovra dodicenne o capace di discernimento8.

All’impasse non può neppure sopperire un’applicazione dei principi del sistema giurisdizionale, poiché gli avvocati negoziatori incontrano, nella loro veste di rappresentanti dei genitori, l’ostacolo insormontabile dell’art. 56 del codice de

ontologico, che fa divieto all’avvocato del genitore di avere contatti con il minore, in difetto di un consenso di entrambe le parti e salvo il conflitto di interessi, potenzialmente sempre latente fra un genitore e il proprio figlio.

Anche sotto questo aspetto, si rendeva necessaria, al più presto, una disciplina nuova che risolvesse la grave remora alla validità dell’accordo e alla sua circolazione come titolo esecutivo nell’ambito dell’Unione Europea9.

Ulteriore tema di discussione, in caso di accordo che contenga patti di trasferimento immobiliare, che godono, se resi nel contesto della crisi familiare, di significativi benefici fiscali, è costituito dalla necessità che oltre all’attestazione della identità dei firmatari con le parti della controversia, mediante la sotto

scrizione degli avvocati, sia necessaria una vera e propria au

tentica notarile, presupposto della trascrizione dell’accordo10. Su tale aspetto, l’art. 5 della l. n. 162 del 2014 rende necessario che l’accordo “deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Poiché non è sostenibile che l’avvocato, nei suoi interventi di certificazione delle sottoscrizioni, assuma la funzione di pubblico ufficiale, inevitabile era la necessità di ri

produrre l’accordo in una scrittura innanzi a un notaio, ai fini dell’autenticazione delle firme, per la trascrivibilità dell’atto.

Infine, remora non secondaria all’espansione della negozia

zione assistita nelle controversie familiari, è costituita dalla impossibilità di applicare all’istituto stragiudiziale, le regole che disciplinano il gratuito patrocinio, destinate solo all’”ambiente” giurisdizionale. Avendo la controversia che muove dalla crisi familiare come parti persone non abbienti, si rende necessaria un’estensione del regime del gratuito patrocinio all’attività di negoziazione assistita.



2. Le soluzioni offerte dalla legge n. 206 del 2021



L’art. 1, comma 4°, della legge n. 206 del 2021, interviene per numerosi aspetti sulle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, fissando alcuni principi all’esercizio della delega11.

Molti di questi principi direttivi rispondono alle problematiche insolute, ed evidenziate nel par. che precede, proposte dalla legge n. 162 del 2014.

Le soluzioni si accompagnano ad alcune rilevanti novità, volte a valorizzare gli atti compiuti nei procedimenti di negoziazione assistita, in caso di fallimento della trattativa, all’in

terno del successivo episodio giurisdizionale: in particolare, le attività di istruzione stragiudiziale compiute dagli avvocati, sono destinate a conservare il loro rilievo anche nel procedi

mento innanzi al giudice.

Delle soluzioni, deve anzitutto dirsi della lett. u), che legittima, all’interno degli accordi, patti di trasferimento immobiliari ma con soli effetti obbligatori, e che affida agli avvocati il giudizio di congruità sull’ammontare della prestazione di mantenimento, corrisposta una tantum, attraverso la certifica zione dell’accordo.

Sotto il primo aspetto, con una soluzione di continuità tra l’emendamento risultato delle attività della commissione ministeriale presieduta dal Prof. Francesco P. Luiso, che ammetteva patti di trasferimento immobiliare con effetti reali, affidando

agli avvocati la qualifica di pubblico ufficiale nella certificazione delle sottoscrizioni, si è preferito riservare alla professione notarile detta funzione, ammettendo gli avvocati alla pattuizione del solo accordo obbligatorio. In tal modo, si risolve ogni dubbio lasciato residuare dalla disciplina previgente.

Sotto il secondo aspetto, per quanto già in via interpretativa l’art. 6 della legge n. 162 del 2014 consenta tale possibilità, in modo, a questo punto, inequivoco, si ammette nell’accordo negoziato il patto sulla prestazione una tantum del contributo o assegno di mantenimento.

Inoltre, in sede di attuazione della delega, l’art. 1, comma 4°, lett. a), stabilisce l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di negoziazione assistita.

L’art. 1, comma 4°, lett. p) legittima anche la negoziazione assistita, su accordo delle parti, allo svolgimento della trattativa con modalità telematiche, con possibilità di incontri svolti mediante collegamenti da remoto.

I principi direttivi esaminati, diventeranno legge solo al momento della loro traduzione negli articolati dei decreti legislativi, che il Consiglio dei ministri dovrà adottare entro l’anno 2022.

La legge delega, tuttavia, ha ritenuto di adottare, in alcuni significativi passaggi della disciplina dedicata alla giurisdizione sulle controversie familiari e minorili, norme prescrittive che entreranno immediatamente in vigore, secondo il regime transitorio, per i procedimenti introdotti dopo il 22 giugno 2022 (art. 1, comma 37°, legge n. 206 del 2021).

