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Riflessioni sul rapporto tra favor veritatis, favor minoris e diritti del padre biologico

autore: F. Novello

Sommario: 1. Il caso. 2. Il riconoscimento della paternità tra legislazione bulgara e prassi europea. 3. Uno sguardo alla disciplina italiana. 4. Conclusioni.



1. Il caso



La Corte di Strasburgo è tornata a pronunciarsi in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare – tutelato dall’art. 8 CEDU – e, in particolare, sulla contestazione, da parte del padre biologico, del riconoscimento della paternità effettuato da un altro uomo.

Il caso trae origine dal ricorso introdotto da un cittadino bulgaro, che, da un lato, contestava il riconoscimento della paternità da parte del nuovo marito della madre del bambino e, dall’altro, chiedeva di stabilire la propria paternità. Egli, infatti, agiva presso le competenti autorità bulgare per ottenere la dichiarazione di paternità del figlio concepito durante la relazione – intrattenuta dal 2003 al 2005 – con l’allora compagna, ma nato dopo la conclusione della liaison.

La donna, che si era sempre opposta al riconoscimento di paternità da parte del ricorrente (il quale, si precisa, ha sempre frequentato il minore, che lo chiamava “papà”), successivamente, si era sposata con un altro uomo, che, nel 2013, aveva chiesto e ottenuto l’adozione di suo figlio. Essa, dunque, ostacolava nuovamente la richiesta avanzata dal ricorrente, in ragione dell’adozione del bambino da parte del marito.

Il ricorrente, dopo aver presentato invano una seconda azione per contestare la paternità del marito della ex compagna, nonché un ricorso con il quale si dimostrava contrario all’iscrizione del riconoscimento da parte del suddetto uomo sull’atto di nascita del minore (rigettati in quanto contrari all’interesse dello stesso), si era rivolto alla Corte Edu affinché si pronunciasse sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione da parte della Bulgaria.



2. Il riconoscimento della paternità tra legislazione bulgara e prassi europea



Il codice della famiglia bulgaro del 2009 prevede, agli artt. 61, 64 e 69 richiamati dalla Corte, che il rapporto di filiazione sorga per presunzione di paternità a favore del marito della madre, per riconoscimento da parte del genitore o a seguito di azione legale volta a stabilire la paternità.

Come attualmente redatto, il predetto codice non contempla, però, la possibilità, per la persona che dichiara di essere il padre biologico di un bambino, di contestare il legame di filiazione originato dal riconoscimento, facoltà concessa, invece, dall’art. 38 del precedente codice. Inoltre, l’art. 71 dell’odierno codice bulgaro stabilisce l’impossibilità di intraprendere un’azione diretta all’accertamento e, dunque, al riconoscimento di paternità, qualora il rapporto di filiazione, risultante dall’atto di nascita, da una presunzione di paternità o da un riconoscimento, non sia stato confutato mediante un procedimento giudiziario, attivato secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 5.

Nonostante ciò, nel presente caso, la Corte di Cassazione bulgara aveva lasciato aperta la possibilità, per il padre biologico, di proporre ricorso invocando la violazione dell’art. 8 CEDU, sulla scorta del precedente L.D. e P.K. c. Bulgaria1, sebbene essa non fosse a conoscenza di alcuna giurisprudenza in tal senso; come prevedibile, infatti, l’indirizzo non trovò alcun riscontro nel caso in esame, tanto che tutte le giurisdizioni domestiche rigettarono le richieste del ricorrente.

Benché le autorità bulgare si fossero pronunciate in linea con la normativa nazionale, i giudici di Strasburgo non poterono fare a meno di osservare che esse non avevano provveduto al corretto bilanciamento degli interessi: l’interesse del padre, l’interesse del minore e, infine, la certezza del diritto.

A tal proposito, la Corte, da un lato, ha precisato che lo scopo dell’art. 8 CEDU è quello di proteggere l’individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche e, dall’altro, ha affermato che è essenziale il bilanciamento (da parte di ciascuno Stato) tra i differenti interessi in gioco, siano essi pubblici o privati. Compito precipuo della Corte Edu è, dunque, quello di valutare se i diritti riconosciuti dalla Convenzione siano stati rispettati da parte degli Stati, i quali godono di un certo margine di discrezionalità, attraverso un adeguato bilanciamento tra gli interessi coinvolti2. Per assolvere al proprio compito, la Corte ha ribadito, in tale occasione, che è necessario tenere in considerazione l’interesse superiore del minore3.

Nel caso di specie, i giudici strasburghesi sono giunti ad affermare che l’art. 8 CEDU prevede che al padre biologico non possa essere impedito di riconoscere il proprio figlio, né possa essere preclusa la presenza del padre nella vita del bambino, fatto salvo il caso di contrasto con l’interesse superiore del minore. Essi hanno, infatti, precisato che l’impossibilità assoluta per il padre biologico di riconoscere il proprio figlio, esclusivamente in ragione del fatto che un altro uomo lo abbia già riconosciuto, prescindendo dall’esame delle particolari circostanze e dei diversi interessi sottesi al caso concreto, viola la disposizione in commento.



