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Il diritto di visita dei genitori separati al tempo del covid-19. Analisi della giurisprudenza

autore: S. Sinisi - J. Scrascia

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Le pronunce favorevoli al diritto di visita. - 3. Le pronunce favorevoli alla sospensione del diritto di visita. - 4. Conclusioni.



1. Introduzione



Nel tempo straordinario di emergenza epidemiologica che stiamo vivendo a motivo della diffusione del virus Covid-19, ci si interroga con sempre maggiore frequenza sulla possibilità per i genitori separati nel poter o meno esercitare il proprio diritto di visita. Questo contributo, senza alcuna pretesa di esaustività e considerato che tutti i provvedimenti analizzati sono stati emessi in via cautelare in condizioni di estrema urgenza e spesso, inaudita altera parte, si prefigge di analizzare le pronunce dei tribunali che, al termine della c.d. Fase 1, hanno affrontato tale problematica in maniera molto differente, sottolineando come tale problematica sia riferita ad un periodo ben circoscritto nel tempo. L’arco temporale esaminato, infatti, va dal 10 marzo 2020 sino al 3 maggio 2020. Ulteriore e doverosa premessa è che, volendo soffermarsi sull’analisi delle varie pronunce, si è deliberatamente omesso l’analisi dei provvedimenti legislativi (d.P.C.M. 8-9 e 22 marzo 2020, decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, le varie circolari interpretative tra cui quella del 23 marzo 2020 n. 15350/117-2 Uff.III-Prot.Civ., le varie FAQ pubblicate su sito del Ministero degli Interni, nonché i vari modelli di autocertificazione). Sono stati esaminati 43 provvedimenti, di cui 34 del Tribunale Civile, 5 della Corte d’Appello, 3 del Tribunale per i Minorenni ed 1 del Giudice Tutelare. L’aerea geografica di appartenenza è così suddivisa: 14 Nord, 6 Centro, 20 Sud, 3 Isole.

In prima battuta può dirsi che 16 pronunce sono state favorevoli al prosieguo dei rapporti tra genitore non collocatario e minore, mentre 24 pronunce sono state favorevoli alla sospensione del diritto di visita, 3 lo hanno ridotto sensibilmente. Interessante è poi notare la distribuzione delle decisioni nel tempo e come si sia modificato l’esito delle stesse.



2. Le pronunce favorevoli al diritto di visita



A favore del normale svolgimento del diritto di visita o, comunque, della sua ripresa nel periodo emergenziale militano sedici pronunce, oltre a due che ne riducono significativamente il tempo di svolgimento. 1. Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 marzo 2020, si schiera fulmineamente, ancor prima di conoscere la reale gravità sia in termini di contagi che di deceduti, dalla parte di chi ritiene che il diritto di visita debba continuare ad essere esercitato senza alcun ‘se o ma’. Si legge, infatti: “ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentano gli spostamenti finalizzati a rientri presso la ‘residenza o il domicilio’, sicché alcuna ‘chiusura’ di ambiti regionali può giustificare violazioni in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10 marzo 2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione ne divorzio; ritenuto che in relazione alle contingenze determinate dalla diffusione epidemiche Covid-19 non sussistono ragioni gravi per considerare gravi ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. i comportamenti di (OMISSIS) a tutela dei minori e rigettata ogni altra domanda inaudita altera parte dispone che le parti si attengano alle precisioni di cui al verbale di separazione consensuale del 24 ottobre 2018”1 . 2. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del 26 marzo 2020 si richiama espressamente al decreto del Tribunale di Milano e, dinanzi alla richiesta di modifiche alla separazione in atto da parte della madre, rigetta l’istanza, motivando che tanto dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020, tanto dalle FAQ diramate dalla Presidenza del Consiglio e datate 10 marzo 2020, tanto dal decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 art. 1, comma 2, lettera a), si può “affermare che il diritto di visita è consentito rientrando nelle “situazioni di necessità”2 e che “le norme in vigore non precludono l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consentono gli spostamenti finalizzati ad esercitare il diritto di visita dei genitori, non giustificando la situazione emergenziale attuale violazioni e/o modifiche di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”3 . 3. Il Tribunale di Verona, con decreto del 27 marzo 2020, in relazione alla richiesta di chiarimenti circa il regime di collocamento e diritto di visita della figlia minore nel periodo emergenziale, ha modificato l’ordinario diritto di visita sino a quel momento praticato “finché perdura il periodo di emergenza sanitaria in atto con chiusura delle scuole, trascorra 14 giorni con ciascun genitore”4 allo scopo di limitare il più possibile gli spostamenti tra comuni.

4. Il Tribunale di Trani, con decreto del 28 marzo 2020 ed in relazione alla richiesta di un padre che lamenta come la madre non gli permetta di vedere i propri figli motivando tale comportamento con la situazione emergenziale in atto, argomenta in modo diffuso il proprio convincimento in senso contrario: “rilevato, altresì, che la regolamentazione degli spostamenti, trasferimenti e prescrizioni da osservare nella situazione di carattere straordinario ed eccezionale quale si è verificata, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19 rientri nelle precipue attribuzioni delle Autorità preposte (anche amministrative locali) (OMISSIS) sia in punto di normazione che di loro attuazione e, per esse, delle forze dell’ordine chiamate ad assicurarne l’osservanza e l’attuazione rispetto alle quali alcuna interferenza può interporre l’autorità giudiziaria il cui potere di intervento va rigorosamente circoscritto a profili che attengono al merito dell’affidamento dei minori, della sua regimentazione ed eventuale rivisitazione ove ne sussistano i presupposti ed in presenza di concrete allegazioni. Profili non sussistenti nel caso di specie; ritenuto che, pur alla luce della superiore premessa, le previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. A) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 n. 11, sue modifiche ed integrazioni, non siano né incompatibili né preclusive della attuazione delle disposizioni in materia di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati alla osservanza dei relativi provvedimenti giurisdizionali tanto trovando conferma nelle F.A.Q. diramate dalla Presidenza del C.D.M. (OMISSIS); ritenuto, che anche in forza della detta normazione di emergenza e pur dopo il d.P.C.M. 22 marzo 2020, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (OMISSIS), l’autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario come normativamente stabilite; ritenuto che, per contro, il genitore collocatario non sia neppure autorizzato ad impedire gli incontri padri-figli invocando quale motivazione l’esistenza della situazione esistente (OMISSIS); ritenuto che, in relazione alle contingenze determinate dalla situazione emergenziale diche trattasi, non sussistono fondate ragioni per considerare gravi e, dunque, sanzionabili i comportamenti tenuti dalla resistente a tutela dei minori”5 , concludendo affinché le parti si attengano ai provvedimenti già in essere con la precisazione della rigorosa osservanza della normativa d’emergenza.

5. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 31 marzo 2020, nel caso di una madre che ha inteso sospendere le visite tra il proprio figlio ed il padre non collocatario ha così argomentato: “È noto che in data 27 marzo 2020, nell’ultimo modello di autocertificazione, il Ministero dell’Interno ha inserito tra i motivi di necessità, per gli spostamenti interni nello stesso Comune, e di assoluta necessità, per gli spostamenti tra Comuni diversi, gli ‘obblighi di affidamento di minori’. Pertanto le limitazioni alla circolazione per la grave emergenza sanitaria, a tutela della salute personale e collettiva, non incidono sulle disposizioni dei tribunali quanto alla frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, a garanzia del rispetto del principio della bi-genitorialità; certo, fatta salva poi la valutazione di ogni singola situazione familiare e la necessità o meno di tutelare i figli dal pericolo di contrarre il Covid-19. Occorre ora quindi valutare se i comportamenti rappresentati da ciascun genitore quanto al comportamento dell’altro genitore, siano da considerarsi pregiudizievoli al figlio (OMISSIS), e quindi, motivi per collocare (OMISSIS) presso la casa del padre, come chiede il ricorrente, o per interrompere le frequentazioni con il padre, come chiede la madre”6 , concludendo che devono essere confermati i provvedimenti riguardanti il calendario di visite e frequentazione tra il padre e figlio minore.

6. Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 3 aprile 2020, assume una posizione molto radicale riguardo alla richiesta di sospensione degli incontri padre-figli come indicato dai servizi sociali, mutando le modalità con video chiamate. Afferma il Tribunale che “la sospensione degli incontri diretti padre/figli (sostituiti con le videochiamate) è questione nuova ma che non discende da una valutazione delle competenze genitoriali ma da un’interpretazione della normativa emergenziale vigente da parte del Servizio Tutela Minori”7 e pertanto dispone che debbano continuare le prescrizioni adottate in sede presidenziale riguardo al diritto di visita padre/figli.

7. Il Tribunale di Treviso, con decreto del 3 aprile 2020, affronta la richiesta della madre di ottenere il ripristino delle ordinarie modalità di affido, ritenuto che “il rifiuto di ripristinare l’ordinario regime di affidamento, collocazione e visite da parte del padre non pare giustificato da peculiari condizioni sanitarie della signora (omissis) o del suo nucleo convivente… ritenuto, pertanto, che nel caso di specie i pericoli di diffusione del contagio legati al solo spostamento dei bambini fra le abitazioni dei genitori siano talmente contenuti da dover cedere di fronte alla necessità di evitare strumentalizzazioni della situazione e di garantire il carattere di normalità alle relazioni familiari”8 conclude con l’immediato ripristino del regime di affidamento e di visita sino a quel momento stabilito.

8. Il Tribunale di Torre Annunziata, con un’articolata ordinanza del 6 aprile 2020 si pronuncia in merito ad un caso ben specifico ed ossia la richiesta di una madre di una figlia affetta da una grave patologia dello spettro autistico che richiede la sospensione del diritto di visita del padre a motivo della situazione emergenziale e per paura del contagio della minore. Il Tribunale evidenzia preliminarmente come l’esercizio della bigenitorialità sia un diritto costituzionalmente protetto e che, a riguardo, lo Stato Italiano ha subito diverse censure da parte della CEDU per l’adozione di una serie di misure stereotipate del tutto inadeguate al singolo caso concreto. Ha poi aggiunto che anche i decreti legge e i d.P.C.M. del Governo, nonché l’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 della Regione Campania vadano lette tutte nell’ottica sì di contenere il contagio ma sempre nel rispetto delle esigenze primarie delle persone, così deducendo che, solo il comportamento dei genitori in tale situazione è legittimato a salvaguardare la salute dei minori e non già leggi, ordinanze del Presidente della Regione o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Continua, quindi, affermando come sia la responsabilità genitoriale ad imporre agli stessi genitori il dovere di individuare le corrette misure a tutela della salute dei propri figli e ciò, in considerazione della liceità degli spostamenti finalizzati alla frequentazione del padre verso il figlio minore che rinviene nel “riconosciuto essenziale apporto all’equilibrio psico-fisico del minore (OMISSIS) costituisca misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale”9 . E per questo conclude che “in caso di contrasto tra i genitori occorre una specifica valutazione della fattispecie concreta che dia conto in maniera rigorosa della sussistenza di un pericolo di pregiudizio”10, poiché “occorre operare una delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco, in cui i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bigenitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute; ritenuto che, non reputando condivisibili le tesi che assegnano prevalenza ad uno dei due diritti in questione, appare preferibile l’orientamento che giustifica la compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto (OMISSIS). Il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori (OMISSIS); ritenuto che, pertanto, in assenza di specifiche ragioni di tutela della salute nei termini ora evidenziati, seppur con le cautele previste dalle norme vigenti, debba essere salvaguardato il diritto del resistente a potere incontrare la figlia, secondo la regolamentazione adottata nel corso del giudizio”11, va rigettata la richiesta di sospensione delle visite del padre richiesta dalla madre, aggiungendo anche almeno una videochiamata nei giorni diversi dal diritto di visita.

9. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 7 aprile 2020, affronta la richiesta di un padre che lamenta l’ostruzionismo della madre che, senza interpellarlo, si è trasferita dalla casa familiare sita in Roma e con i figli minori in Puglia e che chiede di poter esercitare tale diritto di visita recandosi anch’egli in Puglia di dove è originario. Anche qui il Tribunale rileva come le misure restrittive della circolazione per arginare il contagio da Covid-19 impongono un’analisi relativa al bilanciamento tra l’interesse preminente del minore e del genitore di veder garantita la bigenitorialità e quello alla salute individuale e collettiva, ritiene che “nel caso in esame la frequentazione tra il padre e i figli minori (OMISSIS) non espone gli stessi ad alcun rischio ulteriore che non sia quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto”12 e conclude disponendo la piena attuazione delle prescrizioni già assunte in fase di udienza presidenziale con l’unica modifica di consentire al padre di svolgere le visite non già in Roma ma in Puglia ove i minori si sono trasferiti con la madre.

10. Il Tribunale di La Spezia, con pronuncia del 7 aprile 2020, è intervenuto sulla richiesta del padre in ordine all’impedimento frapposto dalla madre alla frequentazione della figlia minore con il padre. Il Tribunale “premesso che l’esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto sia dal punto di vista dei genitori (ed in particolare del genitore non collocatario) sia dal punto di vista del minore, rispondendo ad un suo incomprimibile interesse il mantenimento di un rapporto equilibrato e regolare con il genitore non convivente (e ciò a maggior ragione in situazioni eccezionali – quali quella in atto – in cui deve essere maggiormente salvaguardata la serenità del minore, anche attraverso il mantenimento costante e regolare di ogni rapporto affettivo secondo le modalità ed abitudini già da questo conosciute e praticate); rilevato che l’attuale normativa volta a contrastare la situazione sanitaria emergenziale in atto non incide sul diritto del minore di frequentare il genitore non convivente e sul correlato esercizio del diritto di visita da parte di quest’ultimo, tanto è vero che nel modulo di autodichiarazione elaborato dal Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2020, gli obblighi di affidamenti di minori sono stati inseriti tra le cause degli spostamenti consentiti; ritenuto che le indubbie esigenze di tutela della prole, anche sotto il profilo sanitario, debbano essere salvaguardate mediante il rigoroso rispetto da parte di entrambi i genitori delle disposizioni governative vigenti in tema di limitazioni al contatto sociale, salvo che venga prospettate specifiche ragioni – da valutarsi caso per caso – che giustifichino viceversa l’adozione di misure limitative al diritto di frequentazione (ad es., per l’attività a rischio di contagio di un genitore, l’eccessiva promiscuità del nucleo familiare, la rilevante distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, la logistica delle stessa in quanto situate in zone già definite ‘rosse’ e comunque ad alta densità di contagi); precisato che ciò di cui si deve discutere nell’ambito del presente procedimento è la tutela della salute della minore (e non anche quella, pur parimente degna di considerazione, della salute dei nonni paterni, i quali peraltro non risulta si siano opposti alla permanenza della minore presso la loro casa insieme al figlio, come già avviene da tempo nei periodi in cui la minore sta con il proprio padre)”13, ha concluso per il ripristino degli incontri con il padre, prevedendo altresì il recupero dei periodi di permanenza non goduti.

11. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 9 aprile 2020 risponde alla richiesta di una madre che chiede la sospensione del diritto di visita del padre nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica. Il Tribunale, in questo caso, interviene ripristinando il diritto di visita del padre che è stato cautelativamente prodotto appena il 2 aprile 2020 “ritenuto, anche alla luce delle interazioni con le autorità sanitarie menzionate in atti, che il contegno tenuto dal Tizio nell’esplicare sinora il proprio diritto di visita, seppur non improntato ad estrema cautela, non abbia concretamente comportato l’esposizione a pericolo del figlio minore”14 anche alla luce di un certificato medico prodotto dal padre attestante l’assenza di patologie diffusivo-contagiose e specificando le modalità di esercizio presso la residenza della madre, invitando il padre ad attenersi scrupolosamente alle restrizioni dettate dalle autorità sanitarie nazionali e locali per tutelare la salute del minore, nonché prevedendo una connessione telematica anche visiva con la madre in una determinata fascia oraria per favorire il contatto con la madre.

12. Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 9 aprile 2020 risponde alla richiesta di sospensione del diritto di visita degli incontri del figlio con il padre attesa l’emergenza Covid-19, rigetta l’istanza della donna così motivando che “la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all’equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale”15, nonché sia le linee guida del Governo consentano gli spostamenti dei genitori non collocatari nel rispetto delle modalità previste dal giudice, sia il modello dell’autodichiarazione preveda tale ipotesi e soprattutto “ritenuto che neppure risulta che il padre del minore appartenga ad una categoria a rischio”16, ovviamente prescrivendo al padre “tutte le cautele in merito agli spostamenti con il figlio minore necessitati dalla attuale situazione di emergenza sanitaria”17.

13. Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 16 aprile 2020, su richiesta del padre di vedere disciplinato il diritto di visita a settimane alterne presso entrambi i genitori, ha così disposto “Il periodo emergenziale dovuto alla diffusione del Covid-19 non giustifica allo stato la collocazione della minore presso i genitori a settimane alterne, come richiesto dal ricorrente, atteso che: a) tale regolamentazione comporterebbe uno stravolgimento dell’attuale situazione, con possibili ripercussioni per la minore, di soli 3 anni di età; b) i due genitori abitano ad una distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro, per cui il trasferimento da una abitazione all’altra non comporta particolari disagi e rischi per la minore”18 e ciò viene motivato dal Tribunale poiché “Gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono pertanto sempre consentiti e ciascun genitore deve di conseguenza permettere il normale alternarsi dei figli, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti che regolamentano il loro affidamento. Unica esclusione – ma non è il caso di specie – è logicamente l’esistenza di situazioni sanitarie ostative all’esercizio del diritto di visita, quali anche la positività al Covid-19 del minore o di uno dei genitori o la loro collocazione in quarantena”19.

14. Il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 22 aprile 2020 decide in merito alla richiesta di un padre di poter vedere il figlio dopo che dal 24 febbraio 2020 la madre ha impedito l’esercizio di tale diritto. Il Collegio ritiene nel caso di specie che il padre possa prendere e portare con sé il figlio di tenera età per una settimana consecutiva al mese in Roma atteso che “la prolungata sospensione di tali rapporti può compromettere la legittima aspirazione del minore di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e che, anche per la tenera età del minore (OMISSIS), la relazione non può essere mantenuta, in maniera virtuale, con l’utilizzo di supporti tecnologici”20 e motivando tale impostazione sulle considerazione per cui “le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020 n. 11 non sono preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la ‘residenza o il domicilio’, sicché alcuna ‘chiusura’ di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”21 e che “anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10 marzo 2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”22. Tutto questo, stabilisce il Tribunale, fino al termine del periodo di vigenza della normativa emergenziale.

15. Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con provvedimento del 28 aprile 2020, affronta il caso della relazione tra il padre e la figlia di poco più di due anni, dopo il volontario allontanamento della madre con la minore. Il ricorso della madre chiede al Tribunale di pronunciare la decadenza del padre dalla propria responsabilità genitoriale, mentre il padre in attesa del merito della decisione chiede di poter vedere urgentemente la figlia. Ebbene il Tribunale adito, ritenuto di dover in via di urgenza ripristinare i rapporti padre-figlia che in senso contrario rischierebbe di comprometterlo, non emergendo dalla documentazione versata in atti particolari profili di pericolo per la minore e in coerenza con le FAQ del Ministero degli Interni ha autorizzato “in via di urgenza il padre a recarsi al comune di XXX, a prelevare la figlia XXX per portarla con sé presso la sua abitazione a XXX ed ivi trattenersi con lei fino al giorno successivo, allorquando la riporterà a XXX per riconsegnarla alla madre. Ciò anche soprassedendo dal consenso della minore, troppo piccola e quindi non interpellabile sul punto; il servizio sociale di XXX determinerà modi e tempi di tale trasferimento dando immediata esecuzione al presente decreto; le parti sono invitate a rispettare le misure di sicurezza sanitaria, in occasione della consegna della bambina”23.

16. Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 3 maggio 2020 ha si occupa di una vicenda che vede contrapposta una coppia protagonista di un accesissimo conflitto, che ha visto anche l’intervento di una apposita CTU nel merito. La vicenda prende le mossa da un ricorso ex art. 709-ter c.p.c. promosso dalla madre per chiedere la sospensione dell’esercizio del diritto di visita, in subordine, limitare a sole videochiamate giornaliere o veloci visite al domicilio non solo per la situazione emergenziale ma anche per l’attività di militare svolta dal padre. Il Tribunale rigetta l’istanza della donna, motivando preliminarmente che è incontestato il domicilio del padre in una villetta in campagna isolata da possibili assembramenti e possibili contagi, oltre che incontestato il suo lavoro in moda lità smart working da casa. Richiamando anche l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 6 aprile 2020, il Tribunale sottolinea come il padre non presenti alcuna condizione che possa prevedere ipotesi di contagio, né le mere affermazioni della madre riferite alla situazione di emergenza sanitaria attuale o a un generico timore di contagio attribuito ai minori può “in alcun modo comprimere il diritto dei figli e dei genitori (in tal caso del padre) di godere di una adeguata frequentazione fermo restando che entrambi i genitori devono rigorosamente rispettare le prescrizioni normativamente previste sul punto rinviandosi alla ordinanza emessa da questo Tribunale in data 28 marzo 2020 senza contare che l’attuale situazione, pur con tutte le cautele del caso, si sta avviando, come da provvedimenti delle autorità preposte, verso una graduale, seppur assai ponderata e cauta, normalizzazione della situazione generale”24. Ecco perché “una sospensione degli incontri non farebbe che incidere negativamente oltre misura sul rapporto padre-figli già fortemente in sofferenza”25, con la conclusione che viene disposto un puntuale calendario di incontri tra padre e figli in caso di disaccordo tra i genitori, pur auspicando un accordo tra gli stessi.

17. Infine, tre pronunce pur esprimendosi favorevolmente all’esercizio del diritto di visita, lo limitano notevolmente. Il Tribunale di Bari, dinanzi all’incapacità delle parti di raggiungere un accordo per la disciplina del diritto di visita, dapprima invita i genitori a esercitare con senso di responsabilità la gestione temporale del diritto di visita (sempre raccomandando di ridurre l’esposizione dei minori al rischio contagio) e, in difetto, dispone “in mancanza di accordo, che il prelievo e l’accompagnamento delle minori avvenga in maniera alternata”26, nel senso di disciplinare tale diritto un giorno cadauno per ciascun genitore.

18. La Corte di Appello di Milano, si occupa della vicenda di un ricorso presentato dal padre per chiedere il ripristino del diritto di visita tra genitori risiedenti in regioni diverse. Nell’ordinanza del 9 aprile 2020, il Collegio “ritiene opportuno, tenuto conto del parziale, ma non ancora decisivo miglioramento della situazione sanitaria e dell’esigenza di mantenere un rigoroso rispetto delle regole in vigore, stabilire che siano sospesi sino all’11 maggio 2020 gli incontro tra il minore e il padre, anche nei fine settimana, ma che il (OMISSIS) possa tenere presso di sé il (OMISSIS) continuativamente nel periodo 25 aprile/3 maggio 2020, per consentire al bambino di godere per un lungo periodo in modo significativo della figura paterna”27.

