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Un face to face tra Covid-19 e diritto di famiglia

autore: G. Barca

Sommario: 1. Covid-19 e giurisprudenza italiana. - 2. Covid-19 e caso Re PT (A Child) [2020] EWHC 834 (Fam)



1. Covid-19 e giurisprudenza italiana



Il diritto di famiglia, in questi ultimi due mesi, ha risentito fortemente del clima di emergenza sanitaria Covid-19 e ha visto arricchire la propria giurisprudenza con nuovi spunti di riflessione ed interpretazioni più rigide della normativa, nella difesa dei diritti dei cittadini più fragili e più meritevoli di tutela, come i minori. Gli elementi di precarietà e di incertezza, che stanno caratterizzando il nostro presente, hanno costretto ogni nucleo familiare a confrontarsi con la necessaria ricerca di diversi equilibri a fronte della brusca e repentina modifica degli assetti consolidati, alla stregua dei quali, la casa familiare costituiva il punto di riferimento e di arrivo, all’esito di un vissuto quotidiano proiettato prevalentemente all’esterno. Tali criticità fisiologiche, in presenza della crisi familiare, possono trasformarsi in patologiche e sono suscettibili di determinare rilevanti questioni applicative, con le quali l’interprete è chiamato a confrontarsi. In Italia, si è posto, fin da subito, all’attenzione dei giuristi, il problema dell’incidenza della citata normativa emergenziale rispetto alla disciplina relativa ai rapporti fra figli e genitori separati, contenuta in provvedimenti provvisori o definitivi, emessi in giudizi di separazione divorzio, affidamento o modifiche degli stessi. Il lockdown ed il divieto di spostamenti, se non per giustificati ed indifferibili motivi, aveva comunque fornito un salvacondotto ai diritti di visita genitori-figli nelle ipotesi di separazione, confermato dai decreti governativi1 , dall’interpretazione autentica fornita dal Governo sui propri siti istituzionali, nonché dal Tribunale di Milano2 , che ha accolto la richiesta di un padre volta a poter incontrare il figlio dimorante temporaneamente in altro comune, così disponendo: “l’articolo 1, comma 1, lettera a), d.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”. La complessa situazione legata al Covid-19, ha scritto il giudice, consente ai genitori di limitare le visite ai figli minorenni o cambiarne gli orari e le modalità, senza che possano considerarsi comportamenti così gravi da giustificare l’intervento del tribunale in base all’art. 709-ter c.p.c. Successivamente, ci sono state tantissime pronunce da parte dei Tribunali italiani, i quali, al contrario, hanno sostenuto una tesi differente: ovvero, tra il diritto del genitore di godere della presenza dei figli e quello alla salute, entrambi sanciti da norme costituzionali, hanno dato prevalenza sicuramente alla tutela del diritto alla salute del minore. Infatti, il Tribunale di Bari3 con ordinanza “provvisoria ed urgente”, inaudita altera parte, ha sentenziato lo stop delle frequentazioni, laddove il genitore non collocatario della prole sia residente in comune diverso: secondo i giudici pugliesi, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbero incompatibili con l’esercizio dei diritti di visita dacché diritto-dovere dei genitori e figli di incontrarsi sarebbe recessivo rispetto ai limiti alla circolazione delle persone per motivi sanitari, sanciti dall’art. 16 della Costituzione ed al diritto alla tutela della salute previsto dall’art. 32 della Costituzione; tra il diritto del genitore di godere della presenza dei figli e quello alla salute, entrambi sanciti da norme costituzionali, prevale quello alla salute dei minori. Insomma, il Tribunale di Bari sposta la prospettiva sulla tutela del minore, ritenendola prevalente anche su quella del suo diritto a conservare un rapporto diretto con il genitore con cui non vive “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’articolo 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute sancito dall’articolo 32 Cost.”. Anche secondo il Tribunale di Vasto4 “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 16 Costituzione, sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 Costituzione”. Secondo il Tribunale di Vasto “il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana”. Al fine di consentire l’esercizio del diritto del padre, il Tribunale ha diffidato la madre “a consentire al padre di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30”. Sul piano processuale, il Tribunale ha innanzitutto valutato “l’ammissibilità dell’adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell’ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, ex art. 337-quinquies c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal fumus boni iuris sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria” e altresì rilevato che “l’emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell’interesse del minore, come si evince dall’art. 336 c.c., che legittima il tribunale all’adozione di provvedimenti nell’interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall’art. 337-ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l’affidamento a terzi, ‘anche d’ufficio’, e ciò in quanto l’instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti”. Così, anche la Corte di Appello di Bari5 , ha ritenuto necessario interrompere le visite paterne, ritenendo che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto al diritto di salute sancito dall’art. 32 C, o il Tribunale di Napoli6 ha sospeso la disciplina delle visite attesi i divieti in atto nel delicato momento di essere, e per l’esposizione al rischio di contagio per i minori. O, infine, il Tribunale di Matera7 ha sospeso incontri protetti tra padre e figlio, essendo contrario al superiore interesse del minore ad uscire di casa e frequentare luoghi e persone diversi dal proprio domicilio. In ogni caso, in questa situazione di grande pericolo, è chiaro che sia il buon senso dei genitori a dover prevalere: gli stessi hanno il dovere di non mettere i loro figli in situazioni di rischio, preferendo agli incontri, l’utilizzo di piattaforme digitali come videochiamate, skype, whatsapp e social network, fermi restando tutti gli altri obblighi che gravano sugli stessi genitori. La Corte di Appello di Lecce8 ha disposto che il padre “consenta ai minori collegamenti via skype o con wapp, videochiamata, una volta al giorno, la sera alle ore 18;00 con la madre, consentendo ad entrambi i ragazzi di vedere e parlare con la madre”, “apparendo necessario in tale situazione emergenziale garantire la relazione tra minori e la madre, con modalità che consentano la tutela della salute di ciascuno”. Già prima di tale emergenza sanitaria, alcuni Tribunali hanno disposto nei loro provvedimenti che le visite dei genitori potessero essere effettuate tramite skype e che i genitori non debbano ostacolarsi a vicenda: “i genitori devono avere una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge a tutela del diritto delle figlie alla bi genitorialità, permettendo alle minori di colloquiare telefonicamente o a mezzo skype con la madre, ogni giorno, allo stesso orario”9.