La formulazione di norme immediatamente cogenti riguarda anche la negoziazione assistita (art. 1, comma 35°, legge n. 206 del 2021).

Intervenendo sull’art. 6 della legge n. 162 del 2014, sia nella rubrica e sia nell’articolato, si è ammessa una convenzione di negoziazione assistita, con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, tra i genitori al fine di giungere ad una soluzione consensuale per la regolazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio. Si supera, in tal modo, la remora originaria all’applicazione della negoziazione assistita fuori dalla relazione familiare fondata sul matrimonio o sull’unione civile.

All’art. 6, comma 1°bis, della legge n. 162 del 2014, l’ipotesi si amplia anche al caso della pretesa al diritto al mantenimento richiesta ai genitori dal figlio maggiorenne economicamen

te non autosufficiente e alle liti per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 c.c., anch’esse ammesse alla negoziazione assistita, previa convenzione fra le parti.

La previsione riguarda anche le controversie sulla modifica delle determinazioni contenute in un provvedimento giurisdizionale che già determina le regole dell’affidamento o il mantenimento, nelle varie ipotesi prospettate dal legislatore.

Di particolare rilievo, tale da favorire il percorso di una via di negoziazione assistita prima che sia introdotto un giudizio, la facoltà di un patto contenuto nella convenzione preliminare di svolgere, nel rispetto del contraddittorio e con l’intervento

Queste norme sono già in vigore, deve intendersi per le convenzioni di negoziazione assistita perfezionate dopo il 22 giugno 2022 (secondo le regole di perfezionamento del con

tratto, ai sensi dell’art. 1326, 1° comma, c.c.).



3. L’assunzione stragiudiziale di mezzi istruttori



di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, un’attivi

tà di istruzione stragiudiziale coincidente con l’acquisizione delle dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti, oppure con dichiarazioni, richieste dalla controparte, della parte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli.

Si tratta, evidentemente, della prova testimoniale e della prova per interrogatorio formale.

Alla lett. t) dello stesso comma, si pongono, opportunamente, alcune garanzie al compimento di atti di istruzione stragiudiziale con rilievo in sede giurisdizionale.

In particolare, la possibilità per i terzi di rifiutare le dichiarazioni prevedendo, in tal caso, misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine dell’acquisizione della testimonianza, in una sorta di istruzione preventiva o delega all’assunzione. Ugualmente, opportune garanzie per le parti per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni.

L’eventuale compimento di abusi nell’acquisizione delle dichiarazioni del terzo e della parte costituisce, per l’avvocato, grave illecito disciplinare.

Qualora il terzo renda dichiarazioni false, deve prevedersi una sanzione penale a suo carico, come anche nel caso di rifiuto della parte a rendere la dichiarazione, il rilievo della condotta nel successivo giudizio, ai fini della regolamentazione finale delle spese e dell’applicazione degli artt. 96 e 642, comma 2°, c.p.c.

Il giudice potrà utilizzare le prove raccolte nell’ambito dell’attività di istruzione stragiudiziale, fatta salva la facoltà di disporre la rinnovazione della prova.

Nel contesto particolare delle controversie familiari e mino

rili, ove la prova testimoniale ha un rilievo meno significativo, fuori dai casi di domanda di addebito o di risarcimento danni per illecito endofamiliare, e ove il mezzo istruttorio che prevale, nei casi di maggiore conflittualità, sugli aspetti personali ed economici, è la consulenza tecnica, lo strumento degli atti di istruzione stragiudiziale, sembra avere una minore importanza (ma sono certamente consentiti).

In questo ambito particolare, tuttavia, non è del tutto da escludere la possibilità di esperire una consulenza preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., particolarmente quando oggetto della controversia sia un diritto nella disponibilità delle parti, come anche la legge n. 206 del 2021 ha riconosciuto, al comma 23°, lett. i). Si tratta, ovviamente, di un mezzo avulso dall’istituto della negoziazione assistita, perché interamente giurisdizionale, pur avendo un evidente intento conciliativo, cosa che non esclude l’acquisizione agli atti del successivo giudizio di merito della consulenza, ai sensi dell’art. 696-bis, comma 5°, c.p.c.



4. Il problema della difesa e dell’ascolto del minore





Gli atti istruttori stragiudiziali, che devono rigorosamente essere raccolti nel contraddittorio delle parti, pongono il delicato problema, ancora una volta insoluto, della rappresentanza tecnica del minore nella trattativa.

