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Procedimenti penali, rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriale nella CTU

autore: M. R. Consegnati

Premessa



Sempre più frequentemente nella Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) relativa ai procedimenti di separazione e divorzio, negli atti di causa è presente la documentazione relativa a situazioni di violenza all’interno delle mura domestiche generalmente ad opera dell’uomo contro la donna nei quali i figli della coppia sono coinvolti come spettatori, altre volte perché subiscono comportamenti violenti. La frequenza di tale fenomeno si correla alla dimensione inquietante della violenza contro le donne, violenza che si esprime con varie modalità: comportamenti persecutori dell’ex partner precedentemente e/o successivamente l’evento separativo; violenza fisica; violenza psicologica; violenza sessuale; violenza economica; violenza domestica. I minori che sono esposti alla violenza declinata nelle sue varie manifestazioni facendone esperienza diretta perché presenti ed indiretta perché la percepiscono attraverso le conseguenze (ad es. vede la madre con i segni delle percosse, oggetti dell’abitazione rotti che possono essere suppellettili ma anche ante dei mobili danneggiati dai pugni), sono bambini vittime della violenza domestica, soprattutto vittime degli effetti che tale esposizione ha sulla loro psiche compromettendone il sano sviluppo psico-fisico. Possiamo affermare che la violenza domestica è la più grave forma di deterioramento delle relazioni intrattenute tra i membri della famiglia e, se da una parte, compromette irreversibilmente la dimensione coniugale, dall’altra compromette il rapporto fiduciario del figlio con il genitore maltrattante ma anche con quello che dovrebbe proteggerlo e viene meno a questa funzione protettiva. I danni sui figli che crescono in una famiglia ad elevata conflittualità, sono numerosi, conosciuti, definiti i sintomi correlati a questa esperienza tanto più lesiva quanto maggiormente persistente nel tempo e grave nelle manifestazioni. Il maltrattamento fisico e psicologico come la violenza assistita, quindi, si correla alle capacità genitoriali, alla relazione genitorifigli e tra i genitori, il CTU non è chiamato a ricercare la ‘verità’ degli accadimenti denunciati che è obiettivo dell’ambito penale ma neanche può ignorare la gravità delle denunce, né esimersi dall’accertare la violenza di un coniuge nei confronti dell’altro e/o dei figli, la frequenza e la gravità di tali episodi, fino ad assumersi la responsabilità di proporre misure di sicurezza e di sostegno necessarie al sistema famiglia durante la fase della Consulenza ed anche oltre. Si porta all’attenzione di chi legge che nella letteratura americana si parla di violenza istigata dalla separazione (SIV) intendendo con tale definizione atti di violenza isolati dovuti allo stress che caratterizza la fase di separazione e di divorzio. Tali episodi non fanno parte della storia della coppia, ovvero non ne costituiscono una caratteristica stabile.

Si ritiene altrettanto importante segnalare comportamenti di stalking che si collocano nella fase della post-separazione e che sono espressioni della difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione, al livello del conflitto che si mantiene elevato, alle condizioni di separazione che possono essere vissute come inique da un coniuge. Diversamente da altre forme di violenza che possono essere distinte in violenza stabilizzata ovvero presente nella storia della coppia da molto tempo e documentata (certificati medici, querele, denunce) e caratterizzata dall’uso di comportamenti violenti di un partner sull’altro e in violenza istigata dal conflitto che è perpetrata da entrambi i partner e che ha come obiettivo il tentativo di esercitare il potere nei confronti dell’altro. Informazioni che, seppure accennate, possono risultare importanti per i CTU che devono muoversi nell’ambito della violenza domestica sapendo operare dei distinguo – ad es. le false denunce – che sono fondamentali per la valutazione del sistema familiare soprattutto rispetto all’indicazione dei percorsi oltre l’evento separativo.



La consulenza tecnica di ufficio (CTU)

Quesiti



La CTU in ambito civile, seppure prevede alcuni quesiti relativi allo stato psicologico e alla personalità delle parti e del minore, è focalizzata sulla genitorialità, ovvero ad accertare la:

– qualità della relazione tra i genitori;

– qualità della relazione genitori-figlio;

– qualità della relazione di ogni genitore con il figlio.



Valutare:

– gli esiti del conflitto genitoriale sul processo di formazione del minore;

– la presenza di un condizionamento negativo di uno o di entrambi i genitori sul figlio tale da compromettere lo sviluppo affettivo del medesimo e la relazione con l’altro genitore.



Richiedendo:

– Quali sono le migliori condizioni di affido e di frequentazione con il genitore non convivente, tenendo conto del preferenziale paradigma normativo dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori e del principio generale della bigenenitorialità al quale non può derogarsi se non in caso di effettivo pregiudizio e/o di richiesta svolta da entrambe le parti al riguardo, indicando i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori nonché gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari ed individuando, altresì, le strutture alle quali i coniugi dovranno fare riferimento.



