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La tutela del minore nel diritto successorio: aspetti comparativi degli ordinamenti di Italia e Svizzera

autore: S. Wolf

Sommario: I. Introduzione. - II. Osservazioni generali sulla situazione giuridica del minore. - 1. Italia. - 2. Svizzera. - III. Il minore nella pianificazione successoria. - 1. Osservazioni introduttive. - 2. Capacità di disporre mortis causa. - 2.1. Italia. - 2.2. Svizzera. - 3. Capacità di essere controparte in un contratto successorio. - IV. Il minore dopo l’apertura della successione. - 1. La capacità di succedere. - 2. L’acquisto dell’eredità. - 2.1. Osservazioni introduttive. - 2.2. Italia. - 2.3. Svizzera: a. La rinuncia all’eredità per un minore, b. La decorrenza del termine per la rinuncia. - 3. Particolarità concernente il minore nella devoluzione dell’eredità in Svizzera. - 3.1. Inventario della successione come provvedimento assicurativo (art. 553 CCS). - 3.2. Misure previste nel titolo “Degli effetti della filiazione” in caso di morte del padre o della madre di un minore: a. Considerazioni generali, b. Inventario della sostanza del minore, c. Rappresentanza del minore. - V. Conclusioni.



I. Introduzione



L’argomento di cui ci occupiamo è la tutela del minore in alcuni istituti del diritto successorio facendo una comparazione tra gli ordinamenti italiano e svizzero.



II. Osservazioni generali sulla situazione giuridica del minore

1. Italia Nell’ordinamento italiano la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.



Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa (art. 2 comma 1 c.c.). Prima di aver raggiunto 18 anni il soggetto è legalmente incapace1 . Si trova in uno stato di incapacità legale assoluta2 . Per il minorenne il potere di rappresentanza viene esercitato di regola dai genitori, sia congiuntamente sia disgiuntamente (art. 320 c.c.)3 . Per alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, la legge richiede inoltre che i genitori si muniscano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 comma 3 e 4 c.c.)4 . Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la rappresentanza del minore compete ad un tutore (art. 343 comma 1 c.c.), nominato dal giudice tutelare (art. 346 c.c.)5 . Inoltre, per il compimento di alcuni atti, il tutore deve munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) oppure del tribunale (art. 375 c.c.)6 .



2. Svizzera



La situazione giuridica del minore in Svizzera si presenta simile a quella disciplinata dall’ordinamento italiano. Anche nell’ordinamento svizzero la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno (art. 14 CCS). L’esercizio dei diritti civili spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di discernimento (art. 13 CCS). Stabilendo la maggiore età a 18 anni, l’ordinamento italiano e quello svizzero corrispondono alla Convenzione sui diritti del fanciullo7 . In Svizzera i rappresentanti legali del minore sono di regola i detentori dell’autorità parentale (v. art. 296 CCS), cioè – di principio – congiuntamente il padre e la madre (art. 296 cpv. 1 CCS). Se il minore non si trova sotto l’autorità parentale dei genitori – perché morti (v. art. 297 cpv. 2 CCS) o perché l’autorità parentale è loro stata revocata (art. 311 cpv. 2 CCS) – viene nominato un tutore (art. 327a CCS). Contrariamente ai genitori, il tutore per concludere atti in nome del minore ha bisogno del concorso dell’autorità per la protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CCS). Anche questa norma è simile a quella vigente nell’ordinamento italiano.



