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La trascrizione delle sentenze straniere di adozione: prevalenza dell’interesse del minore (nota a App. Potenza, sent. 9 aprile 2020, n. 224)

autore: V. Battistelli - F. D’Arpino

Sommario: 1. Il caso. - 2. Adozione estera ed adozione internazionale. - 3. Il concetto di famiglia oggi. - 4. Il Quadro normativo nazionale. - 5. L’ordine pubblico internazionale ed interno alla luce dell’interesse del minore. - 6. Il diritto del minore al nome ed all’identità.



1. Il caso



La decisione della Corte di Appello di Potenza trae origine dal ricorso presentato da una madre ed un figlio a seguito del rifiuto del Comune di trascrivere la sentenza di adozione straniera, munita di apostille e tradotta in italiano, presso i registri dello Stato civile. L’ufficiale preposto aveva manifestato il diniego, così motivando: “in mancanza di matrimonio dell’adottante e tenuto conto della singolarità del caso e della complessità della fattispecie, si è dell’avviso di coinvolgere la Corte di Appello a cui [le parti] potranno rivolgersi ex art. 67 della legge n. 218/1995”. L’organo adito, acquisito il parere favorevole del Procuratore Generale, ha rigettato quanto sostenuto dal Sindaco del Comune interessato e dal Ministero dell’Interno rappresentati entrambi dall’Avvocatura dello Stato, che si erano costituiti sostenendo che il caso di specie riguardasse l’adozione di un soggetto maggiorenne non residente a cui andrebbero applicate le disposizioni speciali in tema di adozione internazionale; conseguentemente, ha dichiarato efficace nell’ordinamento italiano la decisione del Tribunale della Florida (USA) che aveva pronunciato l’adozione nel lontano 2007 del minore, ormai divenuto maggiorenne, in favore di una donna nubile, che ha acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis successivamente nel 2014. Veniva, quindi, disposta la trascrizione della stessa nei registri dello Stato civile del Comune interessato.



2. Adozione estera ed adozione internazionale



La difesa spiegata dai convenuti ha reso preliminarmente necessario, da parte dell’organo giudicante, l’inquadramento in diritto della fattispecie. L’adozione estera tipizza l’adozione nazionale straniera a favore di genitori adottanti stranieri e minori, il cui procedimento di riconoscimento in Italia è disciplinato dal comma 1, art. 41 della legge di diritto privato internazionale n. 218/1995 attraverso il rinvio agli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge, relativi, rispettivamente, alle sentenze straniere, ai provvedimenti stranieri e ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. Il procedimento, in caso di mancato riconoscimento automatico, è di competenza della Corte di Appello che, in unica sede, giudica secondo le norme del rito ordinario di cognizione. Il procedimento di riconoscimento dell’adozione internazionale è, invece, disciplinato dal comma 2, art. 41 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che stabilisce che restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, operando così un riferimento alla disciplina contenuta nella legge n. 184 del 1983 e dunque, anzitutto, agli artt. 35 e 36 di tale legge, i quali prevedono che il riconoscimento in parola sia subordinato ad un vaglio da parte del Tribunale per i minorenni. La differenza tra i due istituti, come evidenziato in sentenza, è stata chiarita dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 76/20161 . Nel caso di specie, non vi è dubbio che trattasi di adozione nazionale straniera e, quindi, di competenza della Corte di Appello territorialmente individuata in caso di diniego di trascrizione da parte degli Ufficiali di Stato civile. Difatti, il giudice di appello viene adito solamente in caso di mancato riconoscimento di conformità del provvedimento straniero che altrimenti spiegherebbe i suoi effetti nell’ordinamento italiano automaticamente. Contra, l’adozione internazionale presuppone sempre l’intervento del tribunale per i minorenni, competente territorialmente, chiamato a valutare il rispetto dei principi generali in materia di adozione nonché la sussistenza dell’interesse del minore. La rassegna giurisprudenziale, richiamata nel testo pienamente condivisibile, lascia comunque spazio a riflessioni di altra natura, in primis sul concetto di famiglia contemporaneo.