3. Uno sguardo alla disciplina italiana



La pronuncia della Corte europea offre l’occasione per svolgere alcune considerazioni con riferimento al sistema italiano.

Come noto, l’interesse superiore del minore, ovvero il best interest of the child, assume un valore apicale sia nei sistemi nazionali sia in quelli sovranazionali4. Esso riveste un ruolo di primo piano – tanto da entrare in conflitto con il favor veritatis, quasi surclassando il favor legitimitatis5 – in tutte le questioni concernenti lo status filiationis6, cui il legislatore del 2012 e del 20137 ha conferito la prerogativa dell’unicità attraverso la formulazione dell’art. 315 c.c., che prevede che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Ne deriva che lo status8 non è più espressione di appartenenza ad un gruppo familiare, ma risultato di una o più relazioni intersoggettive. Alla luce dell’evoluzione normativa è possibile affermare, dunque, che la verità biologica non sia più l’unico criterio volto all’accertamento della filiazione, verità che solo il figlio può far valere senza limiti di tempo. Ad esso, infatti, viene riservato il compito di valutare se far valere tale principio o preservare le relazioni sociali e affettive costruite nel tempo9. In altre parole, la riforma ha introdotto un bilanciamento tra principi: si preferisce conservare uno status non corrispondente al vero, ma espressione dell’interesse del figlio alla conservazione della sua affettività10.

Può rilevarsi, infatti, che, sebbene il nostro ordinamento sia stato improntato a una sicura qualificazione giuridica dello stato di filiazione e, quindi, a tale scopo la ricerca delle proprie origini biologiche11 trovava conferma nella disciplina codicistica, l’importanza conferita al favor veritatis deve essere contemperata in considerazione del favor minoris, ovvero del reale interesse del minore12 – in relazione all’esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale13 –, nonché delle relazioni familiari consolidatesi14, bilanciamento il cui esito potrebbe portare a sacrificare il valore della verità15 a beneficio della tutela dell’identità personale del figlio.

Ciò è quanto è emerso anche dalla pronuncia della Suprema Corte16, in cui essa ribadisce il principio secondo cui “il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost.17 non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4, che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio”. La giurisprudenza è passata, quindi, dal considerare la verità biologica solo come uno degli elementi utili alla valutazione dell’azione di disconoscimento della paternità, ad affermarne la preminenza e, infine, ad indicare la soluzione del bilanciamento18.

Non si può omettere, poi, di menzionare la recente pronuncia della Corte Costituzionale19, che pone in rilievo i differenti valori coinvolti: da una parte, il diritto all’identità personale connesso al favor veritatis, in considerazione dell’evoluzione delle tecniche scientifiche e dell’attendibilità dei risultati raggiungibili mediante le indagini genetiche20 e, dall’altra parte, l’interesse del minore – ovvero l’interesse alla certezza dello status e alla stabilità dei rapporti sorti nell’ambito familiare – in virtù della crescente importanza assunta dall’identità personale, non sempre intesa come connessa alla verità biologica, ma “ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia”21.

La Corte Costituzionale si spinge oltre e, nell’affermare che il “bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell’uno in nome dell’altro”22, individua le variabili che il giudice deve considerare nella ponderazione degli interessi in gioco: il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore; la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico; la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento.



4. Conclusioni



Dopo aver ricostruito gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali domestici è lecito chiedersi: che cosa potrebbe accadere se il medesimo caso (bulgaro) si presentasse dinanzi alle autorità italiane? Prescindendo dai presupposti necessari per l’esercizio delle azioni di stato, occorre osservare i soggetti legittimati a proporle. Ne consegue, logicamente, che il padre biologico non potrà agire con l’azione di disconoscimento della paternità di cui all’art. 244 c.c., poiché legittimati sono solo la madre, il presunto padre e il figlio. Il dettato codicistico italiano, però, a differenza della normativa bulgara, avrebbe consentito la tutela dell’interesse del padre biologico23 mediante l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità24 ai sensi dell’art. 263 c.c., poiché non aveva operato la presunzione di paternità, ma essa era stata accordata in seguito per effetto del successivo riconoscimento. Tuttavia, è stato rilevato25 che la disciplina italiana attuale non permette al padre biologico di contestare la paternità attribuita ai sensi dell’art. 231 c.c., né con l’azione di disconoscimento di paternità, né tramite quella di contestazione dello stato di figlio, riservata, secondo alcuni26, ancora all’ambito della filiazione legittima, in mancanza di un intervento riformatore radicale. Una parte della dottrina giunge, dunque, alla conclusione secondo cui anche il sistema italiano, come quello bulgaro, tuteli il diritto del padre biologico solo in caso di filiazione extramatrimoniale e, quindi, non sia possibile escludere che la Corte europea, chiamata a pronunciarsi sulla questione, imputi all’Italia la violazione dell’art. 8 CEDU27. E si interroga, altresì, sulla possibilità di attribuire al padre biologico la facoltà di contestare lo stato di figlio nato in costanza di matrimonio e di ottenere l’accertamento della propria paternità, ovvero di proporre modifiche alla disciplina28, tutt’altro che unitaria, della filiazione, al pari dell’iniziativa avanzata dal Consiglio dei Ministri bulgaro. La Corte Edu, nella pronuncia in commento, infatti, ha colto l’occasione per dichiarare che il 28 agosto 2020, in seguito all’esecuzione della sentenza L.D. e P.K. c. Bulgaria, il Consiglio dei Ministri bulgaro ha presentato all’Assemblea nazionale un disegno di legge per la modifica del codice della famiglia.