Il legislatore delegante, ancora una volta con una scelta ver so norme immediatamente cogenti e non delegate, interviene sugli artt. 78 e 80 c.p.c., nell’ampliare le ipotesi di nomina obbligatoria di un curatore speciale del minore, che ne assuma la rappresentanza anche tecnica nel processo. Nessuna parola viene, tuttavia, spesa dal legislatore al rilievo di una presenza del curatore speciale del minore nell’ambito della trattativa di negoziazione assistita, come anche nella stipula della convenzione e dell’eventuale accordo finale.

Ora, se certamente le nomine imposte, a pena di nullità degli atti processuali compiuti, nel procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale o nel procedimento occasiona

to dagli atti amministrativi di allontanamento del minore dalla sua famiglia perché moralmente o materialmente abbandonato o sottoposto a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità fisica, rendono scarsamente rilevante il profilo della negoziazione, non trattandosi di materie negoziabili, vi è tuttavia da dire della nomina obbligatoria, nel caso in cui venga alla luce una situazione di un’inadeguata rappresentanza del minore da entrambi i genitori, che può essere apprezzata dagli avvocati, oppure di una richiesta di un proprio rappresentante da parte del minore che ha compiuto 14 anni.

Non è poi da escludere che il giudice, ai sensi dell’art. 80,

comma 3°, c.p.c., pure esso novellato, nell’affidare poteri sostanziali al curatore speciale del minore possa affidargli il compito di rappresentare il minore in un parallelo procedi

mento di negoziazione assistita.

Profili, questi tutti, che evidenziano la scarsa attenzione, ancora una volta, del legislatore verso la rappresentanza del minore, sensibilità evidenziata oggi in sede giurisdizionale, ma del tutto dimenticata in sede negoziale.

Si tratterà, allora, di sensibilizzare gli avvocati delle parti che avvertano, per il livello elevato di conflittualità, un’inadeguata rappresentanza del minore da parte dei genitori, di chiudere la trattativa abbandonando le soluzioni da offrire, particolar

mente ai profili personali, verso l’inesorabile via giurisdizionale, cui potrà partecipare il curatore speciale del minore.

Ancora una volta, una remora che conduce inesorabilmente all’impossibilità della confluenza naturale della trattativa ver so l’accordo negoziato.

Il vero problema, tuttavia, resta quello, al di là della rappresentanza del minore nella trattativa, dell’ascolto del minore, come atto con il quale egli esprime il suo punto di vista nella regolamentazione dei suoi interessi personali ed economici (di cui già si è evidenziato il grave profilo della validità dell’accordo e della sua circolazione nei paesi dell’Unione Europea). Le opzioni possibili, sulle quali tuttavia il legislatore non dà indicazioni, possono essere quella di un ascolto effettuato dagli avvocati delle parti, nello stesso modo in cui gli avvocati delle parti possono compiere atti istruttori stragiudiziali (per certi versi, l’aver ricondotto l’atto a dichiarazioni di terzi e non a vere e proprie dichiarazioni testimoniali, fa pensare alla possibilità che anche l’ascolto rientri fra gli atti istruttori stragiudiziali). Si renderebbe, però, necessario un intervento dell’organo di autonomia deontologica della professione di avvocato, il quale ricomprenda nell’art. 56 del codice deontologico, l’ipotesi derogativa, tenuto conto che oggi l’avvocato del genitore non può avere rapporti, anche indotti dall’ascolto, con i figli minori.

Questa sembra essere la soluzione auspicabile, poiché l’avvocato che riveste il ruolo di curatore speciale del minore, ai sensi dell’art. 80, comma 3°, c.p.c., procede all’ascolto del minore.

L’altra opzione è assimilabile all’ipotesi del rifiuto del testimone a rendere dichiarazioni in sede di negoziazione, in tal caso per limite legislativo alla dichiarazione del minore in sede di ascolto, che apre alla prospettiva di un ricorso al giudice, il quale raccolga l’opinione del minore in sede di ascolto a verbale, che verrà poi trasmesso agli avvocati e sarà unito agli accordi di negoziazione assistita.

Tale soluzione appare, francamente, indice di una remora ingiustificata verso l’attività professionale dell’avvocato il quale, potendo esprimere la propria opinione sulla regolamentazione dell’affidamento, certificando l’accordo come compatibile alle norme imperative, non si vede perché non possa assumere il punto di vista del minore, con tutte le precauzioni che contraddistinguono l’ascolto in sede giurisdizionale.



5. L’attuazione degli accordi di negoziazione assistita





Il legislatore non pone la sua attenzione sulle problematiche suscitate dall’attuazione degli accordi, che assumendo gli effetti di un provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 6, legge n. 162 del 2014, dovrebbe assicurarsi le misure attuati

ve offerte ai provvedimenti di affidamento e di mantenimento. L’assimilazione degli effetti potrebbe indurre, sul piano interpretativo, la possibilità di richiedere al giudice le misure di cui all’art. 709-ter c.p.c. o le altre misure, in più luoghi del codice civile, a tutela dei contributi al mantenimento (sequestro, iscrizione ipotecaria, concessione di garanzie, ordini di pagamento verso terzi obbligati a prestazione nei confronti del genitore inadempiente). Sarebbe stato utile, tuttavia, un’e-spressa previsione onde fugare dubbi.