3. Il concetto di famiglia oggi



È innegabile che, oggi, il diritto pone la famiglia sul piano mobile di un processo di pluralizzazione rispetto al prototipo tradizionale di famiglia “legittima” in un’ottica evolutiva2 . Non si può più parlare di famiglia bensì di famiglie, decretando in questo modo la fine del modello unico ed esclusivo di famiglia fondata sul matrimonio, come previsto dall’art. 29 Cost. Il processo di pluralizzazione di modelli familiari, oltre agli schemi formalmente stabiliti, ha portata più ampia ed oltrepassa il consueto campo delle famiglie c.d. di fatto. Tali modelli hanno ragione di esistere in risposta alle esigenze della complessità sociale, determinata anche dall’affermarsi di una globalizzazione sempre più spersonalizzante. Da ciò si deduce come il principio-famiglia sia stato messo a dura prova e costretto a misurarsi con una realtà umana e sociale sempre più varia e diversificata dinanzi a questa esplosione e molteplicità di modi di vivere familiari, di modelli organizzativi e comportamentali a dimensione familiare, improntati al soddisfacimento più del singolo che del gruppo in quanto tale. Pertanto, l’individuo diventa esso stesso famiglia e se anche il singolo può atteggiarsi a famiglia allora tutto è suscettibile di divenire tale, con il rischio che questo fenomeno comporti la fine dell’istituto della famiglia3 . Sta di fatto che ancora oggi sono presenti nell’immaginario comune molte resistenze dinanzi all’idea che un nucleo composto sin dall’origine, per libera scelta, da un solo genitore ed un figlio-figli possa essere a tutti gli effetti riconosciuto come famiglia. È ragionevole credere che le perplessità ed i dubbi manifestati dall’ufficiale di Stato civile, che ha rifiutato di sottoscrivere automaticamente la sentenza di adozione da parte di un single, non sono soltanto state generate dall’assenza della previsione normativa che preveda la possibilità di adottare per un singolo individuo, ma hanno una radice più profonda nel comune sentire di una parte consistente del paese che ancora considera l’argomento un taboo ed un pericolo per l’idea stessa di famiglia. Tale conflitto concettuale si riscontra anche a livello giuridico sovranazionale. Volgendo lo sguardo in Europa, infatti, si fronteggiano diversi orientamenti4 . Tuttavia, al di là della diversa regolamentazione non può negarsi la sussistenza del legame genitore single-figlio e come ciò richieda un sistema di tutela e di regole chiaro e condiviso da tutti gli Stati membri, ritenuto da essi ormai necessario. Tale impostazione pluralista e funzionale, che ha come epicentro il rapporto genitore-figlio, ha fatto sì che la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, nell’esigenza di garantire una effettiva tutela dei diritti fondamentali, siano giunte e giungano ad una evoluzione del diritto di famiglia5 . In Italia, durante l’esame del progetto di legge sulle unioni civili si è molto discusso sull’introduzione della step-child adoption6 . La stessa attenzione, tuttavia, non è stata rivolta al tema dell’adozione monogenitoriale, che, seppure considerata concettualmente legittima aspettativa dei diritti degli individui, viene spesso ignorata dal dibattito politico. In Parlamento, l’ultimo disegno di legge presentato in materia risale al 4 aprile 20187.