Benché in dottrina permangano tali dubbi, la Corte Costituzionale ha considerato e confermato, nella pronuncia da ultimo richiamata, l’evoluzione sociale, legislativa e giurisprudenziale volta a garantire la prevalenza degli affetti29, che pare possa intendersi non solo come espressione degli interessi del minore, ma anche della sua vita privata e familiare, che proprio l’art. 8 della Convenzione mira a tutelare.

NOTE

1 CEDU,8dicembre2016,L.D.eP.K.c.Bulgaria,n.7949/11e45522/13,in www.echr.coe.int (consultato il 7 aprile 2021): “[...] il résulte que les requérants n’avaient pas de possibilité effective de contester la filiation établie par reconnaissance ni d’établir directement leur propre paternité. Partant, leur droit au respect de la vie privée a été méconnu”.

2 Cfr. CEDU, 18 maggio 2006, Rózanski c. Pologne, n. 55339/00, in www. echr.coe.int (consultato il 7 aprile 2021); CEDU, 12 gennaio 2006, Mizzi c. Malte, n. 26111/02, in www.echr.coe.int (consultato il 7 aprile 2021), in cui si afferma che “Pour la Cour, le fait que le requérant n’ait jamais été autorisé à contester sa paternité n’était pas proportionné aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens familiaux et le droit du requérant à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lumière des preuves biologiques. Dès lors, les autorités internes ont failli à assurer au requérant le respect de la vie privée auquel il avait droit; il y a donc eu violation de l’article 8”.

3 Cfr. CEDU, 12 febbraio 2013, Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, n. 48494/06, in www.echr.coe.int (consultato il 7 aprile 2021): “[...] Consideration of what lies in the best interest of the child concerned is of paramount importance in every case of this kind; depending on their nature and seriousness, the child’s best interests may override those of the parents”; CEDU, 14 gennaio 2016, Mandet c. France, n. 30955/12 e CEDU, 31 maggio 2016, Gueye c. Italie (déc.), n. 76823/12, in www.echr.coe.int (consultato il 7 aprile 2021): “Ce faisant, elle doit avoir égard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer”.

4 Con riguardo ai minori la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede all’art. 24, comma 2, che “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”. In dottrina si v. ex multis: M. Di Masi (a cura di), L’interesse del minore. Il principio e la clausola generale, Napoli, 2020; e. laMaRque (a cura di), Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Roma, 2016.

5 G. CasaBuRi, Le azioni di stato alla prova della Consulta. La verità non va (quasi mai) sopravvalutata, in Foro it., 2018, I, 22.

6 In tema di filiazione si v. ex multis: e. Del PRato, Status di figlio: autoresponsabilità e verità, in Riv. dir. civ., 2020, 742 ss.; A. sassi, F. sCaGlione, s. steFanelli, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile, IV, diretto da R. saCCo, Torino, 2018; a. GoRGoni (a cura di), La filiazione, Torino, 2018; a. Palazzo, La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da CiCu-Messineo-MenGoni (continuato da P. sChlesinGeR), Milano, 2013; a. CiCu, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. vassalli, III, 2, Torino, 1969.

7 Legge 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali; D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

8 Per un approfondimento circa l’evoluzione del tema relativo allo status si v.: A. sassi, F. sCaGlione, s. steFanelli, La filiazione e i minori, cit., 67 ss.

9 A. sassi, s. steFanelli, Ordine pubblico differenziato e diritto allo stato di figlio nella g.p.a., in www.articolo29.it (consultato il 7 aprile 2021).

10 s. steFanelli, Filiazione intenzionale, ordine pubblico e diritto allo status, in Giur. cost., 2018, 2177 ss.; s. steFanelli, Accertamento della maternità nella gestazione per altri, in BioLaw Journal, 2016, 9.

