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Il mio metodo di abbinamento coppia-bambino, nell’adozione nazionale presso i Tribunali per i Minorenni che ho presieduto

autore: P. Sceusa

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Le prassi invalse nella fase di abbinamento. - 3. Il nuovo metodo.



1. Introduzione



Non so se avete notato anche voi che, per quanto si possa spiegare e argomentare, nessuno riesce a togliere dalla testa delle coppie aspiranti ad adottare un bambino in Italia la domanda: “ma perché a noi che siamo in lista d’attesa da anni non danno mai nessuno e a quelli là che hanno appena fatto domanda sì? Cosa c’è sotto? Eh… malagiustizia…! Corruzione…! Che schifo!…”. Naturalmente sono certo che non basterà né questo articolo né ciò di cui discorre a ribaltare tale luogo comune. Tuttavia, se si parla di ribaltare, come presidente, a un certo punto ho sentito l’esigenza di modificare radicalmente la prassi che regnava sovrana ab immemorabilis in quel paio di Tribunali per i minorenni che ho presieduto.



2. Le prassi invalse nella fase di abbinamento



Come è noto la legge (art. 22, co. 5, 1. n. 184/1983, come sost. dall’art. 19 l. n. 149/2001) attribuisce al TM il compito di scegliere tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione nazionale, quella maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore abbandonato. È la cosiddetta fase di abbinamento. La legge non specifica con quale procedura decisionale il Tribunale debba pervenire a tale scelta. La norma impone soltanto che si segua il metodo comparativo (scegliere la coppia maggiormente in grado ecc.) e non quello cronologico del “c’ero prima io”, sicché nei vari TM italiani si sono sviluppate prassi più o meno diverse. Presso i tribunali che ho presieduto la media annuale delle domande (dichiarazioni di disponibilità) di adozione nazionale pendenti ha oscillato dalle cinquecento alle ottocento unità, a fronte di un numero fortunatamente abbastanza ridotto di minori (mediamente una ventina all’anno) che si vengono a trovare in condizioni di adottabilità. In uno era invalsa la prassi di procedere alla scelta della coppia cui destinare un certo minore in stato di abbandono, nel contesto di riunioni mensili, dette “interoperative”, perché si svolgevano tra il personale dei vari consultori familiari della regione, deputati a curare le pratiche adottive (in primis la raccolta di informazioni e le relazioni sulle famiglie aspiranti) e il presidente del TM o un giudice da lui delegato. Costui, una volta che la coppia prescelta era stata debitamente informata di tutto a cura del personale dei consultori, riferiva al Collegio in camera di consiglio, per la disamina e la decisione formale sulla scelta così compiuta in sede di riunione interoperativa (sostanzialmente una ratifica). Il suddetto metodo, peraltro molto datato, presentava però tre evidenti inadeguatezze:

– da un lato non garantiva la necessaria completezza di comparazione tra tutte le centinaia di domande di adozione mediamente pendenti e valide (cioè non decadute per ultra triennalità ex art. 22 cit. co. 1);

– dall’altro non consentiva di fornire alcuna utile risposta alle coppie aspiranti che si avvalessero del loro diritto ad ottenere medio tempore dalla cancelleria “notizie sullo stato del procedimento” (art. 22, cit., co. 2);

– infine faceva sì che nessuna relazione informativa sugli aspiranti adottanti venisse letta in tempo reale (cioè all’atto del suo arrivo). Infatti, in mancanza di una esigenza di comparazione che sarebbe sorta soltanto successivamente, cioè allorquando si fosse presentato un bambino in stato di abbandono da destinare all’adozione, si sarebbe trattato di lettura improduttiva di effetti. Inoltre, una volta al cospetto di un minore adottabile, la lettura comparativa di tutte le relazioni si sarebbe rivelata impresa titanica e incompatibile con i tempi del minore, ormai pronto per essere inserito al più presto nella sua nuova famiglia. Sicché la scelta era di fatto lasciata del tutto al personale dei consultori, fidando sul fatto che il medesimo personale coltivasse la completa memoria storica di tutte le coppie valutate (una ennesima pia illusione paragonabile a certe fiducie cieche che certi tribunali minorili ripongono nei servizi). Nel secondo tribunale trovai un “gruppo adozioni” costituito da un ristretto numero di giudici onorari che, anche lì, individuava la coppia tra le centinaia aspiranti, andando sostanzialmente “a memoria” senza al una completa comparazione di tutte le domande. Non essendo di mio particolarmente incline a concedere cieche fiducie, mi sono inventato un metodo nuovo e diverso, rispettoso della legge e tale da cercare di risolvere tutte e tre le sopra evidenziate impasse. È stato quindi congegnato il seguente sistema che, essendo ormai stato ben sperimentato e affinato, posso dire abbia dato ottima prova di sé.