III. Il minore nella pianificazione successoria

1. Osservazioni introduttive



Il minore può essere preso in considerazione in una pianificazione successoria, tramite testamento o – nell’ordinamento svizzero – anche tramite contratto successorio. Il testamento come negozio giuridico unilaterale mortis causa – ovviamente – conosce soltanto una parte, il testatore, il de cuius8 . Il contratto successorio, invece, oltre al de cuius, coinvolge – per definitionem – una seconda parte, una controparte. Il contratto successorio – largamente ammesso dal codice civile svizzero – è un atto bi- o plurilaterale a causa di morte, in cui almeno una parte come de cuius dispone mortis causa in modo vincolante (v. art. 494 CCS). Affinché esista un contratto successorio, è indispensabile che contenga almeno una disposizione mortis causa vincolante9 . Il suo effetto vincolante distingue il contratto successorio dal testamento che si caratterizza come disposizione mortis causa unilaterale e quindi revocabile in ogni tempo (cfr. art. 509 cpv. 1 CCS)10.



2. Capacità di disporre mortis causa

2.1. Italia



Sono incapaci di testare coloro che non hanno compiuto la maggiore età (art. 591 c.c.)11. Quindi, se un minorenne muore, la successione si svolge necessariamente in base alla legge.



2.2. Svizzera



Per la Svizzera dobbiamo distinguere da una parte la capacità di testare con il testamento inteso come atto unilaterale e revocabile (capacità di disporre per testamento, art. 467 CCS), e dall’altra parte la capacità di concludere come disponente mortis causa un contratto successorio inteso come atto bilaterale (capacità di disporre per contratto successorio, art. 468 CCS)12. Chi è capace di discernimento ed ha compiuto diciotto anni può – nei limiti e nelle forme legali – disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà (art. 467 CCS), cioè per testamento. Chi è capace di discernimento ed ha compiuto diciotto anni può concludere un contratto successorio in qualità di disponente (art. 468 cpv. 1 CCS)13. Anche per l’ordinamento svizzero, dunque, vale il principio per cui se un minorenne muore l’eredità si devolve necessariamente per legge.