11 a. Palazzo, Atto di nascita e riconoscimento nel sistema di accertamento della filiazione, in Riv. dir. civ., 2006, 151 ss.

12 F. toMMaseo, Sulla tutela dell’interesse del figlio nei giudizi di stato: osservazioni in margine a un riconoscimento non veridico, in Fam. e dir., 2020, 349 ss.; a. GoRGoni, Art. 263 cod. civ.: tra verità e conservazione dello status filiationis, in Nuova giur. civ. comm., 2018, I, 540 ss. Si v. anche a. FiGone, Ricerca della paternità e impugnazione del riconoscimento dopo la riforma della filiazione, in Fam. e dir., 2019, 406 ss.; a. FiGone, Disconoscimento di paternità, contestazione dello stato di figlio, riconoscimento, mancato consenso, intervento del giudice, in Fam. e dir., 2019, 996 ss.

13 Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767, in Foro it., 2017, I, 119.

14 P. MoRozzo Della RoCCa, La consulta e le azioni di stato: una pezza ben cucita

su un vestito troppo vecchio, in Corr. giur., 2012, 485, secondo cui non è “ragionevole consentire il disconoscimento di paternità in capo a colui che è stato responsabile dell’educazione e del mantenimento del minore per un periodo della vita del figlio per quest’ultimo significativo, divenendone, [...] il padre putativo e quindi per molti versi effettivo”.

15 M. Mantovani, Riflessioni sparse in tema di azioni di stato e interesse del minore, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, 1352. In giurisprudenza, si veda per tutte: Cass. civ., 22 dicembre 2016, n. 26767, cit., secondo cui l’interesse del minore opera in funzione della stabilità dei rapporti familiari “nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia”. Si v. anche s. steFanelli, Sui confini dell’impulso del pubblico ministero nell’impugnazione dello status intenzionale, in GenIUS, 2017, 28 ss.

16 Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617, in Fam. e dir., 2017, 846; cfr. Corte Cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in Corr. giur., 2018, 446 ss.

17 Per un’ampia disamina della norma citata si rinvia a e. laMaRque (a cura di), Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo studio dell’art. 30, quarto comma, della Costituzione, Padova, 1998; e. laMaRque, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, cit.

18 M.n. BuGetti, Favor veritatis, favor stabilitatis, favor minoris: disorientamenti applicativi, in Fam. e dir., 2017, 848 ss.; G. FeRRanDo, Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del minore, in Corr. giur., 2018, 449 ss.; u. salanitRo, Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, 552 ss.

19 Corte Cost., 26 maggio 2020, n. 127, in www.cortecostituzionale.it (consultato il 7 aprile 2021).

20 Cfr. a. RenDa (a cura di), L’accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive, Torino, 2008.

21 Cfr. Cass. civ., 3 aprile 2017, n. 8617, cit.; Cass. civ., 22 dicembre 2016, n. 26767, cit.

22 Corte Cost., 26 maggio 2020, n. 127, cit.; in dottrina si v. a. CanDiDo, Favorveritatisofavorminoris?L’impugnazionedelriconoscimentoscientementenon veritiero in una pronuncia della Corte costituzionale, in www.osservatorioaic.it (consultato il 7 aprile 2021).

23 Si ricorda, però, che il termine per proporre l’azione è fissato in 5 anni che decorrono dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.

24 In argomento si v.: a. MenDola, Impugnazione di riconoscimento e prova della verità della filiazione, in Giur. it., 2016, 1582 ss.; M. DoGliotti, La filiazione fuori del matrimonio, in Il codice civile. Commentario, diretto da F.D. Busnelli (già diretto da P. sChlesinGeR), Milano, 2015, 348; S. sanDulli, “Favor veritatis” e “favor minoris” nell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in www.rivistafamilia.it (consultato il 7 aprile 2021).

25 C. Benanti, La Corte EDU riconosce il diritto del padre biologico del minore a contestare il riconoscimento di paternità effettuato da un altro uomo, in www.rivistafamilia.it (consultato il 7 aprile 2021).

26 M. sesta, L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013, in Fam. e dir., 2014, 454 ss.; a. GoRGoni, La filiazione, cit., 21; G. CoRaPi, Sulla legittimazione ad agire in reclamo dello stato di figlio: note sull’accertamento della filiazione nel matrimonio, in Fam. e dir., 2020, 458.

27 C. Benanti, La Corte EDU riconosce il diritto del padre biologico del minore a contestare il riconoscimento di paternità effettuato da un altro uomo, cit.

28 C. Benanti, La Corte EDU riconosce il diritto del padre biologico del minore a contestare il riconoscimento di paternità effettuato da un altro uomo, cit.

29 a. CanDiDo, Favor veritatis o favor minoris? L’impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una pronuncia della Corte costituzionale, cit.