4. Quadro normativo nazionale



Allo stato attuale, la legge in Italia non consente l’adozione da parte dei single, in ossequio al principio secondo cui la famiglia trova fondamento nell’istituto del matrimonio. Tuttavia, nel più ampio obiettivo di tutelare il diritto del minore all’inserimento in un ambiente familiare non esclusivo, nel quale possa ricevere un’adeguata assistenza morale e materiale nelle ipotesi di assenza della famiglia di origine o, comunque, di gravi carenze riscontrate, l’ordinamento prevede ed ammette ipotesi di adozioni particolari. L’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/19838 , tutela, nelle prime due lettere, il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi; mentre nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio. Nei casi di cui alle lettere “a”, “c” e “d” l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non sia coniugato ovvero anche single. Tuttavia, nonostante la sostanziale identità di funzione con l’adozione “piena” o “legittimante” (artt. 6 ss. l. n. 184/1983), l’adozione de quo si differenzia in maniera netta da tale istituto in quanto: i) l’“adozione particolare” non conferisce lo stato di figlio a tutti gli effetti, non costituisce un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante né tra l’adottante e la famiglia dell’adottato e l’adottato mantiene il proprio rapporto con la famiglia di origine; ii) l’ambito di applicazione è più ristretto e in certo modo residuale, in ragione della tassatività delle ipotesi di cui all’art. 44; iii) è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età; iv) il procedimento è più semplice; v) l’“adozione particolare” può essere revocata. Pertanto, l’adozione in casi particolari, per quanto a monte rispondente all’interesse del minore ad un nucleo familiare a valle offre una tutela provvisoria e non definitiva9 . Tale differenza tra l’adozione piena (legittimante) e quella in casi particolari (“non legittimante”), di cui possono avvalersi i single, risulta ancora più evidente in sede di trascrizione-riconoscimento dei provvedimenti esteri che attengono allo stato di filiazione. In altri termini, in sede di trascrizione nei registri anagrafici nazionali si pone il problema del riconoscimento dell’adozione di un minore all’estero da parte di un single: se questa debba qualificarsi come legittimante ai sensi dell’art. 6 legge n. 184/1983 ovvero particolare ex art. 44. Tale operazione ermeneutica è operata dalla Corte di Appello, investita della questione, che è tenuta a riconoscere l’esecutività dei provvedimenti stranieri compatibili con l’ordine pubblico internazionale, di cui all’art. 65 l. n. 218/1995.



5. L’ordine pubblico internazionale ed interno alla luce dell’interesse del minore



L’ordinamento nazionale, in forza degli artt. 19, d.P.R. 396/2000, concernente la trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero; 28, d.P.R. 369/2000, relativo alla trascrizione degli atti di nascita ricevuti all’estero, e 68, l. 218/1995, concernente l’attuazione e l’esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero, riconosce a questi atti gli effetti, salvo il limite dell’ordine pubblico10. L’atto straniero non troverà attuazione se contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o con un giudicato interno (ex art. 2909 c.c.) sicché il giudice che debba decidere se ad un determinato atto straniero possa o meno essere riconosciuta efficacia nel nostro ordinamento deve, prima di azionare il “limite” dell’ordine pubblico, definirne o ridefinirne il contenuto, valutare quali principi in quel determinato momento storico informano e fondano l’ordinamento ed, altresì, esprimono la coscienza giuridica della società, così decidere quale principio debba prevalere11. Ebbene, l’ordine pubblico interno è una “nozione” variabile nel tempo e nello spazio. È il “frutto della combinazione di fattori sociali e di specifiche condizioni storiche vigenti un certo sistema giuridico”, che varia nello spazio geografico, nei diversi ordinamenti, e nel tempo, posto che un certo “principio giuridico” può essere ritenuto fondamentale in un dato periodo storico e può cessare di esserlo in un momento successivo12. Di contro, l’ordine pubblico internazionale è inteso come “limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna”, non solo nei “valori condivisi dalla comunità internazionale” ma anche nei “principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e irrinunciabili”13. Pertanto, la nozione di ordine pubblico internazionale comprende, generalmente, anche le norme inderogabili in cui al bene della vita da esse protetto viene attribuita una tutela rafforzata, anche di rilevanza penale, che connota un interesse pubblico sotteso ed è espressione della tradizione giuridica domestica (ordine pubblico discrezionale). Tuttavia, l’applicazione delle regole inderogabili di diritto interno non può mai comportare la lesione di diritti fondamentali dell’individuo, manifestazione di valori supremi e vincolanti della cultura giuridica che ci appartiene, trasfusi nella Costituzione e nella C.d.f. U.E., che rappresentano un ordine pubblico gerarchicamente superiore (ordine pubblico costituzionale)14. Tale parametro, vaglio di compatibilità, è stato recentemente “riperimetrato” dalle Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dalla l. n. 218 del 1995, artt. 64 ss., dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”15. In particolare, tale concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all’interesse del minore, secondo un principio ricavabile anche dal regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). Tale regolamento, all’art. 23, prevede che, con riferimento alle decisioni relative alla responsabilità genitoriale, la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere effettuata tenendo conto del superiore interesse del figlio16. Difatti, il diritto vivente, in materia di diritto di famiglia, si caratterizza per la sua connotazione paidocentrica sicché il giudizio di compatibilità abbraccia inevitabilmente anche l’interesse del minore: il best interest of child al mantenimento nel nostro ordinamento dello status filiationis riconosciutogli in altro Stato in forza di un provvedimento giudiziario, alla dimensione relazionale e sociale con il genitore, come espressione della propria vita familiare ex art. 8 CEDU nonché alla sua identità personale17.