3. Capacità di essere controparte in un contratto successorio



È un aspetto che riguarda soltanto l’ordinamento svizzero, dato che in Italia vige il divieto del patto successorio. Per la capacità di essere controparte in un contratto successorio bisogna distinguere a seconda del ruolo svolto dall’altra parte. Se anche quest’ultima dispone mortis causa, si tratta di un contratto successorio (positivo) reciproco14. In questo caso, entrambi devono essere capaci di concludere un contratto successorio in qualità di disponenti (art. 468 cpv. 1 CCS)15. Se invece la controparte del contratto successorio non dispone mortis causa – e quindi si limita all’accettazione delle disposizioni fatte dal de cuius – si applicano le norme generali sull’esercizio dei diritti civili per i negozi inter vivos degli artt. 12 ss. CCS16. Se la controparte del contratto successorio consegue vantaggi gratuiti è sufficiente la capacità di discernimento (art. 16 CCS) e il consenso del suo rappresentante legale non è necessario (art. 19 cpv. 2 CCS)17. A queste condizioni, il minore da solo può concludere come controparte un contratto successorio con il de cuius. L’assegnazione di un legato tramite un contratto successorio costituisce un vantaggio gratuito ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 CCS. Il legatario nel diritto svizzero è un creditore. Come tale, il legatario non subisce svantaggi da un legato e – in particolare – non diventa responsabile dei debiti della successione18. Secondo l’opinione dominante, anche l’istituzione di un erede in un contratto successorio rappresenta un vantaggio gratuito. È vero che – a differenza del legatario – l’erede risponde per i debiti della successione, ed i debiti del defunto diventano – come conseguenza della successione universale – suoi debiti personali (art. 560 cpv. 2 CCS)19. Nel caso di una successione svantaggiosa o anzi sovraccarica di debiti, rimane invece la possibilità della rinuncia (Ausschlagung) alla successione (art. 566 CCS) da parte dell’erede istituito in un contratto successorio ed eventualmente da parte del suo rappresentante legale20. Diversa è la situazione se la controparte nel contratto successorio assume obblighi o se si tratta di un contratto successorio rinunciativo. Nel contratto successorio rinunciativo (negativo) un erede presuntivo rinuncia ai suoi diritti successori futuri e il disponente accetta la rinuncia dell’erede21. In questi casi la controparte – oltre ad avere la capacità di discernimento – deve essere maggiorenne. Se la controparte è capace di discernimento ma minorenne, per la conclusione del contratto successorio – oneroso o rinunciativo – è necessario il consenso del rappresentante legale22. A sua volta, se quest’ultimo non è il titolare dell’autorità parentale, ma un curatore, questo abbisogna del consenso dell’autorità di protezione dei minori per concludere, in rappresentanza dell’interessato, il contratto successorio (art. 416 cpv. 1 cfr. 3 CCS)23. È necessario inoltre distinguere il caso della conclusione, da parte del minore, di un contratto successorio rinunciativo con un terzo – un caso piuttosto raro – o con un suo genitore. Se il minorenne conclude un contratto successorio rinunciativo con un terzo, i genitori come rappresentanti legali del figlio sono competenti nel dare il consenso all’atto (art. 19 cpv. 1 CCS). Se il minorenne conclude un contratto successorio rinunciativo con un suo genitore quest’ultimo non è competente nel dare come rappresentante legale il consenso per il figlio. In questo caso gli interessi del genitore sono in collisione con quelli del figlio, e l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare (art. 306 cpv. 2 CCS). Nel caso di nomina di un curatore è comunque necessario il consenso dell’autorità per la protezione dei minori (art. 416 cpv. 1 cfr. 3 CCS). Dobbiamo fare un’altra distinzione. Il contratto successorio rinunciativo può essere concluso con o senza controprestazione. Nel primo caso si tratta di un contratto successorio rinunciativo oneroso (Erbauskauf), nel secondo di un contratto successorio rinunciativo gratuito24. Il contratto successorio rinunciativo oneroso contiene un elemento aleatorio. Rinunciando ad un’eredità futura non si sa quale sarà lo stato del patrimonio del de cuius nel momento della sua morte e se sarebbe stato più vantaggioso “aspettare” la morte del genitore invece di contrarre un patto successorio negativo. Dall’altro canto, il rinunciante riceve la controprestazione per la sua rinuncia all’eredità forse decenni prima della morte del de cuius e può farne p.e. degli investimenti. Fatte queste considerazioni, un contratto successorio rinunciativo oneroso da parte di un figlio minorenne verso un genitore rappresenta un’eccezione, e l’autorità di protezione dei minori darà il suo consenso soltanto nel caso in cui il contratto si rivela senza dubbio favorevole per il minore. Un contratto successorio rinunciativo gratuito da parte di un minore – cioè senza che al minore rinunciante sia fatta una controprestazione da parte del de cuius – è escluso. Se in Italia verrà abolito o relativizzato il divieto del patto successorio (art. 458 c.c.) e introdotto il contratto successorio, almeno quello rinunciativo, si porranno le domande sin qui trattate. Non si tratta invece di domande particolari o persino domande nuove, sono domande che si pongono già oggi se un minore è parte di un negozio inter vivos.



IV. Il minore dopo l’apertura della successione

1. La capacità di succedere



In Italia come in Svizzera la capacità di succedere spetta ad ogni persona, indipendentemente dalla sua età (art. 462 comma 1 c.c.; art. 539 cpv. 1 CCS e per il nasciturus art. 544 cpv. 1 CCS). In ambedue gli ordinamenti, tramite l’istituto della sostituzione fedecommissaria è possibile istituire come erede o legatario una persona che non vive ancora al momento dell’apertura della successione (art. 692 c.c.; art. 545 cpv. 1 CCS, vedi anche art. 488 CCS)25.