2. Covid-19 e Re PT (A Child) [2020] EWHC 834 (Fam)



Queste problematiche familiari sono state affrontate ed hanno investito anche l’attenzione di altri Tribunali per la famiglia in Europa. Qualche giorno fa, sul famoso quotidiano inglese, The Guardian10, si leggeva che gli avvocati inglesi sono stati tempestati da telefonate di clienti che chiedevano consigli su come dovevano comportarsi in merito al rispetto del diritto di visita stabiliti negli ordini impartiti dalle corti inglesi. Non sono mancati casi in cui alcuni genitori hanno usato l’epidemia di coronavirus come una scusa per impedire al loro ex di vedere i propri figli, oppure dove alcuni hanno cercato di sottrarsi gli ordini esistenti, anche con motivazioni banali, come “il mio ex non sarà in grado di insegnare a mio figlio la tabella dei tempi”, oppure “mio marito deve andare in prigione dopo aver portato i bambini a un indirizzo diverso da quello stabilito dal loro ordine del tribunale per proteggere i parenti vulnerabili nella solita casa”. Il Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Londra in data 24 marzo 202011, predisponendo delle linee guida allo scopo di offrire consigli generali ai genitori separati, considerando che ogni situazione familiare ha una sua peculiarità, ha invitato al buon senso tutti i genitori separati, con alcune semplici regole. 1. Parental responsibility for a child who is the subject of a Child Arrangements Order [‘CAO’] made by the Family Court rests with the child’s parents and not with the court

2. The country is in the middle of a Public Health crisis on an unprecedented scale. The expectation must be that parents will care for children by acting sensibly and safely when making decisions regarding the arrangements for their child and deciding where and with whom their child spends time. Parents must abide by the ‘Rules on Staying at Home and Away from Others’ issued by the government on 23 March [‘the Stay at Home Rules’]. In addition to these Rules, advice about staying safe and reducing the spread of infection has been issued and updated by Public Health England and Public Health Wales [‘PHE/PHW’].

3. The Stay at Home Rules have made the general position clear: it is no longer permitted for a person, and this would include a child, to be outside their home for any purpose other than essential shopping, daily exercise, medical need or attending essential work.

4. Government guidance issued alongside the Stay at Home Rules on 23rd March deals specifically with child contact arrangements. It says: “Where parents do not live in the same household, children under 18 can be moved between their parents’ homes”. This establishes an exception to the mandatory ‘stay at home’ requirement; it does not, however, mean that children must be moved between homes. The decision whether a child is to move between parental homes is for the child’s parents to make after a sensible assessment of the circumstances, including the child’s present health, the risk of infection and the presence of any recognised vulnerable individuals in one household or the other.

5. More generally, the best way to deal with these difficult times will be for parents to communicate with one another about their worries, and what they think would be a good, practical solution. Many people are very worried about Coronavirus and the health of themselves, their children and their extended family. Even if some parents think it is safe for contact to take place, it might be entirely reasonable for the other parent to be genuinely worried about this.

