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Ricorso straordinario in Cassazione e provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale: un altro passo verso una sempre più effettiva tutela dei diritti dei minori (nota a Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2019, n. 10777)

autore: F. Ferrandi

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso di specie. - 3. La natura dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nella evoluzione giurisprudenziale. - 4. Le “aperture” che hanno determinato il cambio di impostazione. - 5. Conclusioni.



1. Premessa



Con l’ordinanza resa in data 17 aprile 2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa l’ammissibilità del reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, con il quale si disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale e il persistente collocamento dei figli minori presso una comunità, coglie l’occasione per ribadire che, sebbene adottati nell’ambito di procedimento ancora in corso, i provvedimenti de potestate sono già idonei a produrre effetti pregiudizievoli per il minore e per il genitore, a fronte della loro immediata ripercussione sulla relazione parentale e su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale. La sentenza offre, quindi, l’occasione per tornare a riflettere sulla natura dell’attività giurisdizionale svolta in detti giudizi e per affrontare, in chiave critica, il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione anche in questo delicato ambito della tutela giurisdizionale dei diritti rappresentato dal processo familiare.



2. Il caso di specie



La Corte di appello di Trieste, sezione minorenni, con decreto del 3 gennaio 2018, dichiarava inammissibile il reclamo promosso dalla ricorrente avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni della medesima città aveva rigettato, in data 13 settembre 2017, la sua istanza di revoca del collocamento dei figli minori presso una comunità e pronunciato la sospensione della sua responsabilità genitoriale, confermando così il mantenimento dei minori in una struttura extrafamiliare, nonché l’incarico ai Servizi Sociali per la ricerca di una famiglia affidataria. A detta della Corte territoriale, infatti, il decreto del giudice di prime cure, oggetto di impugnazione, presentava natura cautelare ed urgente in quanto reso nell’ambito di un procedimento, instaurato dal Pubblico Ministero ed ancora in corso, in tema di responsabilità genitoriale ed affidamento di minori; a sostegno di ciò, richiamava una lontana pronuncia del 1998 della S.C., affermando, quindi, che la natura provvisoria di tale provvedimento lo rendeva insuscettibile di formare un giudicato rebus sic stantibus, in virtù della modificabilità e/o revocabilità dello stesso. La ricorrente decideva, quindi, di adire la Suprema Corte per la cassazione del decreto, lamentando, quale unico motivo, l’erroneità della declaratoria d’inammissibilità del reclamo in quanto, a suo dire, le disposizioni di cui all’art. 737 c.p.c. ss., disciplinanti il procedimento in camera di consiglio ex art. 333 c.c. ss., non introducono distinzioni tra provvedimenti temporanei e definitivi, non risultando neppure quelli definitivi ex art. 333 c.c. ss., suscettibili di formare giudicato, in quanto resi res sic stantibus, allo stesso modo di quelli temporanei emessi nel corso del procedimento. La Suprema Corte ha dichiarato in primo luogo ammissibile il ricorso e, intendendo dare continuità al suo più recente orientamento, ha ribadito come il decreto della Corte di appello contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento sia ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dal momento che già nel vigore della l. 8 febbraio 2006, n. 54 (che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio) ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale ha abolito ogni distinzione, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e della definitività, perché ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato. Secondo gli Ermellini, poi, il ricorso era da ritenersi fondato in quanto il risalente orientamento, richiamato dai Giudici d’appello, è da ritenersi ormai superato, non solo alla luce delle sopravvenute novità legislative, ma anche sulla base del più recente indirizzo della S.C., secondo cui tutti i provvedimenti c.d. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., sebbene non abbiano natura prettamente contenziosa, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi. Inoltre, a detta della S.C., il decreto del Tribunale per i minorenni con il quale sono stati disposti la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ed il persistente collocamento dei figli minori presso una comunità è immediatamente reclamabile, in quanto, sebbene adottato nell’ambito di un procedimento ancora in corso, risulta già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, considerate le sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale, su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, nonché, anche, risulta suscettibile di acquisire la definitività equiparabile al giudicato, all’esito delle fasi impugnatorie, atteso che, solo la sopravvenienza di fatti nuovi, lo rende modificabile o revocabile.



