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Affidamenti ed allontanamenti dei minori: le famiglie controllate dal “grande fratello”

autore: M. Labriola

1 Corte Cost., n. 132/1992.

2 Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954, “In caso di conflitto fra i genitori, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nella determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori è rappresentato dal superiore interesse di questi ultimi ad una crescita sana ed equilibrata, il cui perseguimento può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, qualora la loro esteriorizzazione sia in grado di determinare conseguenze pregiudizievoli per il minore, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del decreto con il quale la corte d’appello aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che, in sede di determinazione delle condizioni di affidamento

condiviso, aveva inibito al ricorrente di condurre con sé la figlia agli incontri ed alle manifestazioni della fede religiosa abbracciata dopo la fine della convivenza, tenendo conto del disagio che la minore aveva manifestato riguardo alla partecipazione a tali incontri e dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva ritenuto pregiudizievoli per la sua equilibrata crescita emotiva le modalità con le quali il padre intendeva portarla a conoscenza del proprio credo religioso, da un lato sollecitandola a seguirlo, e dall’altro inibendole di partecipare alle manifestazioni della religione alla quale era stata educata)”.

3 BianCa (a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015.

4 Cass, 3 gennaio 2017, n. 27.

5 Trib. Vebania, sent. n. 390/2018, in cassazione.net.

6 Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919.

7 Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27, in Guida al diritto, 2017.

8 Tribunale di Treviso sentenza 1569, sezione Civile del 23 luglio 2018.

9 Tribunale Mantova, sez. I, 5 maggio 2017.

10 Trib. Milano, decr. 29 luglio 2016, in Fam e dir., 2017, 793.

11 novello, Il coordinatore genitoriale: un nuovo istituto nel panorama giuridico

italiano, in Familia, maggio-giugno 2018, 361.

12 Trib. Modena, 28 dicembre 2017, n. 2259.

13www.progetto-anthea.com/lo-studio/

14 Trib. Min. Trieste, 2 maggio 2012, Rel. SCeuSa.

15 Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2007 n. 17648: “L’art. 403 c.c. non può ritener-

si abrogato implicitamente dagli art. 2 e 4 della legge n. 184 del 1983, poiché esso attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all’affidamento familiare, ma va coordinato con l’art. 9 della medesima legge, il quale fa obbligo alla pubblica autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla al tribunale per i minorenni”.

16 Trib. Min. Roma, 4 novembre 1994, in Famiglia e diritto, nota SCeuSa, 1996, 61.

17 Articolo 23: “Specificazione: Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all’articolo precedente le attività relative: a) all’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all’assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20febbraio 1958, n. 75”.

18 Trib. Min. Bari, 13 gennaio 2010.

19 Corte App. Caltanissetta, decr., 13 aprile 2005.

20 Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928.

21 Testo attuale: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. Proposta di legge: “Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado. L’autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell’intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

22 13 luglio 2000, ric. 39221/98.

23 Sentenza Cedu, 13 luglio 2000. Ricorso n. 39221/98 et 41963/98. L’Italia è stata condannata al versamento di £. 100.000.000 in favore della madre per aver visto i figli due vote in due anni e dieci mesi, e £. 50.000.000 per ciascun bambino.

24 28 aprile 2016, Corte EDU.

25 Legge 11 gennaio 2018, n. 4, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. “5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. 5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa”.

26 Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559, In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall’art. 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.

27 Affidamento a terzi. L’art. 337-ter c.c. provvedimenti riguardo ai figli, il giudice decide ex officio quando rilevi un conflitto tra i genitori talmente esacerbato da presumersi un pregiudizio irreversibile per i/le figli/e, in tal caso, potrebbe rendersi necessario un immediato allontanamento ed un affidamento familiare, oppure ai Servizi Sociali il provvedimento trasmesso dal p.m. al g.t. art. 337-ter c.c.