3. Il nuovo metodo



Va premesso che, per ovvie esigenze editoriali, l’esposizione che segue non potrà che essere sintetica e priva di molti importanti e qualificanti dettagli operativi



1) L’omogeneizzazione delle relazioni sugli elementi conoscitivi



È essenziale che le relazioni conclusive sul profiling della coppia di cui al cit. art. 22, co 3 e 4, siano compiute e stilate dai professionisti dei servizi secondo omogeneità di contenuti tematici. Solo tale omogeneità delle tematiche soggette a valutazione può garantire parità di trattamento valutativo tra tutte le coppie aspiranti. Inoltre, l’omogeneità dello schema porta gli operatori dei servizi ad affinare la giusta sintesi evitando di produrre al tribunale relazioni ridondanti (cioè su argomenti non rilevanti al fine di decidere), o insufficienti (cioè prive di menzioni su argomenti indispensabili allo stesso fine), o ripetitive, o disordinate.



2) Il sistema a sette punti



Per ottenere tale omogeneità è stato predisposto uno schema a sette punti (o sette campi di valutazione), comprendenti sia le tematiche di legge (art. 22, co. 4, cit.) che le ulteriori specifiche che l’esperienza decisoria e la nostra specializzazione ci ha portato ad individuare quali argomenti qualificanti e fondanti i discrimini decisori di una futura delicatissima valutazione comparativa, nel primario interesse del minore da abbinare. Eccolo: Categorie di rating (campi di valutazione) per l’abbinamento nell’adozione nazionale:

1. Elementi della storia individuale e di coppia purché rilevanti nella prospettiva adottiva; rating massimo: 10.

2. Situazione degli ascendenti, degli aspiranti e dei loro collaterali (fratelli e sorelle) purché rilevanti nella prospettiva adottiva (ad es., disponibilità o meno della famiglia allargata a prestare utile supporto); rating massimo: 6.

3. Capacità di ciascun componente della coppia di auto rappresentazione spontanea (cioè non guidata dall’operatore) delle possibili criticità in relazione alla prospettiva adottiva attraverso domande aperte; rating massimo: 10.

4. Recettività delle criticità rappresentate dagli operatori (fase della sensibilizzazione guidata dall’operatore) come tipiche e ricorrenti nell’adozione di un minore con probabili vissuti di deprivazione abbandonica e istituzionalizzazione ed eventualmente di disabilità o handicap, nell’intera prospettiva del tempo della sua crescita (prima e seconda infanzia, adolescenza); rating massimo: 6.

5. Modalità preconizzate di svolgimento del ruolo genitoriale che ciascuno degli aspiranti genitori intende svolgere (divisione o meno di compiti; collaborazione o meno al ruolo genitoriale dell’altro; modalità immaginate o programmate di un tanto); rating massimo: 10.

6. Profilo psicologico e sociale, individuale e di coppia con particolare riguardo alle capacità di approccio e/o riparative della coppia rispetto ai vissuti abbandonici dei minore; rating massimo: 20. 7. Evidenziazione di ogni particolarità o singolarità rilevante nella prospettiva adottiva (es. disponibilità all’affidamento a rischio giuridico; preclusioni o meno all’handicap; preclusioni o meno verso fratrie, ecc.); rating massimo: 10.

Come si vede il range valutativo di ogni area differisce a seconda del peso specifico che il tribunale gli ha assegnato. Tale schema è stato diffuso e analiticamente spiegato a tutti i servizi del territorio.