3. La natura dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nella evoluzione giurisprudenziale



Con l’importante sentenza in commento, la Corte di Cassazione, intendendo dare continuità all’indirizzo intrapreso negli ultimi anni, è tornata ad affermare, superando la sentenza n. 4614/19981 , richiamata dalla Corte di appello di Trieste, l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus dei provvedimenti c.d. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., sebbene mancanti di natura prettamente contenziosa, in quanto non revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi. La questione relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione avverso i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, è stata, infatti, per lungo tempo, risolta negativamente da una consolidata posizione giurisprudenziale2 che riteneva i provvedimenti in questione non dotati dei caratteri di decisorietà e definitività in senso sostanziale, richiesti, invece, per l’applicazione dell’art. 111, comma VII, Cost. Simile negazione, trovava, poi, riscontro nella pretesa di ricondurre tutti i provvedimenti riguardanti i figli all’interno dell’area della giurisdizione volontaria, dal momento che a tale inquadramento sistematico faceva da contraltare la non attitudine al giudicato e il correlato regime di stabilità ridotta, quale quello delineato nella disposizione di cui all’art. 742 c.p.c.3 . Come noto, la questione circa l’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione avverso i provvedimenti non aventi la forma di sentenza fu risolto da una pronuncia delle Sezioni Unite degli anni Cinquanta, secondo cui il rimedio in esame deve essere esteso ad “ogni provvedimento che sia idoneo ad incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private alla stessa stregua di un provvedimento dato in forma di sentenza a norma dell’art. 279 c.p.c.”4 , purché dotato, da un lato, del requisito della decisorietà, caratteristica di ogni provvedimento emesso all’esito di un procedimento, vertente su diritti soggettivi o status, idoneo ad attribuire ad uno dei contendenti un “bene della vita”, e, dall’altro, della definitività, ossia dell’idoneità a raggiungere la qualifica di cosa giudicata in senso sostanziale, come tale non ulteriormente impugnabile5 . Per questa via, si è quindi aperta la strada per l’accesso al ricorso straordinario anche dei provvedimenti aventi la forma di ordinanza e di decreto, purché emessi per la tutela di un diritto soggettivo o di uno status (requisito della decisorietà), all’esito di un modello procedimentale sfociante in un provvedimento non altrimenti impugnabile (requisito della definitività). Venendo al diritto di famiglia, particolarmente delicata si presenta la questione relativa all’individuazione dei provvedimenti che possono essere qualificati come decisori e definitivi, stante l’esistenza di diversi modelli processuali a seconda della tipologia di azione esercitabile, la frequente opzione per le forme del rito camerale, e la presenza del minore e del suo superiore interesse (potenzialmente in conflitto con quello del genitore, titolare della potestà genitoriale e, quindi, del fascio diritti-doveri previsti dall’art. 30 Cost.)6 . La tradizionale tesi dell’inammissibilità del ricorso straordinario avverso i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, stante la marcata instabilità degli effetti dei provvedimenti camerali7 , ne negava l’accesso in Cassazione, in quanto nei procedimenti de potestate non viene risolto un conflitto fra parti processuali in lite per l’attribuzione di un “bene della vita”, ma viene attuato solamente un controllo esterno sulla potestà genitoriale affidato al giudice ed orientato all’esclusivo e preminente interesse del minore, così che la revocabilità dei provvedimenti in questione, al mutare delle condizioni legittimanti, vale a non conferire agli stessi il carattere della definitività8 ; i procedimenti de potestate sarebbero, quindi, connotati da un carenza di contrapposizione tra diritti soggettivi, dei genitori e del minore, dal momento che in essi non si decide una controversia tra parti antagoniste, ma viene esclusivamente attuata una funzione gestoria nel preminente interesse del minore9 . Inoltre, nella stessa giurisprudenza di legittimità non sono mancate pronunce nelle quali la Corte, pur ammettendo velatamente che i provvedimenti limitativi o ablativi della (allora potestà e oggi) responsabilità genitoriale sono in astratto idonei ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, ha sottolineato comunque l’inidoneità di tale “incisione”, a causa delle forme camerali del procedimento, ad assumere la stabilità dell’accertamento, che si realizza, invece, all’esito di un procedimento giurisdizionale contenzioso, di quegli stessi diritti10. Quanto, invece, al requisito della pretesa mancanza di definitività, l’impostazione tradizionale escludeva tale carattere in quanto i provvedimenti di cui si discute sono di per sé non idonei a formare giudicato, pur rebus sic stantibus, e sempre modificabili e/o revocabili da parte dello stesso giudice che li ha emessi, a fronte del mutamento delle circostanze che avevano portato alla loro adozione11. Considerazioni, queste, ribadite anche in un più recente arresto della S.C., in cui è stato affermato come i provvedimenti di cui si discute, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, “perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme”12, con la conseguenza che detti provvedimenti, ancorché adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, essendo modificabili e revocabili tanto ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, quanto ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. Infine, a quanto appena ricordato, va aggiunto come la Suprema Corte nell’escludere il carattere della definitività e della decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., non ha mancato di rimarcarne le differenze rispetto a quelli, al contrario, pacificamente ricorribili nelle forme del ricorso straordinario, concernenti l’affidamento dei figli minori e le relative statuizioni economiche, sottolineando che mentre questi ultimi regolano “l’esercizio” della responsabilità genitoriale, i primi attengono alla compressione della “titolarità” di detta responsabilità, rimessa al controllo esterno del giudice, dal momento che vengono assunti nell’interesse del solo minore, a prescindere dalle richieste dei genitori, fatto, questo, che impedirebbe agli stessi di acquisire valenza di giudicato rebus sic stantibus13.