19. Il Tribunale di Bari, infine, affronta la fattispecie di una madre che chiede di poter sospendere gli incontri padre-figlie o, in subordine, di poterli ridurre al minimo. La Curia barese con pronuncia del 15 aprile 2020, “soppesate, nell’attuale quadro di pur declinante emergenza epidemica, le soverchianti esigenze di tutela della salute pubblica ed individuale rispetto al subvalente diritto di visita del genitore non collocatario delle due infanti, il cui esercizio implica, in base alla regolamentazione giudiziale attualmente vigente, uno spostamento più volte ripetuto settimanalmente del padre e delle bimbe fra abitazioni ubicate in comuni diversi; rimarcata l’immanente necessità di minimizzare i contatti sociali ed interpersonali, rendendoli eccezionalmente ammissibili soltanto in presenza di comprovate ed indifferibili ragioni d’urgenza (OMISSIS) dispone che (OMISSIS) fino al termine del 4 maggio 2020, eserciti il diritto di visita/incontro delle due figlie minori (OMISSIS) per un solo giorno a settimana, da concordare anticipatamente e responsabilmente con la moglie”28.



3. Le pronunce favorevoli alla sospensione del diritto di visita Maggioritarie sono state, invece, le pronunce che hanno sospeso, con motivazioni differenti, il diritto di visita.

1. Il primo provvedimento che ha deliberato la sospensione del diritto di visita ancor prima dell’estensione su tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento al contagio da Covid-19 che fino a quel momento riguardavano solo le c.d. “zone rosse” è stato emesso dal Tribunale di Verona con un decreto datato 10 marzo 2020. Nel caso di specie il Tribunale è stato investito di un ricorso per la richiesta di disciplina le modalità di visita durante l’emergenza epidemiologica tra genitori residenti in regioni differenti. Il giudice ha ritenuto opportuno sospendere momentaneamente le visite tra le figlie minori ed il padre, prevedendo la possibilità per quest’ultimo di sentire quotidianamente le figlie via Skype, Facetime o altri dispositivi similari nella disponibilità delle parti nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 21.00 in modo da poter parlare liberamente con ciascuna figlia senza interferenze altrui29.

2. Il Tribunale di Matera, con provvedimento del 12 marzo 2020 ha affrontato la richiesta di sospensione da parte della madre degli incontri padre-figlio. Il Collegio sospende il diritto di visita “ritenuto che, stante l’attuale condizione di rischio epidemiologico e tenuto conto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, appare opportuno sospendere, sino al 3 aprile 2020, gli incontri protetti padre e figlio, essendo contrario al superiore interesse del minore uscire di casa e frequentare luoghi e persone diversi dal proprio domicilio (OMISSIS) considerato, pertanto, che nell’ottica del bilanciamento tra l’interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio Covid-19, debba prevalere quest’ultimo funzionale alla tutela del superiore interesse della salute, anche in considerazione del limitato periodo di sacrificio del rapporto padre-figlio”30.

3. Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in data 12 marzo 2020, ha inteso emettere un provvedimento volto a interrompere le visite ed i rientri in famiglia dei minori inseriti in comunità, casa-famiglia o famiglia affidataria, invitando i Servizi Sociali ad aumentare i contatti telefonici anche attraverso gli strumenti audio-video in ragione del fatto che “l’autorizzazione a rientri nelle abitazioni non garantisce a seguito del ritorno in comunità o nella casa famiglia/famiglia affidataria, che siano state rispettate in maniera rigorosa le prescrizioni sanitarie di cui ai d.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 e che lo scopo primario dei decreti citati è una rigorosa e universale limitazione dei momenti sul territorio al fine di contenere il contagio, con conseguente sacrificio per tutti i cittadini, minori compresi”31.

4. La Corte di Appello di Bari, in data 16 marzo 2020, dinanzi alla richiesta di due genitori, per i quali pende una nuova CTU al fine di verificarne la responsabilità genitoriale da cui sono decaduti e con le minori collocate presso una comunità, di poter autorizzarne il rientro presso l’abitazione familiare, rigetta l’istanza specificando che “Invero i rientri dei minori nelle famiglie d’origine, non paiono realizzare le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020, ed all’ancor più restrittivo d.P.C.M. 11 marzo 2020 dal momento che lo scopo primario dello stesso è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori, e che non è verificabile che nel corso del rientro il minore non sia esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro in struttura o famiglia affidataria”32 e tanto almeno fino al giorno 3 aprile o comunque in modo da consentire alle comunità e case-famiglia di potersi adeguatamente organizzare vista l’emergenza epidemica.

5. La Corte di Appello di Lecce, con pronuncia del 20 marzo 2020 accoglie l’istanza di una madre che non vede i propri figli affidati in via esclusiva al padre e che vede solo in ambito protetto presso il Consultorio, avendo riscontrato la sospensione di detti incontri e che tale sospensione è inevitabile a motivo della situazione emergenziale, ritiene che si garantisca il rapporto madre-figli “con modalità che consentano la tutela della salute di ciascuno”33, disponendo che “il padre consenta ai minori collegamento via Skype o con Wapp videochiamata, una volta al giorno (OMISSIS) consentendo ad entrambi i ragazzi di vedere e parlare con la madre”34.

6. Molto restrittivo è il provvedimento reso dal Tribunale di Bologna in data 20 marzo 2020, con il quale autorizza espressamente “i servizi sociali territoriali a sospendere gli incontri protetti a loro demandati dal Tribunale di Bologna nel periodo di vigenza delle limitazioni agli spostamenti per l’emergenza Covid-19 nel territorio del circondario di Bologna”35, invitando “le parti interessate a collaborare col servizio e a mantenere in atto, nel periodo di eventuale sospensione degli incontri, le altre forme di rapporto telefonico o telematico coi figli”36.

7. Il Tribunale di Cagliari, in data 20 marzo 2020, su istanza di un padre che richiede di poter esercitare il proprio diritto di visita, ritiene che, alla luce del d.P.C.M. del 9 marzo 2020 che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure restrittive e “atteso pertanto, che devono essere evitati gli spostamenti delle persone, salvo che siano motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; ritenuto, che stante il contrasto insorto tra le parti, in ragione della attuale situazione di emergenza sanitaria, debba essere sospeso, inaudita altera parte, il diritto di visita del padre fino alla cessazione delle misure restrittive attualmente in vigore”37, garantendosi i rapporti tra il padre e i figli mediante quotidiane comunicazioni telefoniche e videochiamate. Al predetto provvedimento, il padre propone una impugnazione che vede aprirsi un subprocedimento con una pronuncia confermativa resa in data 20 aprile 29020. Il Tribunale scrive “ritenuto che dalla lettura delle memorie del (OMISSIS) non siano emerse ragioni per assumere una diversa regolamentazione, atteso che ogni considerazione legata all’ordinario esercizio del diritto di visita e ai rapporti tra le parti non riguardo l’oggetto del presente sub procedimento, mentre quanto affermato in ordine all’assenza di rischi per la compagna o il nonno dei minori non assume specifico rilievo; considerato, infatti, che l’attività lavorativa svolta, in primo luogo, dallo stesso (OMISSIS) è tale da esporlo indubbiamente a situazioni di elevato rischio di contagio, come dimostrato dai fatti di cronaca noti a tutti, e che conseguentemente è necessario evitare potenziali situazioni di rischio per la salute dei minori e di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda; richiamato, infine, l’orientamento elaborato da questo Tribunale a giudizio del quale, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, deve essere ritenuto prevalente l’interesse alla salute pubblica, al fine di non frustrare l’effettività delle misure di contrasto mediante spostamenti o incontri idonei ad esporre gli interessati a pregiudizio; ribadito che (OMISSIS) potrà esercitare il proprio diritto dovere di visita con l’ausilio delle moderne tecnologie di comunicazione sino alla cessazione delle misure restrittive attualmente in vigore (OMISSIS) conferma integralmente il decreto del 20 marzo 2020, disponendo la sospensione del diritto di visita paterno fino alla cessazione delle misure restrittive attualmente in vigore”38.