2. L’acquisto dell’eredità

2.1. Osservazioni introduttive



Un elemento importante per la situazione di un minorenne come erede dopo l’apertura della successione rappresenta il modo d’acquisto dell’eredità. Sotto quest’aspetto c’è da costatare una notevole differenza tra l’ordinamento italiano e quello svizzero. Nel diritto italiano l’acquisto della successione non avviene ipso iure26. Con la morte del disponente, colui che è chiamato all’eredità – sia per legge, sia per testamento – “non acquista senz’altro la qualità di erede né la titolarità dei beni e dei diritti”27. Affinché ciò si realizzi è necessaria una sua dichiarazione di volontà: l’accettazione dell’eredità28. L’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459 c.c.). L’accettazione come dichiarazione di volontà unilaterale29 rappresenta quindi il mezzo tecnico per l’acquisto dell’eredità da parte del chiamato30. Nell’ordinamento svizzero invece l’acquisto dell’eredità avviene ipso iure. Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CCS). Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali (art 560 cpv. 2 CCS). L’acquisto dell’eredità si realizza quindi secondo i principi della successione universale31 e dell’acquisto per legge32, cioè anche senza conoscenza e senza volontà dell’erede33. Nel diritto successorio moderno vige il principio secondo cui nessuno viene obbligato a diventare erede34. Perciò – nell’ordinamento svizzero – gli eredi legittimi e istituiti – che acquistano l’eredità ipso iure – successivamente possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CCS). Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CCS). Nel diritto svizzero quindi l’acquisto dell’eredità avviene ipso iure con la morte del de cuius, ma si tratta in un primo momento di un acquisto provvisorio, perché l’acquisto è sottomesso alla condizione risolutiva di una posteriore rinuncia all’eredità35.



2.2. Italia



Se l’erede è un minore non si possono accettare le eredità devolute, se non col beneficio d’inventario (artt. 471 e 472 c.c.). L’accettazione con beneficio d’inventario produce l’effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (art. 490 cpv. 1 c.c.). Il beneficio d’inventario quindi impedisce la confusione dei due patrimoni36 e produce gli effetti previsti dall’art. 490 cpv. 2 c.c.37. Lo scopo degli artt. 471 e 472 c.c. è di evitare che i minori diventino responsabili di debiti anche al di là dell’attivo dell’eredità, limitando la responsabilità dei minori intra vires hereditatis (art. 490 cpv. 2 cfr. 2 c.c.)38.



2.3. Svizzera

a. La rinuncia all’eredità per un minore



L’ordinamento svizzero prevede l’acquisto dell’eredità per legge (art. 560 cpv. 1 CCS), cioè ipso iure. Come correttivo dell’acquisto automatico, agli eredi spetta la possibilità di rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CCS) entro un termine di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CCS)39. La rinuncia alla successione è un negozio giuridico unilaterale. Perciò richiede – in genere – il pieno esercizio dei diritti civili (art. 12 ss. CCS)40, cioè la maggiore età e la capacità di discernimento (art. 14 CCS). Tuttavia, il minore capace di discernimento può, con il consenso del suo rappresentante legale, rinunciare all’eredità (art. 19 cpv. 1 CCS). I rappresentanti legali del minore sono regolarmente i detentori dell’autorità parentale (v. art. 296 CCS), cioè congiuntamente il padre e la madre (art. 296 cpv. 1 CCS). Se il minorenne non si trova sotto l’autorità parentale – perché defunti i genitori (v. art. 297 cpv. 2 CCS) o perché l’autorità parentale è stata revocata ad entrambi i genitori (art. 311 cpv. 2 CCS) – al minore viene nominato un tutore (art. 327a CCS). Il tutore del minorenne – contrariamente al titolare dell’autorità parentale – necessita del consenso dell’autorità di protezione dei minori per l’accettazione o la rinuncia di un’eredità (art. 327c cpv. 2 e art. 416 cpv. 1 cfr. 3 CCS)41. Se il minore non è capace di discernimento, spetta ai titolari dell’autorità parentale dichiarare la rinuncia all’eredità. Se il minore, non capace di discernimento, ha un tutore, questo, per dichiarare la rinuncia, ha bisogno del consenso dell’autorità di protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 e art. 416 cpv. 1 cfr. 3 CCS)42. Se un genitore e un figlio sono eredi nella stessa successione non è da escludere che sorga un conflitto di interessi. Il genitore, come rappresentante del minore, potrebbe essere tentato a rinunciare all’eredità per il figlio per incrementare la propria quota ereditaria. In caso di conflitto di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta (art. 306 cpv. 3 CCS). Se gli interessi dei genitori sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione del minore nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare (art. 306 cpv. 2 CCS). La stessa regolamentazione si applica nel caso del minore che ha un tutore (art. 403 e art. 327c CCS)43.