6. Where parents, acting in agreement, exercise their parental responsibility to conclude that the arrangements set out in a CAO should be temporarily varied they are free to do so. It would be sensible for each parent to record such an agreement in a note, email or text message sent to each other.

7. Where parents do not agree to vary the arrangements set out in a CAO, but one parent is sufficiently concerned that complying with the CAO arrangements would be against current PHE/PHW advice, then that parent may exercise their parental responsibility and vary the arrangement to one that they consider to be safe. If, after the event, the actions of a parent acting on their own in this way are questioned by the other parent in the Family Court, the court is likely to look to see whether each parent acted reasonably and sensibly in the light of the official advice and the Stay at Home Rules in place at that time, together with any specific evidence relating to the child or family.

8. Where, either as a result of parental agreement or as a result of one parent on their own varying the arrangements, a child does not get to spend time with the other parent as set down in the CAO, the courts will expect alternative arrangements to be made to establish and maintain regular contact between the child and the other parent within the Stay at Home Rules, for example remotely – by Face-Time, WhatsApp Face-Time, Skype, Zoom or other video connection or, if that is not possible, by telephone.

In sintesi, le modalità secondo le quali i genitori devono tenere al sicuro i bambini rientrano nella loro responsabilità genitoriale, non devono essere decise dal Tribunale. I genitori sono liberi di accordarsi diversamente da quanto hanno in precedenza stabilito, preferendo una forma scritta (anche sms, email). In caso di non accordo, il genitore che ha un fondato timore di rischio contagio è giustificato ad esercitare esclusivamente la potestà genitoriale. Se la conflittualità tra i genitori dovesse persistere, sarà il tribunale a decidere se il genitore ha agito nel pieno rispetto dell’interesse del minore alla tutela della sua salute ed al rispetto delle prescrizioni governative. Ancora, i genitori devono attenersi alle “Regole per rimanere a casa e lontano dagli altri” emanate dal governo il 23 marzo [“le regole di soggiorno a casa”]. Oltre a queste regole, sono stati emessi e aggiornati consigli sulla sicurezza e sulla riduzione della diffusione dell’infezione da Public Health England e Public Health Wales. In particolar modo, in tali disposizioni governative, al punto dove c’è scritto che “Laddove i genitori non vivono nella stessa famiglia, i minori di 18 anni possono essere trasferiti nelle case dei genitori”, non significa che i bambini debbano essere spostati da una casa all’altra. La decisione se un bambino deve spostarsi tra le case dei genitori spetta ai genitori del bambino, i quali devono valutare ragionevolmente alcune circostanze, tra cui la salute attuale del bambino, il rischio di infezione e la presenza di eventuali individui vulnerabili che vivono in una famiglia o nell’altra. I genitori devono comunicare tra di loro, nell’interesse del minore, e cercare insieme nuove soluzioni al fine di non mettere in pericolo la loro salute e quella dei figli, devono reciprocamente segnale ed avvisare se il figlio non sta bene o presenta dei sintomi di contagio, devono mantenere un senso di quotidianità per evitare inutili stress al bambino, devono spiegargli cosa sta accadendo, dare chiari informazioni su come evitare il rischio contagio, con una comunicazione idonea alla età del figlio, tutto questo aiuterà il minore a sentirsi più sicuro e protetto.