8. Il Tribunale di Bologna, con un decreto del 23 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle visite paterne fino al 15 aprile 2020, evidenziando la necessità di contemperare “il diritto di visita con l’esigenza della tutela della collettività e con la correlata limitazione degli spostamenti delle persone, allo stato consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”39.

9. La Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 26 marzo 2020, su istanza di una madre che chiede la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio minore, premesso che le misure prese nei vari d.P.C.M. sono volti a prevedere una rigorosa e universale limitazione dei movimenti su tutto il territorio nazionale al fine di contenere il contagio della pandemia con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori e ritenuto “che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverò al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario; ritenuto che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”40, accoglie l’istanza “e, per l’effetto, dispone che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti dd.PP.CC.MM., siano sospese le visite paterne, e dispone che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”41. Il provvedimento è poi confermato con successivo decreto del 30 aprile 2020, che accoglie l’istanza della madre a veder confermato il periodo di sospensione delle visite sino al 29 maggio 2020, disponendo che, fino a tale data, il diritto di visita paterno venga esercitato attraverso lo strumento della videochiamata o skype per periodi di tempo uguali a quelli fissati secondo il calendario prefissato, argomentando come, nonostante nel frattempo siano intervenute moltissime norme tra cui quella inserita nella legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevede come nel periodo tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020 gli incontri genitori-figli in spazio neutro o comunque alla presenza di operatori del servizio sociale si svolgano da remoto, argomenta come “la norma, benché disciplina gli incontri protetti, è indice di un principio di precauzione, che, al momento attuale, appare ancor più degno di attenzione, in vista del rischio di aumento dei contagi (OMISSIS) inoltre (OMISSIS) è sempre conservato, in capo al Giudice, di provvedere in difformità rispetto alla previsione di legge, in relazione a ciascun caso concreto”42.

10. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 26 marzo 2020 dispone la sospensione degli incontri padre e figli minori che vivono con la madre e stabilisce che “allo stato, in attesa di ulteriori provvedimenti di disciplina degli spostamenti con riferimento alla emergenza sanitaria, la disciplina delle visite non preveda più lo spostamento dei minori attesa la inopportunità di tale spostamento ed i divieti in atto nel delicato momento in essere, anche in relazione agli incontri per l’esposizione al rischio”43, garantendo il diritto alla frequentazione del padre mediante colloqui da remoto anche a mezzo videochiamata con i figli a cadenza quotidiana.

11. Il Tribunale di Bari, con ordinanza presidenziale in seno a un procedimento separativo, sciogliendo la relativa riserva, pur prevedendo un preciso calendario di incontri padre-figli, ne sospende l’operatività. Ed infatti osserva “E tuttavia va fin d’ora accolta la richiesta della madre di sospensione degli incontri padre/figli fino a quando non sarà superata l’attuale emergenza epidemiologica in atto. Nel caso in esame vengono in considerazione due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale e si pone quindi problema della compatibilità tra la tutela delle relazioni familiari sub specie dell’esercizio del diritto di visita del padre, che risponde all’interesse primario della prole a conservare con lui significativi rapporti affettivi ma anche a quello speculare del padre a godere sia dell’affetto che della presenza dei suoi figli con sé (art. 29 e 30 Cost.), e la tutela del diritto alla salute dei minori (art. 32 Cost.). Ad avviso del Tribunale, in questo peculiare memento storico, deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo”44. E aggiunge: “Il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività tanto da essere stata qualificata dall’O.M.S. pandemia, deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, nel quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi, e ciò sia in ossequio al divieto normative suddetto sia in forza dell’assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore, il quale sta continuando a lavorare in un call center e ha quindi frequentazioni con un numero indeterminato di persone, così rendendosi egli stesso possibile veicolo di infezione per i piccoli”45. Ma il Tribunale va ancora oltre e specifica ulteriormente “Nessun rilievo può invece assumere, per giustificare una decisione diversa da quella qui adottata, ii vademecum stilato dal Governo sul proprio sito dopo l’emissione del d.P.C.M. ‘Io resto a casa’ dell’11 marzo 2020, laddove ha chiarito, alla voce ‘spostamenti’, che restava consentito al genitore raggiungere il figlio e condurlo presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio, in tal modo facendo rientrare tale ipotesi nelle ‘situazioni di necessità’ di cui al d.P.C.M. 31 agosto 2020. Il Tribunale ritiene, infatti, che un tale vademecum, che non ha natura di fonte normativa ma solo di indirizzo interpretativo, non possa prevalere rispetto alle fonti primarie e secondarie che individuano invece in maniera dettagliata e specifica i casi in cui è consentito spostarsi da casa sia all’interno del Comune di residenza che al di fuori di esso. In definitiva, considerato il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da Covid-19 e l’incremento dei casi di contagio sull’intero territorio nazionale, il diritto di visita paterno dovrà rimanere sospeso fino ad una rassicurante normalizzazione della situazione in atto. Va da sé che, nell’impossibilità di proseguire gli incontri fisici tra loro, deve consentirsi a padre e figli di tenersi in contatto quanto più frequentemente possibile, e quindi anche più volte durante it torso della giornata, mediante telefonate, video chiamate, contatti via skype o altri mezzi telematici. A tal fine, pertanto, la madre dovrà favorire i contatti audio-video tra il padre ed i suoi figli, anche più volte al giorno, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili”46.

12. Il Tribunale di Terni, con provvedimento del 30 marzo 2020 si occupa di una vicenda in cui il padre lamenta di non poter vedere i propri figli neanche attraverso il percorso presso i servizi sociali incaricati, interrotto a motivo dell’emergenza epidemiologica. Il Tribunale “rilevato che le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, adottate con i numerosi provvedimenti governativi che si sono succeduti nel mese di marzo 2020, per contrastate l’emergenza epidemiologica da Codvid-19 (cfr. da ultimo d.l. n. 18/2020 e d.P.C.M. 22 marzo 2020) impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bi-genitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio); valutato che rispetto alle ordinarie frequentazioni tra il genitore non coabitante e i figli per le quali in assenza di specifici elementi di rischio – rappresenti, per esempio, dall’attività lavorativa svolta dal genitore non coabitante ovvero dalla provenienza dello stesso da zone a specifico rischio di contagio – gli incontri in spazio-neutro, prevedendo la necessaria presenza di operatori, e dovendo svolgersi in strutture pubbliche, esposte all’accesso di numerosi utenti, aumentano considerevolmente il rischio di contagio per i minori e per i genitori; considerato, inoltre, che l’accesso in locali pubblici potrebbe comportare la necessità di sanificazione dei luoghi con distrazioni di mezzi e risorse dalle strutture sanitarie destinate alla cura dei malati; valutato che, pertanto, nel bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bi-genitorialità (fondato sull’art. 30 della Cost. e sull’art. 8 Conv. CEDU) e quello alla tutela della salute (fondato sull’art. 32 della Cost.) occorre individuare una modalità di frequentazione padre figli che pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psico-fisica dei minori”47, e ritenuto ancora che “ritenuto che tali incontri potranno avvenire con modalità da remoto, quali ad esempio video chiamate (skype ovvero con chat whatsapp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e dei genitori)”48, conclude disponendo che “i responsabili del Servizio Socio assistenziale del Comune di… organizzino, fino al termine dell’emergenza sanitaria, incontri tra il padre e i figli minori con modalità da remoto, alla presenza di operatore del Servizio Sociale, solo ove ciò sia conforme all’interesse della prole, secondo quanto meglio specificato in motivazione, garantendo comunque la necessaria autonomia dei responsabili del servizio per la organizzazione dei contatti, alla luce delle esigenze che dovessero manifestarsi, anche prevedendo relazioni diversificate tra il padre e ciascuno dei figli”49. 13. Il Tribunale di Trento, con decreto del 31 marzo 2020 si occupa di una regolamentazione degli incontri padre-figlia minore in ambito divorzile. Il Tribunale “ritenuto che il protocollo di visita concordato dalle parti in sede di divorzio deve essere attuato nell’osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi compreso (per quanto qui rileva stante l’ubicazione della residenza paterna in comune diverso da quello dell’attuale residenza della minore), l’art. 1° co., lett. B), d.P.C.M., 22 marzo 2020, che testualmente recita ‘è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute’, esigenze nel cui novero non appaiono riconducibili quelle connesse all’esercizio del diritto/dovere di visita, restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione all’esito dell’instaurazione del contraddittorio […] dispone provvisoriamente la sospensione della frequentazione padre/ figlia per l’intera durata di efficacia del divieto di spostamento fra i comuni di cui al d.P.C.M. 22 marzo 2020, con riserva di modificare, confermare o revocare tale statuizione all’esito dell’instaurazione del contraddittorio; dispone inoltre che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà effettuare ogni giorno videochiamate e/o telefonate alla figlia”50.