6. Il diritto del minore al nome ed all’identità



L’identità personale è un concetto dinamico, non cristallizzato al momento del concepimento. Essa si sviluppa nel tempo, per effetto delle relazioni create con il mondo esterno, del nome e del cognome scelto dai genitori alla nascita, dell’appartenenza al luogo dove si cresce, della propria storia, cultura e tradizioni e, soprattutto, dei genitori e delle rispettive famiglie d’origine, che condizionano il processo di crescita. La costruzione dell’identità personale del minore18, la sua appartenenza contraddistinta da un cognome, il suo sentirsi considerato sia intimamente che socialmente a tutti gli effetti figlio, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, non possono essere vanificati dal successivo ed eventuale trasferimento in un paese che, come l’Italia, non preveda ancora esplicitamente ab origine l’adozione mono-genitoriale, come di fatto avverrebbe dinanzi al diniego di trascrizione di un’adozione da un parte di un single perfezionata in un altro ordinamento. Pertanto, la sentenza della Corte di appello di Potenza oltre al piano prettamente tecnico-giuridico va letta dal punto vista psicologico e sociologico: non potendo prescindere dall’interesse del soggetto, minore divenuto maggiorenne, a vedere riconosciuto, ovunque si trasferisca a vivere, la sua storia ed il suo patrimonio affettivo-emotivo che ne caratterizzano l’identità. Contra, negare la trascrizione della sentenza straniera che a tutti gli effetti lo riconosce figlio costituirebbe una vera e propria lesione con conseguenze anche sotto il profilo successorio. Difatti, qualora la successione dell’adottante si aprisse in Italia, prima dell’eventuale trascrizione ovvero riconoscimento degli effetti della sentenza di adozione estera sul territorio nazionale, in assenza di un testamento, la normativa nostrana non riconoscerebbe il figlio quale erede legittimo ab intestato19. Alla stregua di ciò, è di fondamentale importante che la sentenza della Corte di Appello di Potenza non resti isolata nel panorama giurisprudenziale nazionale e che il legislatore intervenga quanto prima prevedendo espressamente la possibilità di adozione per soggetti singoli non coniugati.

NOTE

1 Corte Cost., ord., n. 76/2016 depositata 7 aprile 2016 in G.U. 13 aprile 2016 n. 15.

2 v. scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’Unità ad oggi – parta seconda – “Pluralizzazione” e “riconoscimento” anche in prospettiva europea, in Riv. Dir. Civ., 2013, 6 1287 ss.

