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La figura del genitore intenzionale non può trovare spazio sull’atto di nascita del minore nato in Italia da pma avvenuta all’estero (nota a Trib. Pisa, 6 maggio 2021)

autore: F. Zadnik

Sommario: 1. Il caso. - 2. La rimessione alla Corte Costituzionale. - 3. L’esito della questione di costituzionalità. - 4. Il rifiuto. - 5. Conclusioni.



1. Il caso



Con ricorso depositato in data 19 aprile 2016 ex art. 95 d.P.R. 396/20001 , due donne, una di nazionalità italiana e l’altra statunitense, coniugate secondo la legge dello Stato del Wisconsin, USA, impugnavano il rifiuto dell’ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di trascrivere nell’atto di nascita del figlio di una delle due, nato con PMA, i dati anche dell’altra quale “genitore intenzionale”. La connotazione di “genitore intenzionale” e pertanto, la possibilità dell’indicazione nell’atto di nascita come tale, era da assimilarsi, ad avviso delle ricorrenti, al consenso alla procreazione medicalmente assistita espresso per iscritto da entrambe, in Danimarca, paese ove la PMA aveva avuto inizio. Il diniego ricevuto, a loro avviso, era profondamente discriminante nei confronti del minore, che non avrebbe avuto il “favor filiationis” emergente dagli articoli 19 e 33 commi primo e secondo l. 218/19952 , nonché vi erano profonde discriminazioni per la violazione del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. Secondo le stesse inoltre vi era stata una lettura particolarmente restrittiva e fuorviante degli art. 5 e 8 della l. 40 del 20043 nella parte in cui detta norma prevede che “possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Da ciò scaturiva “l’impossibilità nel nostro ordinamento di realizzare una genitorialità disgiunta dal dato biologico (eccezion fatta per il caso dell’adozione) osservando, ancora, sul punto, che nel nostro vigente sistema, la genitorialità è legata alla diversità di genere dei genitori, richiamando, poi, il divieto normativo che anche la legge n. 40/2004 reca in sé, laddove esclude che si possa accedere alla procreazione medicalmente assistita tra persone dello stesso sesso.



2. La rimessione alla Corte Costituzionale



L’adito Tribunale ha avviato incidenter tantum il giudizio di legittimità costituzionale muovendo dall’osservazione del dato di “estraneità” della fattispecie all’esame, in quanto il bambino del cui atto di nascita si discute, è cittadino dello Stato del Wisconsin, come lo è il genitore biologico, menzionato nell’atto di nascita. Il Tribunale ha quindi richiamato le norme di diritto internazionale privato, al fine di inquadrare la fattispecie concreta nell’ambito della norma di conflitto più adeguata ed individuare, così, la legge applicabile al caso. La norma di conflitto è stata identificata nell’art. 33 della legge n. 218/1995 che, in materia di filiazione, richiama, quale legge applicabile, la legge nazionale del figlio ed in subordine, solo se più favorevole, quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. In applicazione di detta disposizione (dell’art. 33 della l. n. 218/1995) il Tribunale rimettente ha, però, individuato una norma che si desume dagli artt. 250 e 449 c.c., 29, comma 2 d.P.R. 396/00, 5 e 8 l. 40/2004 da qualificarsi quale norma ad applicazione necessaria (vale a dire come una di quelle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera) e sollevato, quindi, il dubbio che la norma così individuata “nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile”, contrasti con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 Costituzione per violazione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/1991.



3. L’esito della questione di costituzionalità



Con la sentenza n. 237 del 20194 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, motivando col dire che il Collegio rimettente non aveva individuato con sufficiente certezza l’oggetto del giudizio di costituzionalità, non essendo stata individuata la norma di applicazione necessaria rilevante nel caso concreto e censurata. Il Tribunale rimettendo la questione al giudice delle leggi non avrebbe fatto comprendere se la norma di sospetta costituzionalità fosse “o la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, della quale quindi presuppone la necessaria applicabilità in sede di formazione (ma non anche, peraltro, in sede di trascrizione) dell’atto di nascita di un minore cittadino straniero e della quale chiede la rimozione, oppure una norma sulla “azione amministrativa”, regolatrice dell’attività dell’Ufficiale di Stato civile, che gli impedirebbe di formare l’atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosce al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana”. Definito l’incidente di costituzionalità con la sovra indicata sentenza (n. 237/19) di inammissibilità le parti riassumevano il giudizio innanzi al medesimo Tribunale di Pisa.



4. Il rifiuto



Premessa la riassunzione del giudizio e valutati i motivi di ricorso si rilevava come esso non riguardasse l’opposizione ad un rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, annotazione o altro adempimento dato l’effettivo riconoscimento dal consenso prestato alla formazione dell’atto di nascita con l’indicazione della maternità, anche se della sola mamma biologica ma ben sì la rettifica dell’atto di nascita nella parte in cui non veniva indicata come “madre intenzionale” del minore il soggetto non legato biologicamente al minore. Ma il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, previsto dall’art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, “è diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale invece risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ai sensi dell’art. 451 cod. civ., che costituisce norma di ordine pubblico”5 . In questo caso, però, rileva il Tribunale, non vi è alcuna difformità da rettificare, in quanto correttamente nel predetto atto viene effettuato il riconoscimento della madre biologica a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita del bambino, che pertanto porta anche il cognome del genitore non biologico.



