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Spunti comparativi in materia di diritto di famiglia canonico e civile (I parte)

autore: A. P. Tavani

2021_3_12

NOTE

1 A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, Milano 1961, 64.

2 F. MARGIOTTA BROGLIO, Introduzione, in Europa laica e puzzle religioso, a cura di K. MIChALSKI, N. zU FÜRSTENBERG, Venezia, 2005, 20.

3 G. DALLA TORRE, Il valore della presunzione del can. 1101 in una società secola rizzata, in AA.VV., Matrimonio e sacramento, Città del Vaticano, 2004, 58.

4 L. 222/85 in esecuzione all’Accordo di Villa Madama del 1984 stipulato tra Stato italiano e Chiesa Cattolica.

5 G. FERRANDO, Il matrimonio, in Trattato Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 2002, 306 s. e 563 s.

6 Così P. MONETA, Il matrimonio nullo, Piacenza, 2005, 138.

7 Communicationes, a. 1977, 368, can. 292.

8 Nuovi Accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, Protocollo addizionale, n. 4, lett. a, 3. 9 Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 1 luglio 1929, n. 2.

10 Ai sensi del can. 1141 CIC.

11 Quest’ultima ipotesi è molto rara, sebbene negli anni ’90 si è verificata una spinta propulsiva verso questo capo di nullità che generalmente viene affiancato alla simulazione totale o all’esclusione dell’indissolubilità. Per una disamina più completa mi permetto di rinviare a A.P. TAVANI, Fede e consenso matrimoniale, Torino, 2013.

12 G. CONTE, La simulazione del matrimonio nella teoria del negozio giuridico, Padova, 1999, 405 ss.

13 H. FRANCESChI, La prole nello stato di vita matrimoniale, in Prole e matrimonio canonico, Città del Vaticano, 2003, 36 ss.

14 Tale motivo di nullità è poco applicato e spesso nella prassi chi esclude l’amore coniugale esclude il matrimonium ipsum. Una simile fattispecie rientra più agevolmente nella ipotesi di simulazione totale.

15 PAOLO VI, Enciclica Humanae vitae del 25 luglio 1968, n. 14.

16 Sull’argomento cfr. l’attenta trattazione di H. FRANCESChI, Il contenuto del “bonum prolis” e del “bonum fidei” alla luce del fenomeno della procreazione artificiale, in Ius Ecclesiae, 1998, 243.

17 G. DALLA TORRE, Il valore della presunzione, cit., 59.

18 CONGREGAzIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Instr. De observantia, cit.

19 P. MONETA, Procreazione artificale e diritto matrimoniale canonico, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1987, 1309 ss.

20 G. DALLA TORRE, L’esclusione della prole e la fecondità assistita, in Prole e matrimonio canonico, Città del Vaticano, 2003, 177.

21 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris Consortio, n. 19.

22 Pubblicate in G.U. n. 329 del 28 dicembre 1968 e G.U. n. 311 del 10

dicembre 1969.

23 Cfr. art. 151 c.c.

24 Cfr. CONGREGAzIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Instr. De observantia erga vitam humanam nascentem deque procreationis dignitate tuenda (Donum Vitae), 22 febbraio 1987, in A.A.S. 1988, 70 ss. La ratio della condanna del magistero della Chiesa risiede nella concezione dell’atto coniugale come espressione dell’amore sponsale dei coniugi che soltanto “nel loro corpo e per mezzo del loro corpo” possono diventare padre e madre. L’atto coniugale diventa pertanto “come l’unico luogo degno della procreazione umana.

25 A differenza delle ipotesi sopra esposte, l’impedimento di parentela trova la stessa disciplina nell’ambito dei due ordinamenti statale e canonico (v. art. 87

c.c. e can. 1091 CIC).