4. Le “aperture” che hanno determinato il cambio di impostazione



Negli ultimi anni, grazie soprattutto all’intervenuta riforma della filiazione e prima ancora a qualche isolata pronuncia di segno contrario14 che aveva fornito letture interpretative meno rigide circa l’accesso al ricorso straordinario per Cassazione, si è giunti a un ripensamento della materia che ha consentito di delineare una precisa cornice sistematica nella quale inquadrare i provvedimenti de poteste all’interno di quelli decisori e definitivi, decretandone, quindi, la piena ricorribilità. In particolare, in relazione al provvedimento che esclude o limita la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel 2009 si è assistito a un mutamento di indirizzo nella giurisprudenza della Suprema Corte15 che ha portato a riconoscere la possibilità di esperire il ricorso straordinario contro i provvedimenti di cui sopra, pronunciati in sede di reclamo e relativi all’affidamento dei figli ed alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa coniugale. In tali pronunce la Corte ha sottolineato l’autonomia del procedimento di cui all’art. 317-bis c.c. rispetto a quelli previsti dagli artt. 330 ss. c.c. Questa autonomia, fondata sulle novità introdotte ad opera della l. n. 54 del 200616 sull’affidamento condiviso, la quale ha attuato una equiparazione di disciplina tra figli legittimi e figli naturali ha avvicinato, per certi versi, il procedimento ex art. 317-bis c.c. a quelli di separazione e divorzio. Successivamente, la l. n. 291 del 201217 e il d.lgs. n. 154 del 201318, avendo equiparato i figli nati all’interno o fuori dal matrimonio, hanno aperto nuove prospettive di inquadramento dei diversi procedimenti de potestate e, quindi, indotto la Cassazione a riflettere sulla possibilità di ripensare il proprio orientamento, non essendo più ammissibili, su situazioni sostanziali di fatto identiche, una disciplina diversa sotto il profilo delle garanzie e della tutela per ragioni legate alle formalità del rito applicabile. Infatti, sebbene l’attività giurisdizionale svolta nei giudizi che ci occupano non abbia natura propriamente contenziosa, non può nemmeno essere ridotta ad un’attività di mero controllo della responsabilità genitoriale nell’interesse preminente del minore, posto che, ai sensi dell’art. 336 c.c., il procedimento si svolge in presenza di parti processuali tra loro in conflitto, dovendo i genitori, quanto il minore essere ascoltati, nonché assistiti da un difensore. A fronte, quindi, dei cambiamenti intervenuti nella disciplina normativa, gli Ermellini hanno aperto alla ricorribilità per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., dapprima, dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità dei genitori sui figli minori, qualora siano irrevocabili e definitivi, rebus sic stantibus, in quanto il giudice di merito si spoglia definitivamente della giurisdizione al riguardo19, e, subito dopo, hanno ritenuto impugnabili i provvedimenti della Corte di appello, sezione minorile, in sede di reclamo avverso le pronunce adottate ex art. 316 c.c., concernenti l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le statuizioni consequenziali20. Altro argomento a sostegno del revirement della S.C. è la modifica apportata all’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della sopracitata l. 219/201221, la quale, avendo attribuito al Tribunale ordinario la competenza in materia di procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nei casi in cui sia già pendente fra le parti stesse un procedimento di separazione personale o di divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c., costituisce un ulteriore argomento volto a parificare il regime processuale dei provvedimenti resi ai sensi degli artt. 337-bis ss. c.c. ai provvedimenti pronunciati ex artt. 330 ss. c.c.22. Col passare del tempo si è quindi arrivati a comprendere che il provvedimento riguardante la responsabilità genitoriale, come quello dell’ordinanza oggi commentata, incide su “diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale”23, tanto da poter essere assimilabili, almeno per quanto attiene ad un profilo pubblicistico, a quelli disposti dal Tribunale ordinario nei provvedimenti inerenti la separazione dei coniugi (e dei conviventi) e il divorzio, in quanto “pur se adottato nell’ambito di procedimento ancora in corso, è già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale”24. Scompare, dunque, l’idea che i procedimenti che ci occupano siano esclusivamente volti alla tutela dell’interesse del minore, privi del carattere della contenziosità e di parti contrapposte. Ragion per cui, a fronte delle novità legislative più volte ricordate, non ha più fondamento la tesi che pretende di differenziare il regime dei provvedimenti riguardanti l’affidamento e l’esercizio della responsabilità genitoriale in sede di separazione o divorzio, notoriamente ritenuti idonei ad un giudicato c.d. rebus sic stantibus, ed i provvedimenti, come quelli oggetto della ordinanza oggi annotata, “altresì suscettibile di acquisire la definitività equiparabile al giudicato, all’esito delle fasi impugnatorie, atteso che solo la sopravvenienza di fatti nuovi lo rende modificabile e revocabile”25. Il carattere della definitività non può, quindi, essere escluso solo per il fatto che i provvedimenti che qui interessano possano sempre essere successivamente revocati, essendo quasi tutte le decisioni rese in materia di famiglia soggette alla clausola rebus sic stantibus e non per questo considerate come non definitive, per l’essere la revoca e/o modifica degli stessi correlata all’allegazione di nuovi fatti e/o circostanze capaci di trasformare l’assetto stabilito nella pronuncia.