Peraltro, v’è da dire che sul piano negoziale già esistono strumenti di eguale efficacia, qual è il sequestro convenzionale (art. 1798 e ss. c.c.) oppure quella della clausola penale (art. 1382 c.c.), potendosi prevedere una cessione volontaria del credito verso il proprio datore di lavoro, in caso di inadempimento.

NOTE

1 Sul tema, F. DANOVI, Il processo per separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2015, 867 ss., che dedica un intero capitolo alla separazione e divorzio senza processo e ove sono condensati i numerosi scritti dell’Autore sul tema; cfr., anche, S. CHIARLONI, Fuori dal processo: trasferimento in arbitrato, negoziazione assistita e accordi sul matrimonio, in Giur. it., 2015, V, 1259; D. DALFINO, La procedura di negoziazione assistita di due o più avvocati, in www. treccani.it; M. SESTA, Negoziazione assistita e obbligo di mantenimento nella crisi della coppia, in Fam. dir., 2015, 295; F. TOMMASEO, La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, in Fam. dir., 2015, 157; B. POLISENO, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Giur. it., 2015, V, 34 ss.; A. CARRATTA, Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, in Giur. it., 2015, V, 1287; E. D’ALESSANDRO, La negoziazione assistita in materia di separazione e di- vorzio, in Giur. it., 2015, V, 1278; G. TRISORIO LIUZZI, Le procedure di negoziazione assistita, in Il giusto processo civile, 2015, 23 ss.; M. LUPOI, Separazione e divorzio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 283; A. PROTO PISANI, Diritti sostanziali e processo nella evoluzione delle relazioni familiari, in Foro it., 2015, V, 124; A. GRAZIOSI, Osservazioni perplesse sulle ultime stravaganti riforme processuali in materia di fa- miglia, in Fam. dir., 2015, 1111; G.A. PARINI, La negoziazione assistita da avvocati, Torino, 2017, 111; e non ultimo il Maestro che si onora, F.P. LUISO, Le disposizioni in materia di separazione e divorzio, in Processo civile efficiente e riduzione dell’arre- trato, a cura di F.P. LUISO, Torino, 2014, 33.

2 Per l’inefficacia degli accordi coevi, antecedenti o successivi all’omologa prima della riforma del 2014, v. Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, in Dir. fam., 1994, 139; Cass., 5 gennaio 1984, n. 14, in Foro it., 1984, I, 401; in senso al contrario favorevole ad attribuire efficacia ai patti non omologati, cfr. Cass., 8 novembre 2006, n. 23801, in Foro it., 2007, I, 1189; Cass., 20 ottobre 2005, n.

20290, in Dir. fam., 2006, 150.

3 Come già espresso in C. CECCHELLA, Diritto e processo nelle controversie fa- miliari e minorili, Bologna, 2018, 317. Cfr. F. ROMANO, L’una tantum divorzile, in www.aiafrivista.it (2919).

4 Se vuoi, C. CECCHELLA, La negoziazione dei diritti del minore, in Scritti offerti 5 Cfr. App. Roma, 23 marzo 2020, in www.osservatoriofamiglia.it (6 maggio 2020).

6 Cfr. S. GHIONZOLI, Il diritto all’ascolto: la partecipazione e la consultazione come evoluzione dello status e dell’interesse del minore, tra giurisprudenza di legittimità, fonti interne e convenzioni internazionali, in www.familia.it (19 giugno 2019).

7 Numerosissime, da ultimo, Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474, in www.rpl.it

(gennaio2021); Cass., 17 aprile 2019 n. 10774, in www.familia.it, loc. cit.

8 Sul tema v. più ampiamente, C. CECCHELLA, La negoziazione dei diritti del minore, cit., 159.

9 La commissione istituita dalla Ministra Cartabia ha tentato la soluzione di una delega dell’ascolto al Presidente del Tribunale di residenza del minore, escludendone gli avvocati, nella stesura degli articolati delegati.

10 Soluzione inevitabile nel regime della legge n. 162 del 2014, v. C. CEC-

CHELLA, Diritto e processo, cit., 305.

11 Tra i primi commenti, B. POLISENO, Le adr in materia familiare, in La riforma della giustizia civile, a cura di G. COSTANTINO, Bari, 2022, 285; R. LOMBARDI, La negoziazione assistita, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglia, a cura di C. CECCHELLA, Torino, 2022, 381.