3 Ex multis, A. traBucchi, Morte della famiglia o famiglie senza famiglia?, Napoli, 1988.

4 Belgio, hanno la possibilità di adottare coppie sposate, di sesso diverso o del medesimo sesso; coppie conviventi legalmente riconosciute, di sesso diverso o del medesimo sesso, non legate da un legame di parentela o di affinità comportante il divieto di contrarre matrimonio; coppie coabitanti di fatto da almeno tre anni, non legate da un legame di parentela o di affinità comportante il divieto di contrarre matrimonio; persone non coniugate; Francia, in generale, possono fare richiesta di adozione uomini e donne, persone non coniugate di età superiore ai 28 anni e coppie coniugate da più di due anni o in cui entrambi i coniugi abbiano più di 28 anni. L’adozione è possibile anche da parte di uno soltanto dei due coniugi, purché maggiore di 28 anni, e con il consenso dell’altro; contra Germania, la legge tedesca non impedisce l’adozione da parte di single; Regno Unito, la legge del 2002 ha introdotto la possibilità di adottare da parte di singoli; Spagna, nella legislazione spagnola è prevista anche l’adozione da parte di single. Informazioni estratte da Servizi Studi del Senato, L’adozione nazionale in cinque Paesi europei. Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il CERDP (a cura dell’), n. 5 febbraio 2009;

5 Risoluzione Parlamento Europeo 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia ed al diritto internazionale privato del piano di azione per l’attuazione del piano di Stoccolma, in G.U.U.E. 3 novembre 2012 C-99 E/19 in particolare il considerando “n”;

6 Disegno di legge d’iniziativa del senatore L. Manconi n. 2301/2016 “Norme per l’adozione coparentale”, comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2016 e successivamente stralciato, al fine di accelerare l’approvazione della legge sulle unioni civili.

7 Proposta di legge n. 468/2018, L. ravetto, Modifica all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l’adozione in casi particolari, in https://www. camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=468&sede=&tipo=.

8 Art. 44, legge 4 maggio 1983, n. 184 così come sostituito dalla legge n. 149/2001. “1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli”.

9 a. scalera, Adozione. Può una donna single di 62 anni adottare un bambino di 8 anni affetto da tetraparesi spastica?, in Pluris, 1-4, 10 luglio 2019.

10 o. loPes Pegna, La riforma della filiazione e diritto internazionale privato, in Riv. dir. inter., 2014, 2, 394 ss.

11 c. irti, Digressioni attorno al mutevole “concetto” di ordine pubblico, in Nuo. giur. civ. comm., 2016, 3, 481 ss.

12 o. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 2012, 11; P. Benvenuti, Il diritto internazionale privato, in C. Castronovo, S. MazzaMuto (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, I, Milano, 2007, 165 ss.

13 Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, in Foro it., 2014, I, 3408.

14 A. Sassi S. SteFanelli, Ordine pubblico differenziato e diritto allo stato di figlio nella gestazione per altri, in Dir. e proc., 2020, 68-73.

15 Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in Dejure.it.

16 La centralità dell’interesse del minore in tutte le procedure che lo riguarda-

no è stata affermata e ribadita dalla Corte Cost., sent., 18 dicembre 2017 n. 272 in consultaonline.it, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità in caso di maternità surrogata.

17 Il principio del best interest of child è stato recentemente anche la bussola che ha portato il Tribunale per i Minorenni di Roma a riconoscere come legittima e piena l’adozione internazionale di due bambini da parte di un genitore single, sentenza Trib. Min. Roma sent. n. 2233/2019 del 4 marzo 2019;

18 Per un approfondimento sul tema identità personale vedasi g. Pino, L’identità personale, in Aa.Vv., Gli interessi protetti nella responsabilità civile, vol. II, Torino, 2005, 367-394.

19 Artt. 566-567 c.c. in combinato disposto con gli artt. 46-50 legge 31 maggio 1995 n. 218.