3) Il rating



Una volta che il tribunale ha avuto la relazione conforme allo schema, ciascuna coppia viene quotata per ciascuno dei sette campi di valutazione, secondo le regole di cui al punto che segue.



4) Il metodo oggettivante



Per escludere la soggettività del valutatore, si è proceduto ad applicare il seguente metodo auto-correttivo: il primo centinaio delle relazioni omogenee pervenute sono state esaminate in una serie di riunioni plenarie tra giudici onorari e togati. Ciascuna è stata quotata prima da ciascun giudice e poi con discussione plenaria. In questo modo si è potuto maturare un criterio valutativo comune e condiviso, per ogni campo di valutazione. Una volta raggiunta l’omogeneità dei criteri di giudizio condivisi, le relazioni sopravvenienti si son potute ripartire con criteri tabellari (dunque casuali) tra i giudici, ormai in grado di valutarle individualmente in conformità ai criteri condivisi. Dalle suddette quotazioni per campi emerge il rating di ciascuna coppia. Resta salva la valutazione collegiale per le coppie ove il singolo giudice abbia maturato incertezza sulla quotazione da esprimere per uno o più campi di valutazione.



5) Il data-base



Col necessario supporto informatico ho costruito un apposito data-base per l’ordinata e completa raccolta delle quotazioni di ciascuna coppia, distinte per ciascuno dei campi di valutazione, con la possibilità di inserire eventuali e particolari notazioni scritte a corredo del mero punteggio numerico (es. “accetta/non accetta disabilità gravi”). Il sistema è aperto ad integrazioni successive, se sopravvengono. Le coppie residenti extra territorio trovano apposita evidenza.



6) L’informativa alle coppie



Ogni coppia riceve dai servizi una copia della relazione depositata in tribunale e viene informata che il tribunale procederà alla quotazione entro una trentina di giorni. A richiesta, ogni coppia viene informata dal tribunale per iscritto della sua posizione, con l’avvertenza che non si tratta di una “graduatoria”, ma di un dato indicativo suscettibile di parziali oscillazioni, dipendenti da fattori chiaramente spiegati nell’informativa medesima. Un tanto, oltre che costituire un preciso dovere di attuazione della norma di cui all’art. 22, co. 2 cit., ove ad essa si voglia dare un qualche significato sostanziale, consente alla coppia di acquisire un dato orientativo essenziale per poter compiere le proprie scelte esistenziali fondamentali: vale a dire scegliere se perseverare nel suo obiettivo adottivo nazionale, piuttosto che orientarsi verso un’adozione internazionale, o verso l’intrapresa (o la ripresa) di cure mediche per la fertilità, o di pratiche mediche per l’impianto di embrione, o per concedere la disponibilità ad accogliere minori in affidamento familiare piuttosto che in adozione o, infine, per eventualmente decidere di rinunciare tout court ad ogni loro programma adottivo.

Infatti, considerato un rapporto di 500/800 (coppie) a 20 (bambini) all’anno, se una coppia, ad esempio, saprà di aver ottenuto un rating che la posiziona poniamo 35esima tra le coppie valutate, probabilmente avrà un elemento altrettanto chiaramente orientativo per le sue scelte future di quella che saprà di aver ottenuto un rating che la posiziona poniamo 752esima. Nemmeno trascurabile è stato anche l’effetto deflattivo sulle centinaia di domande di rinnovo che, altrimenti, come accadeva in precedenza, venivano indefettibilmente ripresentate ogni tre anni, con enorme (quanto vano) aggravio del lavoro (ri)valutativo e di relazione dei servizi sociali.



7) La formazione della rosa



Ogniqualvolta un bambino si rende disponibile all’adozione, le coppie meglio quotate vengono riesaminate alla luce delle caratteristiche individuali del minore da abbinare, fino ad individuarne alcune unità.



8) I colloqui conoscitivi e informativi



Selezionate due o tre coppie, un giudice delegato le contatta e le incontra una alla volta, per informarsi di loro ed informarle sulle caratteristiche di quello specifico minore e così sondare la possibilità di concreto abbinamento.



9) L’abbinamento finale



L’esito, verbalizzato, di tali incontri viene portato alla camera di consiglio per l’effettiva scelta di abbinamento da parte del Tribunale.