5. Conclusioni



La pronuncia oggi annotata è, a modesto avviso di chi scrive, interessante, in quanto, non solo offre l’occasione per tornare a riflettere sulla natura dell’attività giurisdizionale svolta nei giudizi de potestate e per affrontare, in chiave critica, il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione anche in questo delicato ambito della tutela giurisdizionale dei diritti, rappresentato dal processo familiare, ma anche perché l’ordinanza sottolinea, ancora una volta, come il provvedimento che dispone la sospensione della responsabilità genitoriale vada ad incidere su diritti di natura personalissima, aventi primario rango costituzionale, di cui il genitore e il minore sono portatori, tali da non giustificare garanzie e tutele inferiori rispetto a quelle dettate per i provvedimenti ordinari sui diritti

NOTE

1 Cass., 7 maggio 1998, n. 4614, in Mass. Giur. it., 1998.

2 Cass., sez. unite, 15 luglio 2003, n. 11026, in Giur. it., 2004, 1162; in

senso conforme cfr. Cass., 14 maggio 2010, n. 11756, in CED Cassazione, 2010. 3 Cfr. C. cecchella, Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili,

Bologna, 2018, 221.

4 Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in Foro it., 1953, I, 1248.

5 Per un approfondimento della compresenza di tali requisiti con specifico

riferimento ai giudizi de potestate, cfr. Cass., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220, in Giust. civ., 1987, I, 903; Cass., sez. un., 10 giugno 1988, n. 3931, in Giur. it., 1989, I, 1, 1224; Cass., sez. un., 25 gennaio 2002, n. 911, in Fam. e dir., 2002, 4, 367 ss., con nota di F. Porcari, Provvedimenti de potestate e inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.: le Sezioni Unite confermano il proprio tradizionale orientamento.

6 La norma in questione si riferisce non solo al dovere, ma anche al diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli, e consentirebbe di attribuire consistenza di diritto soggettivo alla situazione giuridica del genitore esercente la potestà; sul punto cfr. E. grasso, I procedimenti camerali e l’oggetto della tutela, in I procedimenti in camera di consiglio e la tutela dei diritti: Atti del XVII Convegno nazionale, Milano, 1991.

7 Secondo quanto previsto dall’art. 742 c.p.c. secondo cui i decreti camerali possono essere in ogni tempo modificati o revocati.

