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Risultati del Gruppo di lavoro di ONDiF tenutosi il 20 luglio 2018, sul tema dell’assegno divorzile

autore: G. Savi

L’Osservatorio Nazionale sul Diritto i Famiglia, evidenzia il plauso per la composizione del contrasto creatosi nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, superato dalle Sezioni Unite, con la sentenza 11 luglio 2018 n. 18287, che consente di dissipare il senso di “confusione” diffusasi avanti le corti di merito. La soluzione, di evidente pregio motivo, approfondito sotto tutti i profili in discussione, come in particolare emersi dopo la perentoria svolta segnata dalla prima sezione con la nota sentenza 10 maggio 2017 n. 11504, difatti, richiama l’interprete all’effettivo tenore ed all’effettiva mens legis dell’art. 5, comma 6°, l. div. Particolarmente rilevante l’abbandono deciso, sia del criterio cosiddetto del “tenore di vita”, come del criterio alternativo cosiddetto dell’“autosufficienza personale”, stigmatizzati quali indebite etero integrazioni normative, mettendone particolarmente in luce anche la loro incapacità alla soluzione di ogni singolo caso. Decisiva l’affermazione secondo cui i criteri enumerati dalla norma – e solo essi – debbono valere sia per il riconoscimento del diritto che per la sua determinazione nel quantum. Il severo richiamo ai valori incarnati dall’istituto matrimoniale, alla sua disciplina positiva, armonicamente evidenziati alla luce dei valori costituzionali dell’uguaglianza, della pari dignità e dell’autonomia dei coniugi, ha condotto il Supremo Collegio al concetto di “meritevolezza”, in chiave perequativa-compensativa, della solidarietà economica che prende titolo dalla sentenza di status divorzile.

Il principio di diritto dettato impone l’esame del singolo caso concreto, che abbia riguardo a null’altro che a quella singola vicenda esistenziale, richiamando tutti gli artefici del processo a non percorrere “scorciatoie” decisorie. Tuttavia, l’Osservatorio al di là delle difficoltà operative e soprattutto di prova su ogni singolo criterio dettato dal comma 6° dell’art. 5, l. div., tanto più se inerente rapporti coniugali di lunga durata, reputa matura la stagione per interventi normativi di revisione complessiva della famiglia fondata sul matrimonio, che armonizzi il sistema tenendo conto:

– dell’esigenza di prefigurare agevoli forme pattizie che possano condurre i coniugi a preventive regolamentazioni delle crisi del rapporto;

– dell’esigenza di segnare distinguo quanto all’ipotesi di breve durata della convivenza – da intendersi sino alla separazione personale, ove non si ritenga di superare il doppio step separazione/divorzio – in particolare nell’ipotesi in cui si sciolga entro il termine, oramai diffusamente rilevante, inferiore al triennio e/o non veda la presenza di prole;

– dell’esigenza di prefigurare una tendenziale temporaneità delle obbligazioni post-coniugali, fissando un limite temporale massimo o quantomeno in rapporto proporzionale alla durata del matrimonio, ferme restando tutte le altre circostanze che segnano la singola vicenda familiare.