Quando si apre una Consulenza Tecnica di Ufficio e parallelamente si sta aprendo o è già aperto un procedimento per violenza domestica in ambito penale, frequentemente sono presenti sulla scena familiare operatori del Servizio Sociale chiamati dal Giudice precedentemente alla fissazione della C.T.U. In questo caso, il consulente dovrà informarsi degli interventi già attuati, se e quali in corso, con quali esiti, incontrare gli operatori che sono parte integrante del lavoro consulenziale. Come è facile comprendere da questi accenni, lo scenario in cui si colloca la famiglia che vive una situazione di violenza domestica che sta affrontando la separazione coniugale, è molto complesso e prevede molteplici figure professionali appartenenti a diversi ambiti, espressioni di vari interventi che generalmente non sono coordinati né temporalmente né operativamente rendendo lacunoso ed incerto il quadro della situazione Metodologia Il lavoro del CTU è orientato dalla metodologia che viene descritta nelle Linee Guida e che, di volta in volta, viene adattata alle singole situazioni anche tenendo conto di quanto avviene in itinere. La procedura usualmente utilizzata può necessitare di essere profondamente modificata ogniqualvolta sono presenti interventi già in atto che impediscono, ad es., la copresenza di entrambi i genitori, ex partner, nello stesso luogo. Non è infrequente che all’apertura della Consulenza, si è informati della misura cautelare ex art. 282-ter c.c.p. che vieta all’ex partner di avvicinarsi all’altro, ai luoghi frequentati dall’altro, addirittura tale divieto può essere esteso ai suoi familiari e a persone legate da relazione affettiva, il divieto può anche comprendere la comunicazione con qualsiasi mezzo. Importanti per decidere quale procedura adottare sono le informazioni relative alla frequentazione del figlio con il genitore oggetto di misura cautelare, il Ctu deve potere rispondere alle seguenti domande: il genitore frequenta il figlio? Con quale modalità? (incontri protetti presso un Centro pubblico? In presenza di persone della sua famiglia? Autonomamente? Per quanto tempo? Per quanto tempo la relazione genitore-figlio è stata sospesa?). Le risposte sono fondamentali perché orientano la modalità attraverso cui incontreremo il figlio con il genitore soggetto a misura cautelare: ad es. se genitore e figlio si incontrano presso uno spazio protetto, chiederemo ai colleghi del Servizio di osservarne la relazione presso la loro struttura e ci informeremo dell’andamento degli incontri. Oppure se genitore e figlio s’incontrano in presenza di persone della famiglia, l’incontro sarà rispettoso di questa modalità seppure, in presenza del Ctu e dei Ctp, nulla vieta un’osservazione della diade che prescinda dalla presenza di altre persone. L’iniziale raccolta di informazioni deve essere necessariamente approfondita per evitare di procedere secondo una prassi che non sarebbe rispettosa della specificità della situazione, inoltre le informazioni raccolte permettono di rivisitare la metodologia usualmente utilizzata per rispondere ai quesiti del Giudice ovvero per spiegare perché non sia stato possibile rispondere ad una parte dei quesiti posti dal Giudice per i seguenti motivi:

– la disponibilità/indisponibilità ad incontrare insieme i genitori: c’è la disponibilità dei genitori a procedere con uno o più incontri congiunti malgrado la presenza della misura cautelare? Tale richiesta coinvolge necessariamente il parere e l’accordo da ritenere vincolante degli Avvocati e dei colleghi Ctp, inoltre è necessario prevedere misure di sicurezza a tutela del partner protetto dalla misura cautelare;

– possibilità/impossibilità ad incontrare congiuntamente genitori-figli per osservare e leggere le dinamiche familiari finanche somministrare un test come LTPc. L’osservazione diretta delle dinamiche relative alla coppia genitoriale ci informano sulla qualità del conflitto seppure l’apertura dell’ambito penale, confermi la presenza di un conflitto distruttivo perché si esprime, o comunque si è espresso nel passato, con comportamenti disregolati. L’osservazione diretta delle dinamiche familiari – ci limitiamo a ricordare che è doveroso da parte del Ctu saggiare il vissuto di ‘sopportabilità’ del figlio rispetto alla situazione che riteniamo di proporre – è importante per valutare le disfunzionalità delle relazioni familiari. Sintetizzando, la metodologia deve essere modificata sulla base delle informazioni raccolte, sull’accordo dei genitori e dei Ctp e, quando necessario, degli Avvocati delle parti, perché si proceda con un calendario di incontri che tenga necessariamente conto della specificità della situazione.