Inoltre, il Presidente della sezione Famiglia invita i genitori ad essere più creativi e fantasiosi, ad utilizzare skype, facetime e zoom per raccontare una storia o giocare insieme al proprio figlio, condividere e scambiare con il piccolo foto e video, scrivere lettere, e disegnare. Infine, non meno importante, in caso di svolgimento della udienza in remoto, i genitori devono stare attenti affinché i figli non sentano discussioni o altra questione attinente all’udienza. Ma cosa succede, invece, quando il codiv 19 viene utilizzato come una motivazione da parte del genitore affidatario di non ritorno del minore nel suo paese di origine? È accaduto nel caso Re PT (A Child) [2020] EWHC 834 (Fam), dove una madre ha negato il ritorno della figlia, reclamato dal padre, in Spagna. Il caso è stato deciso con sentenza del 31 marzo 202012, dal Giudice del High Court, David Rees QC, che ha ordinato il ritorno della bambina in Spagna, successivamente ad una udienza con accesso remoto tramite Microsoft Teams Platform in data 27 marzo 2020. Per la prima volta è stato utilizzato il Covid-19 come motivazione rientrante nei casi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja 198013, per evitare il rientro nel minore nel Paese di origine. La reclamante sosteneva che vi era un rischio per la salute della minore se fosse tornata in Spagna, dove l’allerta coronavirus aveva raggiunto delle dimensioni enormi. La Spagna risultava una delle nazioni più colpite ed il rischio di contagio risultava maggiore rispetto a quello che si prospettava in Inghilterra. Questo caso è stato considerato di grande importanza internazionale, perché avrebbe potuto condizionare le decisioni di altri Tribunali investiti della medesima questione e creare un pericoloso precedente giurisprudenziale. Nel caso de quo, abbiamo una madre, un padre ed una bambina di 12 anni, tutti di nazionalità spagnola. La bambina ha sempre vissuto in Spagna dalla nascita. Nell’anno 2012, il Tribunale spagnolo aveva stabilito l’affidamento della piccola alla madre presso la quale aveva la residenza, affidamento condiviso della minore ai genitori e stabiliva il diritto di visita tra padre e figlia da esercitarsi con week end alternati. La madre decideva di trasferirsi in Inghilterra in data 13 febbraio 2020 senza che vi fosse il consenso del padre, portandosi con se la figlia. Il padre adiva la corte competente per chiedere il ritorno della figlia in Spagna, come previsto dal Child Abduction Custody Act 198514, e quindi la Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction 1980, e l’Article 11 of Council Regulation EC 2201/2003 (Brussels IIa)15. Il padre sosteneva che la figlia aveva la residenza abituale in Spagna, aveva sempre vissuto in Spagna ed era stato ingiustamente portata in Inghilterra dalla madre. L’Article 1 of the 1980 Hague Convention chiaramente stabilisce che il fine della Convenzione è “to secure the prompt return of children wrongfully removed to or retained in any Contracting State”. E l’Article 3 stabilisce che “when a removal or retention of a child is wrongful, being where ‘it is in breach of rights of custody attributed to a person… under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention’ and ‘at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone’”. Il bambino veniva ascoltato dal CAFCASS16, e sosteneva che la madre voleva ritornare in Spagna. La madre si difendeva sostenendo che il padre aveva acconsentito al trasferimento e che allo stato attuale, non potevano fare ritorno a causa dell’emergenza codiv 19 che avrebbe messo in grave rischio la salute ed il benessere della figlia, richiamando il contenuto così dell’art. 13b che stabilisce “the requested State isnotbound to order the return of the childif the person… whichopposesitsreturnestablishesthat – thereis a grave riskthathis or herreturnwouldexpose the child to a physical or psychologicalharm or otherwiseplace the child in an intolerable situation”. La madre, infatti, si doleva del fatto che la bambina se fosse rientrata in Spagna poteva esser esposta al danno di contrarre il virus, sia perché l’allarme in Spagna è maggiore che in Inghilterra, e che il viaggio sicuramente avrebbe esposto a un rischio maggiore di contagio la minore. Avrebbe rischiato un danno fisico notevole al suo ritorno, oltre ad un repentino cambiamento di vita come quello di vivere con il padre e non con la madre17. Il Tribunale inglese accoglie il ricorso del padre, ordinando l’immediato ritorno della bambina in Spagna sulla base delle seguenti motivazioni18: “il ritorno della madre non metteva in una situazione in alcun modo di rischio la bambina, o metterla in una situazione di pregiudizio; che il rischio di separazione della bambina della madre non rientrava nel concetto di grave rischio ex art. 13 b; il fatto che la bambina avrebbe dovuto vivere con il padre anziché nei week end alternati come disposto originariamente non poneva la bambina in una situazione di grave rischio o danno psicologico per la stessa; Ancora, non vi era stata una adeguata prova del rischio che la bambina avrebbe potuto rischiare il contagio, non appartenendo alla categoria di persone maggiormente soggette a rischio contagio. Né tantomeno vi è stata la prova che un paese fosse più rischioso di un altro in tema di contagio. Sicuramente, ci poteva essere un alto rischio di contagio durante il viaggio, ma questo non giustificava né poteva essere considerato grave danno secondo l’art. 13 della Convenzione dell’Aja 1980. Anzi, c’era più rischio per la ricorrente incinta.