28 Trib. Roma, sent. 2 febbraio 2016, n. 2069, Cass., 21 marzo 2018, n. 16060.

NOTE

1 Corte Cost., n. 132/1992.

2 Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954, “In caso di conflitto fra i genitori, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nella determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori è rappresentato dal superiore interesse di questi ultimi ad una crescita sana ed equilibrata, il cui perseguimento può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, qualora la loro esteriorizzazione sia in grado di determinare conseguenze pregiudizievoli per il minore, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del decreto con il quale la corte d’appello aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che, in sede di determinazione delle condizioni di affidamento

condiviso, aveva inibito al ricorrente di condurre con sé la figlia agli incontri ed alle manifestazioni della fede religiosa abbracciata dopo la fine della convivenza, tenendo conto del disagio che la minore aveva manifestato riguardo alla partecipazione a tali incontri e dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva ritenuto pregiudizievoli per la sua equilibrata crescita emotiva le modalità con le quali il padre intendeva portarla a conoscenza del proprio credo religioso, da un lato sollecitandola a seguirlo, e dall’altro inibendole di partecipare alle manifestazioni della religione alla quale era stata educata)”.

3 BianCa (a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015.

4 Cass, 3 gennaio 2017, n. 27.

5 Trib. Vebania, sent. n. 390/2018, in cassazione.net.

6 Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919.

7 Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27, in Guida al diritto, 2017.

8 Tribunale di Treviso sentenza 1569, sezione Civile del 23 luglio 2018.

9 Tribunale Mantova, sez. I, 5 maggio 2017.

10 Trib. Milano, decr. 29 luglio 2016, in Fam e dir., 2017, 793.

11 novello, Il coordinatore genitoriale: un nuovo istituto nel panorama giuridico

italiano, in Familia, maggio-giugno 2018, 361.

12 Trib. Modena, 28 dicembre 2017, n. 2259.

13www.progetto-anthea.com/lo-studio/

14 Trib. Min. Trieste, 2 maggio 2012, Rel. SCeuSa.

15 Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2007 n. 17648: “L’art. 403 c.c. non può ritener-

si abrogato implicitamente dagli art. 2 e 4 della legge n. 184 del 1983, poiché esso attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all’affidamento familiare, ma va coordinato con l’art. 9 della medesima legge, il quale fa obbligo alla pubblica autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla al tribunale per i minorenni”.

16 Trib. Min. Roma, 4 novembre 1994, in Famiglia e diritto, nota SCeuSa, 1996, 61.

17 Articolo 23: “Specificazione: Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all’articolo precedente le attività relative: a) all’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all’assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20febbraio 1958, n. 75”.

18 Trib. Min. Bari, 13 gennaio 2010.

19 Corte App. Caltanissetta, decr., 13 aprile 2005.

20 Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928.

21 Testo attuale: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. Proposta di legge: “Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado. L’autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell’intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

22 13 luglio 2000, ric. 39221/98.

23 Sentenza Cedu, 13 luglio 2000. Ricorso n. 39221/98 et 41963/98. L’Italia è stata condannata al versamento di £. 100.000.000 in favore della madre per aver visto i figli due vote in due anni e dieci mesi, e £. 50.000.000 per ciascun bambino.

24 28 aprile 2016, Corte EDU.

25 Legge 11 gennaio 2018, n. 4, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. “5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. 5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa”.

26 Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559, In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall’art. 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.

27 Affidamento a terzi. L’art. 337-ter c.c. provvedimenti riguardo ai figli, il giudice decide ex officio quando rilevi un conflitto tra i genitori talmente esacerbato da presumersi un pregiudizio irreversibile per i/le figli/e, in tal caso, potrebbe rendersi necessario un immediato allontanamento ed un affidamento familiare, oppure ai Servizi Sociali il provvedimento trasmesso dal p.m. al g.t. art. 337-ter c.c.

28 Trib. Roma, sent. 2 febbraio 2016, n. 2069, Cass., 21 marzo 2018, n. 16060.