8 Cfr. G. ressani, Ricorso straordinario per cassazione e provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c., in Fam. e dir., 2013, 6, 586.

9 Cfr. Cass., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220, cit.; in senso conf., Cass., sez. un., 10 giugno 1988, n. 3931, cit.; Cass. sez. un., 25 gennaio 2002, n. 911, cit.; Cass., 31 maggio 2012, n. 8778, in Fam. e dir., 2012, 11, 1056 e Cass., 4 aprile 2011 n. 7609, in CED Cassazione, 2011.

10 Cfr. Cass., 17 ottobre 1980, n. 5594, in Foro it., 1981, I, 69; Cass., 27 marzo 1985, n. 2151, in Giur. it., I, 1, 265; Cass., 7 novembre 1985, 5408, in Giur. it., 1986, I, 1, 1025; Cass., 12 luglio 2002, n. 10128, in Fam. e dir., 2003, 2, 153 e Cass., 7 giugno 2002, n. 8279, in www.leggiditalia.it.

11 Cass., 10 luglio 2018, n. 18149, in Foro it., 2018, 9, 1, 2716; cfr. Cass., 13 settembre 2012, n. 15341, in Fam. e dir., 2013, 6, 586.

12 Cass., 10 luglio 2018, n. 18149, cit.

13 Cfr. Cass., 13 settembre 2012, n. 15341, cit., e Cass., 3 aprile 2015, n.

6863, in www.leggiditalia.it.

14 Cass., sez. un., 9 gennaio 2001, n. 1, in Fam. e dir., 2001, 3, 282, con nota di M.G. civinini.

15 Cass., 30 ottobre 2009, n. 23032, in www.leggiditalia.it; Cass., 4 novembre 2009, n. 23411, in Fam e dir., 2010, 2, 113, e Cass., 26 marzo 2015, n. 6132, in www.leggiditalia.it.

16 Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, in G.U. n. 50 dell’1 marzo 2006.



17 Legge 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012.

18 Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norme dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014.

19 Cass., 29 gennaio 2016, n. 1743, in Fam. e dir., 2016, 12, 1135, con nota di E. ravot, in cui la S.C. ha ritenuto, nel caso di specie, inammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso un provvedimento adottato dal giudice minorile nell’ambito di una procedura non conclusa di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, coinvolgente anche i nonni, precisando che non sono impugnabili i provvedimenti “provvisori” che limitano la loro efficacia ad un periodo predefinito, anche disponendo attività istruttorie; e Cass., 29 gennaio 2016, n. 1746, in Foro it., 2016, 3, 1, 811.

20 Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, in Foro it., 2017, 9, 1, 2658.

21 La l. 219/2012 contiene anche alcune modifiche alle norme in tema di competenza. In particolare, l’art. 3 interviene per così dire sull’art. 38 disp. att. c.c. limitando la competenza del Tribunale per i minorenni ai soli provvedimenti contemplati dagli artt. 84 (matrimonio del minore), 90 (assistenza del minore nella stipula di convenzioni matrimoniali), 330 (decadenza del genitore dalla potestà sui figli), 332 (reintegrazione nella potestà), 333 (condotta pregiudizievole del genitore e allontanamento dalla casa familiare), 334 e 335 (amministrazione del patrimonio del minore), 371, ultimo comma (minore ed esercizio dell’impresa) c.c. Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c., inoltre, la disciplina in questione esclude la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia “in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.” casi questi nei quali provvede il Tribunale ordinario. Inoltre, il successivo art. 4 sancisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

22 Cass., 21 novembre 2016, n. 23633 del 2016, in questa Rivista, gennaio-dicembre 2017, 196 ss., con una mia nota F. Ferrandi, Il ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale; da ultimo cfr. Cass. 25 luglio 2018, nn. 19779 e 19780, in Foro it., 2018, 11, 1, 3552 e in CED Cassazione, 2018.

23 Cass., 17 aprile 2019, n. 10777, www.leggiditalia.it; in senso conforme v. Cass. 25 luglio 2018, nn. 19779 e 19780, cit.; Cass., 18 giugno 2015, n. 12650, in www.leggiditalia.it, e Cass., 13 settembre 2012, n. 15341, cit.

24 Cass., 17 aprile 2019, n. 10777, cit.

25 Cass., 17 aprile 2019, n. 10777, cit.