Quindi, concludendo, la bambina doveva immediatamente ritornare in Spagna prima che il Governo adottasse misure pluri-restrittive alla libera circolazione delle persone a causa del codiv 19, e che necessitava, come evidenziato dal CAFCASS, immediatamente restituire alla minore la sua stabilità di vita, ristabilire la sua quotidianità in Spagna, ed in alcun modo, il rientro della bambina non doveva essere ritardato in attesa della nascita del fratellastro”. In conclusione, come si può vedere, tutto il mondo è Paese dice un detto, ma questa catastrofe non deve essere strumentalizzata come ulteriore terreno di litigio e di sfida da parte dei genitori. Su una cosa si è d’accordo: i Tribunali italiani ed inglesi invitano i genitori a fare un passo indietro nell’interesse dei figli, a mettere da parte il conflitto per guardare davvero a quali sono gli interessi che prevalgono nelle singole situazioni, usare buon senso e cominciare a dialogare, nell’attesa che finalmente questa emergenza finisca quanto prima.

NOTE

1 Con il d.P.C.M.9marzo2020pubblicatoinGazzettaUfficialeseriegenerale n. 62 del 9 marzo 2020, sono state imposte misure limitative della libertà di circolazione al fine di limitare il contagio da coronavirus Covid-19. A tenore dell’articolo 1 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale. A tutti i cittadini ed i residenti in Italia è stato imposto di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È rimasto consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con il d.P.C.M. del 22 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 76, è stato stabilito all’art 1 lett. b) il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e sono state soppresse le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 articolo 1 letta b) ha poi disposto che possono essere adottate misure di limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. L’articolo 4 ha depenalizzato le condotte tenute in violazione dei citati d.P.C.M., punendo con sola sanzione amministrative le condotte contrarie ai precetti fissati all’art 2 comma 1 e 3. Ha confermato la vigenza dei d.P.C.M. 8 marzo, 9 marzo 11 marzo e 22 marzo 2020 nei termini originari.

2 Tribunale di Milano, IX sez., decreto 11 marzo 2020, Nota di Valeria Cianciolo in Newsletter dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, https//:www. osservatoriofamiglia.it.

3 Tribunale di Bari, I sez. civ., ordinanza del 26 marzo 2020, in https//:www. osservatoriofamiglia.it.

4 Tribunale di Vasto, decreto del 2 aprile 2020, in https//: www.osservatoriofamiglia.it.

5 Corte di Appello di Bari, sez. Minori e famiglia, ordinanza del 26 marzo 2020, in https//: www.osservatoriofamiglia.it.

6 Tribunale di Napoli, I sez. civ., decreto del 26 marzo 2020, in https//: www. osservatoriofamiglia.it.

7 Tribunale di Matera, ordinanza del 12 marzo 2020, in https//: www.osservatoriofamiglia.it.

8 Corte di Appello di Lecce, sez. promiscua, decreto del 20 marzo 2020, in https//: www.osservatoriofamiglia.it.

9 Tribunale di Modena, sent. n. 285 del 27 febbraio 2020, in Il Sole 24 ore del 30 marzo 2020.

10 The Guardian, 7 aprile2020, in https//: www.theguardian.com.

11 Courts and Tribunals judiciry, in https//: www.judiciary.uk.

12 International Family Law Group LLP, in https//: www.iflg.uk.com.

13 https//: www.eur.lex.europa.eu

14 https//: www.legislation.gov.uk

15 https//: www.eur.lex.europe.eu

16 https//: www.cafcass.gov.uk, Il Children and Family Court Advisory and Support Service è un organo pubblico non dipartimentale in Inghilterra istituito per promuovere il bene dei bambini e delle famiglie coinvolte in casi di diritto di famiglia.

17 “This strand was two-fold: (1) the pandemic was more advanced in Spain than in the UK; and (2) there is an increased risk of infection posed by international travel at this time”.

18 The judge found that: 1. there was no substance in the mother’s assertion that a return to Spain would present any risk of harm to the child or place her in an intolerable situation; 2. the risk of separation of the child from her mother fell a long way short of being a “grave risk” required by Article 13b; and, 3. the child’s new circumstances in Spain, namely that she would be living with her father in contrast to the original arrangement of contact on alternate weekends, did not pose any real risk of psychological harm or a “grave risk” as required by Article 13b. The judge acknowledged he had not heard any evidence on the particular Covid-19 strand of the mother’s case. But he found that the child did not fall into a category of people that are most at risk. He acknowledged that the mother was herself at risk as she was pregnant. However there was no evidence before the Court to enable a conclusion to be drawn as to whether either country is more or less safe than the other. The judge accepted there was a higher risk of contamination through international travel at this time. However, the risk of the child contracting Covid-19 was not sufficient to amount to “grave harm” as required by Article 13b. The judge further ordered that the child should return to Spain immediately to avoid any further restrictions on freedom of movement due to the Covid-19 pandemic and that the child’s return shall not be delayed to await the birth of her half-sibling. He further said that, on the evidence provided by the CAFCASS, there was a clear need to restore some stability in the child’s life, which would be facilitated by her return to Spain.