b. La decorrenza del termine per la rinuncia

Il termine per rinunciare all’eredità è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CCS)44. La questione della decorrenza del termine per la rinuncia all’eredità per un minore è controversa. La rinuncia all’eredità è un negozio giuridico che richiede l’esercizio dei diritti civili45. Perciò – secondo la mia opinione – il termine per la rinuncia decorre dal momento in cui il rappresentante legale del minore ha conoscenza della chiamata del minore alla successione46. Quindi, se il minore si trova senza un rappresentante legale non può realizzarsi la decadenza del diritto di rinunciare all’eredità47. Questa conseguenza vale non solo per la decorrenza del termine della rinuncia48, ma – sempre a parere mio – la decadenza del diritto di rinunciare presuppone per tutti i casi che il minore sia sotto una rappresentanza legale efficace. Quindi l’erede minore che, prima dello spirare del termine, si è intromesso negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità – atti che conducono alla decadenza del diritto di rinunciare (art. 571 cpv. 2 CCS) – rimane nella facoltà di rinunciare49.



3. Particolarità concernente il minore nella devoluzione dell’eredità in Svizzera

3.1. Inventario della successione come provvedimento assicurativo (art. 553 CCS)



L’inventario come provvedimento assicurativo è ordinato se un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto (art. 553 cpv. 1 cfr. 1 CCS). Inoltre la compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi (art. 553 cpv. 3 CCS). Basandosi su questa norma di competenza del diritto federale a favore del diritto cantonale, la legge sull’introduzione del codice civile svizzero del Cantone di Berna prevede che si compili l’inventario anche in caso di morte del padre o della madre se ci sono figli minorenni (art. 60 cpv. 1 cfr. 4 L.i. CCS BE). L’inventario dell’art. 553 CCS non ha l’effetto di limitare la responsabilità degli eredi per i debiti della successione. Questa funzione spetta soltanto al beneficio d’inventario secondo gli artt. 580 ss. CCS.



3.2. Misure previste nel titolo “Degli effetti della filiazione” in caso di morte del padre o della madre di un minore

a. Considerazioni generali



Se muore un genitore sposato, il coniuge sopravvivente ed i discendenti sono gli eredi legittimi (artt. 457, 462 CCS) a cui spetta una porzione legittima (artt. 470 s. CCS). Se i figli sono minorenni, l’autorità parentale – dopo la morte del padre o della madre – spetta al genitore superstite (art. 297 cpv. 1 CCS). Per il caso della morte del padre o della madre di un minore l’ordinamento svizzero prevede due misure: l’inventario della sostanza del minore e la sua rappresentanza.



b. Inventario della sostanza del minore I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità (art. 318 cpv. 1 CCS). Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all’autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio (art. 318 cpv. 2 CCS).



c. Rappresentanza del minore Il coniuge superstite stesso partecipa come erede alla successione50. Perciò non è in grado di rappresentare anche i figli sotto la sua autorità parentale nel corso della devoluzione e della divisione dell’eredità del coniuge defunto, perché si trova in una collisione di interessi. In questo caso di collisione di interessi, i poteri del genitore decadono per legge (v. art. 306 cpv. 3 CCS). Perciò l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare (art. 306 cpv. 2 CCS). Il curatore rappresenta il minore nella procedura della divisione dell’eredità. A lui spetta di tutelare esclusivamente gli interessi del minore51.