5. Conclusioni



Il Tribunale di Pisa ritiene giustificato il rifiuto di indicare il genitore intenzionale da parte dell’ufficiale di stato civile, “in primis” per l’assenza di normativa specifica nell’ordinamento che preveda la collocazione da attribuire nel certificato di nascita alla denominazione di genitore “intenzionale”, ed “in secundis” perché alcuna violazione né discriminazione viene effettuata nei confronti del minore che assume comunque il proprio cognome dal genitore non biologico, nel caso di specie. Il Collegio ritiene legittimo il diniego opposto al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento del minore come figlio naturale delle due donne, e, quindi anche della donna che ha soltanto prestato il proprio consenso alla fecondazione eterologa: l’art. 42 del d.P.R. n. 396/2000 subordina, infatti, il riconoscimento alla dimostrazione dell’assenza di motivi ostativi legalmente previsti. Recentemente6 sia la Corte di Cassazione quanto la Corte Costituzionale7 hanno negato ai nati a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di due donne, effettuata all’estero, lo status di figlio di entrambe, posto che gli articoli 4 e 5 della legge n. 40/2004 non permettono il ricorso alle predette tecniche alle coppie omosessuali, “non essendo, altresì, consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico”. La filiazione, nel nostro ordinamento, è, infatti, indissolubilmente legata (anche secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione8 , e della Corte Costituzionale9 al dato biologico, dal quale si prescinde soltanto per l’adozione, nonché legata al presupposto che la discendenza derivi da persone di sesso diverso). La stessa Corte EDU in più occasioni10 ha affermato la discrezionalità, ampia, trattandosi di questioni eticamente sensibili, degli stati membri che, non possono ritenersi obbligati a riconoscere il rapporto di filiazione, in caso di genitore non biologico, mediante l’iscrizione dell’atto di nascita del bambino nel registro dedicato, ben potendo individuare (gli stati) altri strumenti giuridici, come l’adozione, per tutelare l’interesse del bambino secondo il dettato dell’articolo 8 CEDU. Secondo il Tribunale di Pisa, inoltre risulterebbe solo “apparente” la discriminazione fra l’ammissibilità di trascrizione di minore nato da PMA eterologa o da maternità surrogata all’estero e l’inammissibilità derivante da nascita in Italia. Nel primo caso infatti l’ordinamento italiano riconosce le conseguenze di atto formatosi fuori dai confini nazionali, nel secondo caso invece si darebbe disciplina ad una situazione giuridicamente non esistente “creandone una nuova non disciplinata dalla legge e pertanto inammissibile”.

NOTE

1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-11-03;396!- Vig= decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 Art 11 co 3 d.P.R. 396/2000, principio di tipicità e vincolatività del contenuto degli atti dello stato civile. 1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti. 2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l’autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente. 3. L’ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

2 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato https://www. esteri.it/mae/doc/l218_1995.pdf Art. 19 l. 218/1995 Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze 1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza. 2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. Art 33 l. n. 218/1995 Art. 33 Filiazione l. Lo stato di figlio è deter minato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. 2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio. 3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

3 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita https://www. camera.it/parlam/leggi/04040l.htm Art. 5 (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Art 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

4 Depositata il 15 novembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2019, n. 47 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia. do?anno=2019&numero=237.

5 Cass civ., sez. I, 2 ottobre 2009, n. 21094, in www.leggiditalia.it (consultato in data 21 luglio 2021).

6 Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668, in www.osservatoriofamiglia.it (consultato in data 21 luglio 2021) e Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2020, n. 8029, in www.leggiditalia.it (consultato in data 21 luglio 2021), in cui viene negato il riconoscimento del figlio della coppia omosessuale poiché ciò contrasta con il dettato dell’art. 4 della legge n. 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, che non permette forme di genitorialità svincolate dal legame biologico.

7 Corte Cost., 9 marzo 2021, n. 33, in www.osservatoriofamiglia.it (consultato in data 21 luglio 2021) “Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile”.

8 Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in www.osservatoriofamiglia. it (consultato in data 21 luglio 2021). Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, hanno affermato il principio secondo cui non si può trascrivere nei registri dello Stato civile italiano il provvedimento di un giudice estero, col quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all’estero attraverso la maternità surrogata e un soggetto con il quale lo stesso minore non vanta alcun rapporto biologico.

9 Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in www.leggiditalia.it (consultato in data 21 luglio 2021). Alla richiesta alla Corte di valutare se la normativa interna che riserva l’accesso alla PMA alle sole coppie formate da persone di sesso diverso, prevedendo anche un ingente corredo sanzionatorio in caso di violazione, sia rispettosa del principio di uguaglianza e del diritto al rispetto delle scelte di vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU, la Corte risponde in modo negativo. Non è discriminante il trattamento riservato alle coppie omosessuali in questo ambito, poiché coppie omosessuali ed eterosessuali sono considerate entità ontologicamente diverse fra loro.

10 Menesson c. France, Labasse c. France, Foulon et Bouvet c. France, parere consultivo del 10 aprile 2019.