Valutazione delle capacità genitoriali La valutazione delle capacità genitoriali non può prescindere da un’articolata attività di diagnosi perché è un costrutto complesso che si avvale degli apporti di varie discipline ed è costituito sia da parametri individuali che relazionali e sociali relativi ai concetti di parenting (M.H. Bornstein, Handbook of Parenting, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991) e di funzioni genitoriali. Sulla base delle capacità di parenting si definisce l’idoneità genitoriale intesa come ‘competenza’ articolata su quattro livelli:

1. nurturant caregiving: è relativo alla capacità di accoglienza e di comprensione delle esigenze primarie (fisiche e alimentari);

2. material cargiving: è relativo alla capacità dei genitori di preparare, organizzare, strutturare il mondo fisico del bambino;

3. social caregiving: è relativo alla capacità dei genitori di agire comportamenti per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali;

4. didactic caregiving: è riferito alla capacità dei genitori di scegliere le strategie per stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente.

Le funzioni genitoriali individuate dalla letteratura e riferibili alle modalità attraverso cui la genitorialità si esprime sono otto (G. Vicentini, Definizione e funzioni della genitorialità, 2003, in www.genitorialità.it, 2003), sinteticamente si suddividono in:

a) funzione protettiva è la capacità di offrire cure adeguate al figlio;

b) funzione affettiva è la capacità di entrare in risonanza emotiva con il figlio;

c) funzione regolativa è la capacità del genitore di fornire al figlio le strategie per organizzare i propri stati emotivi e l’esperienza;

d) funzione normativa è la capacità del genitore di fornire al figlio dei limiti, delle regole;

e) funzione predittiva è la capacità del genitore di prevedere la tappa evolutiva del figlio, facilitare il processo di crescita del medesimo adattando a tale sviluppo il modo di relazionarsi con il figlio;

f) funzione significante è la capacità di creare una cornice di significato ai comportamenti, ai bisogni, alle espressioni del figlio;

g) funzione rappresentativa è la capacità del genitore di rappresentare dentro di sé l’immagine del figlio che deve rispecchiare il figlio che è davvero nel corso della sua crescita;

h) funzione triadica e la capacità del genitore di lasciare spazio all’atro genitore di vivere la relazione con il figlio, ovvero la relazione di coppia aperta al figlio senza suscitare gelosie o rivalità.

Le capacità dei genitori nella situazione di separazione coniugale si complessificano perché oltre a valutare le capacità come le abbiamo rappresentate, viene richiesto loro di mettere in campo quelle ulteriori capacità volte a soddisfare il diritto del figlio alla bigenitorialità e che possono essere sintetizzate nel seguente modo:

– riorganizzare in concreto l’organizzazione di vita del figlio relativamente alle nuove condizioni determinate dall’evento separativo;

– reciproco riconoscimento come genitori;

– facilitare l’“accesso” del figlio all’altro genitore;

– facilitare i rapporti del figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale;

– consolidare il progetto genitoriale attraverso la collaborazione e la negoziazione di accordi finalizzati a soddisfare i bisogni del figlio nel rispetto delle sue fasi evolutive. Ogniqualvolta il CTU verifica l’esistenza di condizioni familiari che compromettono lo sviluppo psicosociale del figlio, si devono valutare le condizioni di pregiudizio del minore che sono collegate al:

– maltrattamento fisico, al maltrattamento psicologico, alla trascuratezza;

– abuso sessuale;

– correlazione tra psicopatologia e violenza subita durante l’infanzia;

– patologia psichiatrica, devianza, tossicodipendenza e/o all’alcolismo del/dei genitori;

– i fattori che influenzano gli esiti evolutivi nella violenza assistita familiare.



Conclusioni



Il Ctu che è chiamato a svolgere la sua funzione nelle situazioni familiari nelle quali sono stati aperti o si apriranno procedimenti penali a carico di un genitore per comportamenti riferibili al maltrattamento fisico, psicologico o di stalking nei confronti dell’altro genitore e nei confronti del figlio perché a sua volta maltrattato o perché assiste al maltrattamento sul genitore o percepisce gli esiti di tali violenti comportamenti, non può operare un distinguo tra l’ambito civile e quello giudiziario, ovvero prescindere dalle accuse che sono elementi che contribuiscono alla comprensione e delle dinamiche familiari e delle soluzioni che possono essere proposte terminata la CTU. Il Ctu deve avere la capacità di sottrarsi alla aprioristica accoglienza di un punto di vista, procedere modificando la metodologia alla situazione familiare che ha le sue specificità, valutare le capacità genitoriali tenendo conto che la violenza assistita familiare è una condizione di pregiudizio che compromette il corretto sviluppo psicofisico e sociale del figlio. È doveroso segnalare che non esiste un protocollo di intervento che possa orientare il lavoro del Ctu nei casi di violenza familiare, né prassi consolidate, un ‘vuoto’ rilevante perché è lasciato alla sola esperienza del professionista la scelta di quale metodologia utilizzare per valutare le capacità genitoriali ma anche l’eventuale rischio del figlio o quali interventi, anche a tutela del minore, che dovrebbero essere proposti.