14. Il Tribunale di Vasto, con provvedimento del 2 aprile 2020, in un procedimento di filiazione ove il padre chiede di poter tenere con sé la figlia minore, rigetta l’istanza “ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020 ed all’ancor più restrittivo d.P.C.M. 11 marzo 2020, come pure al d.P.C.M. 21 marzo 2020 e, da ultimo, al d.P.C.M. del 22 marzo 2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori; ritenuto, quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost., (cfr., in tal senso, Trib. Bari, ord. 26 marzo 2020)”51.

15. L’ordinanza presidenziale del 3 aprile 2020, con cui il Tribunale di Bari, adotta i provvedimento temporanei ed urgenti in sede separativa, stabilisce che “nell’interesse primario dei minori che deve sempre ispirare qualsiasi decisione giudiziale in questa materia, appare opportuno disporre la sospensione degli incontri padre/figli fino a quando non sarà superata l’attuale emergenza epidemiologica in atto perché nel bilanciamento tra due diritti di natura costituzionale, ovvero quello alla tutela delle relazioni familiari sub specie dell’esercizio del diritto di visita del padre, che risponde all’interesse primario della prole a conservare con lui significativi rapporti affettivi ma anche a quello speculare del padre a godere sia dell’affetto che della presenza dei suoi figli con sé (art. 29 e 30 Cost.), e quello a tutela della salute dei minori (art. 32 Cost.), almeno in questo peculiare momento storico deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo; osservato che il diritto paterno ad incontrare i suoi figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività tanto da essere stata qualificata dall’O.M.S. come ‘pandemia’, deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, del quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi; considerato che nessun rilievo può assumere, per giustificare una decisione diversa da quella qui adottata, il vademecum stilato dal Governo sul proprio sito dopo l’emissione del d.P.C.M. ‘Io resto a casa’ dell’11 marzo 2020, laddove ha chiarito, alla voce ‘spostamenti’, che restava consentito al genitore raggiungere il figlio e condurlo presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio, in tal modo facendo rientrare tale ipotesi nelle ‘situazioni di necessità’ di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2020 atteso che un tale vademecum, cosi come la successiva circolare del Ministero degli Interni rivolta alle forze di Polizia del 31 marzo 2020, non ha natura di fonte normativa ma solo di indirizzo interpretativo, e non può prevalere rispetto alle fonti primarie e secondarie che individuano invece in maniera dettagliata e specifica i casi in cui è consentito spostarsi da casa sia all’interno del Comune di residenza che al di fuori di esso; considerato, in conclusione, che il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da Covid-19 e l’incremento dei casi di contagio sull’intero territorio nazionale, impone la sospensione del diritto di visita paterno fino ad una rassicurante normalizzazione della situazione in atto ma al contempo, nell’impossibilità di proseguire gli incontri fisici tra loro, deve consentirsi a padre e figli di tenersi in contatto quanto più frequentemente possibile, e quindi anche più volte durante il corso della giornata, mediante telefonate, video chiamate, contatti via skype o altri mezzi telematici, sicché a tal fine la madre dovrà favorire i loro contatti audio-video attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili”52, conclude disponendo la sospensione del diritto di visita pur disciplinato in ordinanza per tutto il periodo emergenziale.

16. Il Tribunale di Bolzano, con decreto del 4 aprile 2020 provvede accogliendo l’istanza della madre a sospendere il diritto di visita del padre verso la figlia minore, ritenuto che “in considerazione della gravità della crisi epidemiologica in essere (con allo stato quasi 15.000 deceduti solo in Italia) appare del tutto contrario all’interesse della minore spostarsi dal territorio comunale di Bolzano per gli evidenti rischi alla salute che un tale spostamento comporterebbe; ritenuto inoltre che alla luce dei provvedimenti emessi dal Governo (da ultimo d.l. 18/2020) vanno altresì evitati spostamenti di ogni tipo laddove non strettamente necessari e ritenuto che pare condivisibile l’argomentazione della ricorrente secondo la quale ‘Nell’ottica del corretto bilanciamento tra l’interesse della minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio dal SARS-Cov-2, si ritiene debba prevalere quest’ultimo in quanto funzionale alla tutela del superiore interesse della salute’; ritenuto che debba quindi essere disposta la temporanea sospensione delle visite padre-figlia per la durata dell’emergenza Covid-19 in essere (come da dispositivo del presente decreto), fermo restando che i periodi padre-figlia ‘persi durante il periodo dell’emergenza Covid-19 dovranno essere – su richiesta del padre – recuperati durante le vacanze estive (a emergenza Covid-19 superata)’”53.

17. Il Tribunale di Trento, con decreto del 6 aprile 2020 sospende gli incontri tra il padre e i figli per l’intera durata della situazione emergenziale così motivando “ritenuto che il vigente protocollo di visita deve essere attuato nell’osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19, ivi compreso l’art. 1, 1° co., lett. b), d.P.C.M. 22 marzo 2020, che testualmente recita ‘è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute’, visto che l’art. 1 del d.P.C.M. dd. 1 aprile 2020 ne ha prorogato l’efficacia sino al prossimo 13 aprile; ritenuto che nel novero delle dette eccezioni all’attuale divieto di spostamento fra comuni non rientri l’esercizio del diritto/dovere dei genitori di frequentazione con i figli minori non stabilmente conviventi: la ratio delle misure adottate, che è evidentemente quella di ridurre al minimo indispensabile la circolazione delle persone per limitare le possibilità di contagio, induce a optare per un’interpretazione restrittiva della detta disposizione normativa e, quindi, nel contemperamento di contrapposte esigenze, a considerare prevalente quella di salvaguardia del bene primario della salute, restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione all’esito dell’instaurazione del contraddittorio”54.

18. Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 9 aprile 2020 in un giudizio instaurato dal padre di una minore volto ad ottenere il regolare svolgimento del diritto di visita ostacolato dalla madre in ragione delle restrizioni causate dalla pandemia in corso, nelle more dell’instaurazione del regolare contraddittorio, dispone che “il padre possa comunicare telefonicamente con la figlia, anche tramite videochiamate, in ogni momento della giornata, tenuto conto della volontà della minore”55 motivando tale decisione “atteso (OMISSIS) che devono essere evitati gli spostamenti delle persone, salvo che siano motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, non sussistenti nel caso di specie”56. 19. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 10 aprile 2020, rilevati diversi aspetti pregiudizievoli per un minore in una vicenda che vede il padre, tra l’altro tossicodipendente, aver posto lo stesso figliolo tra gli altri al pregiudizio di esporre il minore a contatti con terze persone nonostante i divieti per contenere il contagio da Covid-19, arriva a sospendere il diritto di visita, pur assicurando la continuità del rapporto mediante telefonate o videochiamate57.

20. Il Giudice Tutelare del Tribunale di Monza, con provvedimento ex art. 741 c.p.c. del 17 aprile 2020, provvedendo sulle modalità di visita riguardo a genitori residenti in regioni diverse, ordina “per il periodo di limitazione della circolazione delle persone dovuto alla pandemia Covid-19 di tenere attiva la propria utenza mobile in uso e di consentire e favorire un contatto giornaliero tra (OMISSIS) e il figlio minore (OMISSIS) non solo tramite chiamate telefoniche ma anche tramite applicazioni Skype e/o Whatsapp o altre similari via internet”58.

21. La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 20 aprile 2020, affronta la richiesta di un padre a poter vedere la propria figlia e giustifica la propria decisione con questa motivazione “Ritenuto che occorra provvedere con urgenza, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, ad una modifica delle modalità di visita della minore, al fine di evitare per la stessa e per il padre, spostamenti astrattamente pregiudizievoli per la salute di entrambi, anche in considerazione del lamentato comportamento ostruzionistico dell’altro genitore; Ritenuto, infatti, necessario, anche alla luce delle misure restrittive di circolazione delle persone, adottate da ultimo con d.l. n. 18/20 e d.P.C.M. 22 marzo 2020, effettuare un bilanciamento tra il principio della bigenitorialità ed il conseguente diritto del genitore non collocatario a conservare, anche in questo periodo, un rapporto significativo con il minore (art. 30 Cost.; art. 8 CEDU); e l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale e collettiva (art. 32 Cost), adottando accorgimenti idonei ad evitare il rischio di contagio; Considerato, pertanto, che appare opportuno che, allo stato, gli incontri padre/figlia avvengano attraverso contatti audio-video anche giornalieri, mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili, (Videochat attraverso pc o smartphone), in modo da garantire, come detto, la permanenza di un significativo rapporto padre/figlia, in condizioni di sicurezza; Ritenuto che l’urgenza del provvedere, dovuta alla situazione di emergenza sanitaria predetta oltre che alla necessità di assicurare nell’immediato la possibilità per il padre di avere contatti con la figlia, giustifica l’emissione del provvedimento inaudita altera parte, fermo restando la necessità dell’instaurazione del contraddittorio, sulle altre richieste, la cui trattazione, non appare, invece, indifferibile”59, stabilendo che, in attesa della fissanda udienza “stabilisce che gli incontri padre/ figlia avvengano attraverso contatti audio-video anche giornalieri, mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili, (videochat attraverso pc o smartphone)”60.

22. Il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 23 aprile 2020 si interessa di una vicenda che prende le mosse dalla richiesta di modifica di una preesistente ordinanza da parte di un padre risiedente a Livorno che vuole portare presso di sé i propri figli, collocati presso la madre in Puglia, per il periodo di chiusura delle scuole a motivo della pandemia, nonché durante il periodo pasquale e comunque per due fine settimana al mese, sempre in Livorno con spostamento degli stessi minori. Il Giudice Istruttore, dopo aver premesso la regolamentazione esistente fino a quel momento, osserva “a quel momento, era del tutto imprevedibile il diffondersi della epidemia da Covid-19, che ha comportato non solo la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, tuttora perdurante, ma anche grosse limitazioni agli spostamenti all’interno del nostro paese, che hanno avuto una particolare ricaduta nella gestione della genitorialità, tanto che numerosi giudici di merito, condivisibilmente, si sono espressi nel senso che il diritto alla genitorialità, in situazioni di lontananza dei genitori e di conseguente necessità di spostamenti, sia recessivo rispetto al diritto alla salute della prole ed in generale alla necessità di contenimento delle possibilità di contagio (OMISSIS) Ora, nel nostro caso, la richiesta ‘di modifica’, oltre ad essere superata dal fatto che permane la chiusura delle scuole e che, durante le vacanze di Pasqua, sono state in vigore anche le limitazioni agli spostamenti per precauzione sanitaria, non può essere fondatamente presa in considerazione, alcuna situazione nuova palesatasi all’indomani della ordinanza presidenziale, né essendo intervenute situazioni modificatrici di quella precedente, in base alla quale il provvedimento è stato assunto (OMISSIS) Cosi stando le cose, non pare proprio a questo istruttore che, anche nel merito, vi sia spazio alcuno per una modifica del regime di incontri previsto con il provvedimento provvisorio, qui ribadendo che, a maggior ragione per le prioritarie esigenze di tutela della salute dei minori, è del tutto imprudente che i bambini possano spostarsi dalla Puglia a Livorno e viceversa; ove il padre non possa, per ragione di lavoro o per le limitazioni in atto, recarsi nel luogo ove i bambini vivono, ben potranno allora le visite di persona essere sostituite da video chiamate, che potranno essere attivate anche ogni due/ tre giorni. Infine, non pare a questo istruttore che vi sia spazio per alcun ammonimento, la situazione particolare che l’Italia tutta sta vivendo in questo periodo, drammatico per tutti, ed in particolare per i genitori lontani dai figli, condurre ad esasperazioni ed a incertezze anche nella corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziali, che, si ricorda, devono privilegiare, in ogni caso, l’interesse dei minori, anche a costo di una compressione, in vista della superiore straordinaria esigenza di tutelare la salute dei bambini, dell’esercizio della genitorialità”61. E quindi la conclusione è quella di respingere “la istanza di modifica del provvedimento presidenziale e quella ex art. 709-ter formulata nell’interesse della sig. (OMISSIS); ad integrazione del provvedimento presidenziale dispone che, ove il padre non sia in grado, per motivi dì lavoro ovvero in ragione di prescrizioni a tutela della salute pubblica limitative di spostamenti, di avere incontri diretti con i bambini nel luogo ove gli stessi vivono con la madre, ovvero la Puglia, possa sentirli e vederli in video chiamata (o via Skipe) anche a giorni alterni, preferibilmente prima del pranzo o della cena”62.