Il curatore conclude come rappresentante del minore il contratto di divisione della successione (v. art. 634 cpv. 1 CCS). Per la convenzione di divisione ereditaria il curatore occorre il consenso dell’autorità di protezione del minore (art. 416 cpv. 1 cfr. 3 CCS, art. 327c CCS).



V. Conclusioni



Per giungere alla conclusione, si può costatare che nell’ordinamento svizzero – il diritto italiano purtroppo lo conosco troppo poco – esistono strumenti adatti per proteggere il minorenne nel diritto successorio. In una osservazione piuttosto generale, per la Svizzera c’è da sottolineare che – negli ultimi 25 anni circa anche la Convenzione sui diritti del fanciullo – convenzione ratificata pressoché da tutti gli Stati del mondo – ha contribuito a migliorare la situazione giuridica dei minori. Rimane invece da ricordare che i figli soffrono di più per i grandi problemi del nostro pianeta – ambiente, guerre, conflitti –, che sono i membri più deboli della nostra società e – allo stesso tempo – ne rappresentano il futuro. E perciò non si può fare mai abbastanza a favore dei figli, affinché la loro situazione sulla nostra terra migliori52

NOTE

Il testo si basa sulla conferenza tenuta dall’autore al Convegno Forum Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia a Matera il 12 ottobre 2019. La forma della relazione è stata, nel limite del possibile, mantenuta. 1 A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII ed., a cura di F. Anelli, C. Granelli, Milano, 2019, 97; M. Di Pirro, Compendio di Istituzioni di diritto privato, XXII ed., Napoli, 2019, 42 s.; G. Christandl, in B. Eccher, F. Schurr (Hrsg.), Handbuch Italienisches Zivilrecht, Wien, 2009, N 2/33.

2 Di Pirro, op. cit., 42 s.

3 Vedi Torrente, Schlesinger, op. cit., 99 s.

4 Torrente, Schlesinger, op. cit., 99.

5 Torrente, Schlesinger, op. cit., 100.

6 Per tutto Torrente, Schlesinger, op. cit., 100.

7 Ai sensi della Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile (art. 1 Convenzione).

8 Vedi S. Wolf, S. Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, Bern, 2017, N. 378.

9 Per tutto Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 502 e 851; inoltre S. Wolf, G.S. Genna, Schweizerisches Privatrecht, Vierter Band Erbrecht, Erster Teilband, Basel, 2012 (cit. Wolf, Genna, SPR IV/1), 374 s. Nel Codice civile svizzero la nozione di contratto successorio è più ristretta a quella del Regolamento Europeo delle successioni; v. a proposito S. Wolf, B. Spichiger, Zum Erbvertrag-Einführung und Überblick, in S. Wolf, S. Hrubesch-Millauer, M. Eggel, C. Cicero, V. Barba (Hrsg.), Der Erbvertrag aus rechtsvergleichender Sicht / Il contratto successorio, aspetti di diritto comparato, INR 23, Bern, 2018, 11 s.

10 Vedi Wolf, Genna, SPR IV/1, 362; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 472. Inoltre per tutto e in dettaglio S. Wolf, Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero, in M.G. Falzone Calvisi, Diritto successorio. Approfondimenti tematici, vol. II, Milano, 2013 (cit. Wolf, Contratto successorio), 270 ss.

11 Di Pirro, op. cit., 200; M.G. Cubeddu Wiedemann, A. Wiedemann, Italien, in R. Süss (Hrsg.), Erbrecht in Europa, Bonn, 2015, N. 89.

12 Vedi Wolf, Genna, SPR IV/1, 181.

13 Per tutto e dettagliatamente Wolf, Genna, SPR IV/1, 181 ss.; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 319 ss.

14 Wolf, Contratto successorio, cit., 271; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 857.

15 Vedi Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 356.

16 Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 357.