4. Conclusioni



Dall’analisi dei provvedimenti sin qui riportati ed esaminati, si possono trarre alcune considerazioni finali. In questa peculiare situazione emergenziale, sono stati comparati alcuni principi di carattere costituzionale e cioè quello contenuto negli articoli 29 e 30 della Costituzione, ossia il diritto alla tutela delle relazioni familiari (genitori-figli), e quello di cui all’articolo 32 della Costituzione che, invece, tutela il bene primario alla salute. A nostro sommesso avviso, la comparazione operata dalle pronunce che hanno concluso per la prevalenza dell’interesse della collettività alla salute, con conseguente sacrificio di quello alla frequentazione genitoriale, trova giustificazione nell’ineludibile e prioritario interesse della collettività a veder preservata la salute pubblica, ancor più se per un periodo limitato di tempo, rispetto alle altre garanzie costituzionalmente protette, financo, per esempio, quello alla libertà individuale che tutti noi abbiamo dovuto accettare. Infatti, non dimentichiamo che il diritto alla salute pubblica di cui all’art. 32 della Costituzione è stato messo in pericolo da una pandemia, con un virus dall’indice di contagiosità e mortalità decisamente elevato e, soprattutto, sconosciuto al mondo scientifico nella sua eziologia, patogenesi, sintomatologia, decorso, cura e permanenza di eventuali postumi ignoti. Ecco allora che il sacrificio che è stato imposto alla popolazione, e si badi bene in tutto il mondo, non può che far divenire recessivo il diritto al libero esercizio del diritto di visita genitori-figli. Ciò a maggior ragione se tale limitazione ha influito in un lasso ben limitato di tempo, quello della fase più intensa del contagio (la c.d. fase 1), per poi modificarsi con graduali aperture, sino al ripristino del normale esercizio della frequentazione tra i genitori non collocatari e i figli. Ad ogni modo, anche le pronunce che hanno consentito l’esercizio del normale diritto di visita sono meritevoli di pregio nella misura in cui si siano modellate al singolo caso concreto e laddove non sia stato rilevato alcun tipo di pregiudizio per il minore e per la collettività. Altrettanto pare non potersi dire laddove la pronuncia abbia operato un semplice e generico richiamo alle Faq o alle interpretazioni dei provvedimenti ministeriali atteso che queste non possono costituire assolutamente fonte normativa, tanto meno con forza tale da prevalere sui fondamentali diritti costituzionali, quali quelli al rapporto genitoriale e alla salute il cui delicato bilanciamento ha costituito, e costituirà, l’oggetto del complesso dibattito giurisprudenziale.

NOTE

1 Tribunale di Milano, IX sez. civ., decreto dell’11 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

2 Tribunale di Vallo della Lucania, 26 marzo 2020, su cortese segnalazione dell’avv. Luigi Cafaro.

3 Ibidem.

4 Tribunale di Verona, I sez. civ., 27 marzo 2020, in data base dell’Osservato-

rio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

5 Tribunale di Trani, sez. civ., Area Famiglia, 28 marzo 2020, su cortese se- gnalazione dell’avv. Maurizio Mazziotta.

6 Tribunale di Brescia, 31 marzo 2020, in banca dati De Jure.

7 Tribunale di Busto Arsizio, I sez. civ., 3 aprile 2020. Si precisa che il Tribu- nale ha onerato i servizi competenti a relazione su eventuali pregiudizi per i mi- nori a carico del padre. Su cortese segnalazione dell’avv. Maria Grazia Passerini.

8 Tribunale di Treviso, I sez. civ., 3 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

9 Tribunale di Torre Annunziata, 6 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Tribunale di Roma, I sez. civ., 7 aprile 2020, in https://www.quotidiano-

giuridico.it/documents/2020/04/27/genitore-collocatario-e-non-collocatario-ai-tem- pi-del-coronavirus.

13 Tribunale di La Spezia, 7 aprile 2020, in banca dati De Jure.

14 Tribunale di Lecce, II sez. civ., 9 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

15 Tribunale per i Minorenni di Roma, 9 aprile 2020, in banca dati Cassa- zione.net.

16 Ibidem.

17 Ibidem.

18 Tribunale di Pesaro, 16 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio Nazio-

nale sul Diritto di Famiglia.

19 20

Ibidem.

Tribunale di Pescara, 22 aprile 2020, in banca dati Il Familiarista.

21 Ibidem.

22 Ibidem.

23 Tribunale per i Minorenni di Potenza, 28 aprile 2020, in https://www.

sassilive.it/cronaca/giudiziaria/il-diritto-di-visita-del-genitore-non-convivente-ai-tem- pi-del-coronavirus-decreto-del-tribunale-per-i-minorenni-di-potenza/. Si precisa, inoltre, che sono state reperite sul web due riferimenti a due pronunce relative al Tribunale di Palermo, ord. 27 marzo 2020 (in http://www.dirittoegiustizia.it/ news/9/0000098711/Covid_19_e_diritti_fondamentali_nell_ambito_della_fami- glia_e_dei_minori_tra_limitazioni_ordinarie_e_straordinarie.html) e Tribunale di Salerno del 13 marzo 2020 (in http://giustiziacivile.com/famiglia-e-successioni/ap- profondimenti/diritto-alla-bigenitorialita-diritto-di-visita-e) che militerebbero nello stesso senso

24 Tribunale di Trani, 3 maggio 2020, su cortese segnalazione dell’avv. Mau- rizio Mazziotta.

25 Ibidem.

26 Tribunale di Bari, I sez. civ., 1 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio

Nazionale sul Diritto di Famiglia.

27 Corte di Appello di Milano, V sez. civ., 9 aprile 2020, in data base dell’Os- servatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

28 Tribunale di Bari, I sez. civ., 15 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

29 Cfr. Tribunale di Verona, 10 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

30 Tribunale di Matera, 12 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazio- nale sul Diritto di Famiglia.

31 Tribunale per i Minorenni di Firenze, 12 marzo 2020, in https://www.mino- ritoscana.it/?q=node/1112. Analoghi provvedimenti sono stati presi da: Tribunale per i Minorenni di Napoli, 10 marzo 2020; Tribunale per i Minorenni di Brescia 11 marzo 2020; Tribunale per i Minorenni di Genova, 12 marzo 2020; Tribunale per i Minorenni di Bologna 18 marzo 2020; Regione Puglia 2 aprile 2020 (tutti reperibili in rete).

32 Corte d’Appello di Bari, sez. Minori e Famiglia, 16 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

33 Corte d’Appello di Lecce, sez. Promiscua, 20 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

34 Ibidem.

35 Tribunale di Bologna, I sez. civ., 20 marzo 2020, in Ordine Avvocati di

Bologna, sito online.

36 Ibidem.

37 Tribunale di Cagliari, I sez. civ., 20 marzo 2020, su cortese segnalazione dell’avv. Alessandra Obinu.

38 Tribunale di Cagliari, I sez. civ., 20 aprile 2020, su cortese segnalazione dell’avv. Alessandra Obinu.

39 Tribunale di Bologna, 23 marzo 2020, in M. di Bari, Covid-19: misu- re di contenimento ed effetti collaterali sulla crisi familiare, di, in https://www. giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/982-covid-19-misure-di-con- tenimento-ed-effetti-collaterali-sulla-crisi-familiare.

40 Corte d’Appello di Bari, sez. Minori e Famiglia, 26 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

41 Ibidem

42 Corte di Appello di Bari, sez. Minori e Famiglia, 30 aprile 2020, in data

base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

43 Tribunale di Napoli, I sez. civ., 26 marzo 2020, in data base dell’Osserva- torio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

44 Tribunale di Bari, I sez. civ., 27 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

45 Ibidem.

46 Ibidem.

47 Tribunale di Terni, sez. civ., 30 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

48 Ibidem.

49 Ibidem.

50 Tribunale di Trento, sez. civ., 31 marzo 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

51 Tribunale di Vasto, sez. civ., 2 aprile 2020, in banca dati De Jure.

52 Tribunale di Bari, I sez. civ., 3 aprile 2020, in banca dati De Jure.

53 Tribunale di Bolzano, II sez. civ., 4 aprile 2020, in data base dell’Osserva-

torio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

54 Tribunale di Trento, sez. civ., 6 aprile 2020, in http://www.divorzista.org/ contenuto.php?id=16870.

55 Tribunale di Cagliari, 9 aprile 2020, in banca dati Il Familiarista.

56 Ibidem.

57 Cfr. Tribunale di Lecce, II sez. civ., 10 aprile 2020, su cortese segnalazione

dell’avv. Emanuela Palamà.

58 Tribunale di Monza, Uff. Giudice Tutelare, 17 aprile 2020, in banca dati

Il Familiarista.

59 Corte di Appello di Catanzaro, I sez. civ., 20 aprile 2020, in data base dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

60 Ibidem.

61 Tribunale di Livorno, sez. civ., 23 aprile 2020, su cortese segnalazione dell’avv. Francesco Piro.

62 Ibidem.