17 Wolf, Genna, SPR IV/1, 190.

18 Per tutto Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 358, c.r.

19 Inoltre gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione (art. 603 cpv. 1 CCS).

20 Per tutto Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 358. 21 Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 855; Wolf, Spichiger, op. cit., 15 s.; vedi pure Wolf, Contratto successorio, cit., 270.

22 Per tutto Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 359.

23 Se l’interessato capace di discernimento dà il suo assenso – e se la curatela non ne limita l’esercizio dei diritti civili – non occorre il consenso dell’autorità della protezione dei minori (art. 416 cpv. 2 CCS).

24 Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 857; Wolf, Spichiger, op. cit., 15; Wolf, Contratto successorio, cit., 272.

25 Di Pirro, op. cit., 167; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 1238.

26 Cubeddu Wiedemann, Wiedemann, op. cit., N. 207.

27 Torrente, Schlesinger, op. cit., 1325.

28 Torrente, Schlesinger, op. cit., 1328.

29 Di Pirro, op. cit., 173.

30 Di Pirro, op. cit., 172.

31 Dettagliatamente Wolf, Genna, SPR IV/1, 24 ss.

32 Per una presentazione dettagliata Wolf, Genna, SPR IV/1, 32 ss. 33 Vedi per tutto Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 26 ss. In generale, un’accettazione dell’eredità non è necessaria nel diritto svizzero. Se l’erede – nonostante l’acquisto ipso iure – dichiara di accettare l’eredità, questa dichiarazione ha regolarmente soltanto l’effetto di una rinuncia al diritto di rinunciare alla successione; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 35. 34 Wolf, Genna, SPR IV/1, 34. 35 Wolf, Genna, SPR IV/1,

33 Vedi per tutto Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 26 ss. In generale, un’accettazione dell’eredità non è necessaria nel diritto svizzero. Se l’erede – nonostante l’acquisto ipso iure – dichiara di accettare l’eredità, questa dichiarazione ha regolarmente soltanto l’effetto di una rinuncia al diritto di rinunciare alla successione; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 35.

34 Wolf, Genna, SPR IV/1, 34. 35 Wolf, Genna, SPR IV/1, 33; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 36 Torrente, Schlesinger, op. cit., 1338 e 1345.

37 Vedi di Pirro, op. cit., 176; Torrente, Schlesinger, op. cit., 1335.

38 Torrente, Schlesinger, op. cit., 1335. Vedi anche di Pirro, op. cit., 174.

39 Vedi per tutto già IV.2.1.

40 S. Wolf, G.S. Genna, Schweizerisches Privatrecht, Vierter Band Erbrecht, Basel, 2015 (cit. Wolf, Genna. SPR IV/2), 82; Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 1393.

41 Per tutto Wolf, Genna, SPR IV/2, 82.

42 Vedi pure Wolf, Hrubesch-Millauer, op. cit., N. 1394.

43 Vedi per tutto I. Schwander, in T. Geiser, S. Wolf (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 6. Auflage, Basel, 2019 (cit. BSK-Schwander), N. 5 ad art. 566 CC.

44 Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda (art. 567 cpv. 2 CCS).

45 Vedi già IV.2.3.a.

46 Wolf, Genna, SPR IV/2, 85; BSK-Schwander, N. 4 ad art. 567 CC.

47 Wolf, Genna, SPR IV/2, 87 s.; BSK-Schwander, N. 4 ad art. 567 CC.

48 Wolf, Genna, SPR IV/2, 88.

49 Wolf, Genna, SPR IV/2, 87 s.; BSK-Schwander, N. 6 ad art. 571 CC

50 Vedi già IV.3.2.a.

51 https://www.kesb.sg.ch/fileadmin/kundendaten/web/regionen/rorschach/ Merkblatt_Vertretung_von_Minderjaehrigen_bei_der_Erbteilung.pdf. (visitato 21 settembre 2019).

52 Vedi a proposito già S. Wolf, Die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, ZBJV 134 (1998), 113 ss., 153.